Il giudice può concedere due volte la condizionale

Il giudice può concedere due volte la condizionale Il giudice può concedere due volte la condizionale Approvata la modifica all'art. 164 c. p. Roma, 6 aprile. I due articoli 164 e 175 del Codice penale, relativi alla sospensione condizionale della pena ed alla non menzione della condanna sul certificato giudiziario, hanno subito un ritocco, in seguito alla legge approvata dalla Commissióne di Giustizia della Camera, dopo che era passata dalla Commissione del Senato. Prima di (V.:.?sta innovazione il beneficio della condizionale poteva essere concesso una sola volta. Ora invece all'articolo 164 C. P. è stato aggiunto un capoverso che dice: « Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna pecuniaria sia stata già ordinata la sospensione della esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva, disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il condannato si trovi nella impossibilità di adempiervi ». In parole meno tecniche si può dire che il giudice ha la facoltà di concedere una se conda volta il beneficio della condizionale (mentre prima non poteva) quando il condannato già aveva subito una pena pecuniaria e sia disposto a pagarla. Ossia il condannato pagando la multa, rinuncia alla precedente condizionale e permette al giudice di applicare il beneficio sulla nuova pena. L'articolo 175 concedeva, nel testo primitivo, la non menzione sul certificato penale di una condanna non superiore ai due anni. Ora invece il giudice può concedere la non menzione anche quando sia inflitta « congiuntamente una pena detentiva non superiore al due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata a quella detentiva, priverebbe il condannato della libertà personale per un tempo non superiore al 30 mesi ». Cll i tt l bbli

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