Quando una società aumenta il capitale gli azionisti hanno diritto all'opzione

Quando una società aumenta il capitale gli azionisti hanno diritto all'opzione Mi tribunale di Aoma ribadisce ii Codice Civile \ Quando una società aumenta il capitale gli azionisti hanno diritto all'opzione L'esclusione ammessa solo in caso di assoluta necessità - Dichiarata «annullabile » una delibera della Società Romana di Elettricità - Ma il ricorso non è stato ammesso perché la proponente a quella data non possedeva titoli della S.R.E. (Nostro servizio particolare) Roma, 24 aprile. < L'azionista di qualsiasi società, ogni qualvolta aumenta il capitale, non può perdere il proprio diritto di opzione. Ciò può accadere soltanto in caso di necessità >. Questo principio, stabilito dall'art 2441 del Codice croie, è stato ribadito dal giudici del Tribunale di Roma nel prendere in esame il ricorso della signora Maria Adelli la quale si era rivolta all'autorità giudiziaria per ottenere l'annullamento della delibera in data 10 giugno 1960, con la quale la Società Romana Elettricità escluse dal diritto di opzione gii azionisti a favore della Colina. <La legge — ha sostenuto la signora Maria Adelli nel suo ricorso presentato il 4 ottobre 1960 — esclude il diritto di opzione del socio solo nei casi in cui non sia possibile altrimenti alla società procurarsi quei capitali e quei beni di cui essa ha bisogno per l'attuazione del suo oggetto sociale ». In sostanza si può passare sopra a tale diritto quando < l'interesse della società lo esige ». « Questa necessità — hanno affermato i giudici dando ragione all'azionista nel merito — deve essere discussa e motivata in assemblea, e nel caso della Società Romana Elettricità l'esigenza di ampliamento del capitale sociale non costituisce motivo legittimo per sacrificare il diritto individuale, in quanto tale allargamento non avrebbe portato alla società alcun beneficio». «Piuttosto l'operazione, cosi come è stata concepita — ha osservato il tribunale — fa comprendere che l'assemblea volle favorire interessi extrasociali. Infatti un milione di azioni, per 4 miliardi di lire, fu messo a disposizione del Consiglio di amministrazione per essere riservato al "Consorzio Corina" al prezzo di tremila lire per azione, con un duplice vantaggio della Corina stessa, consistente nell'alleggerimento del proprio portafogli titoli, nella conservazione della titolarità delle azioni della Società Romana Elettricità con tutti i diritti, compreso il voto per tutto il tempo di durata dei piani Corina ». La delibera, quindi, secondo il tribunale, sarebbe «annullabile », perché contraria ai requisiti richiesti dalla legge. I giudici, tuttavia, non hanno annullato la delibera dell'assemblea della « Romana Elettricità», in quanto 11 ricorso della signora Adelli deve considerarsi inammissibile perché la signora, al momento della delibera, non era azionista della società.

Persone citate: Corina, Maria Adelli

Luoghi citati: Roma