Disegno di legge per stroncare l'abuso dei prestiti ad usura

Disegno di legge per stroncare l'abuso dei prestiti ad usura Su iniziativa del ministro del Tesero, on. Taviani Disegno di legge per stroncare l'abuso dei prestiti ad usura Nuova disciplina giuridica proposta per le imprese finanziarie che non rientrano nell'ambito della legge bancaria - I prestiti concessi dovranno risultare in un « libro delle operazioni » vidimato e bollato - Ogni altra pattuizione sarà considerata nulla (Nostro sei-vizio particolare) Roma, 19 febbraio. n ministro del Tesoro ha preso l'iniziativa di un disegno di legge presentato in questi giorni al Senato per sottoporre a precisa disciplina giuridica l'attività delle « imprese finanziarie ». Si tratta di quelle imprese che effettuano prestiti e finanziamenti con denaro proprio, a differenza degli istituti a credito veri e propri i cui fondi provengono dalla raccolta di pubblico risparmio. Per tale loro caratteristica, le cosiddette « finanziarie » non rientrano nell'ambito della legge bancaria e la loro disciplina giuridica è tuttora incerta. Con la legge presentata dal ministro Taviani le imprese di questo tipo, cresciute notevolmente negli ultimi anni assumendo ragguardevoli proporzioni, sono assoggettate alla disciplina prevista dalle leggi di P. S. per le agenzie pubbliche e per gli uffici pubblici di affari. Per le « finanziarie > che hannc carattere individuale si stabilisce che esse non possono impiegare denaro di altri o derivante da debiti comunque contratti, mentre per quelle non individuali è prescritta la loro costituzione sotto forma di società per azioni o in accomandita per azioni, con un capitale sottoscritto e versato non inferiore a cento milioni di lire. Quando la legge entrerà in vigore le imprese non individuali avranno un anno di tempo per effettuare l'aumento di capitale e per costituirsi in società per azioni. Trascorso tale termine le imprese non in regola d ivranno essere poste in liquidazione. A titolo di garanzia e di controllo si prescrive poi che le concessioni di prestiti debbono essere effettuate soltanto contro rilascio di cambiali a firma del beneficiario del credito emesse all'ordine della società concedente; tutte le operazioni debbono risultare da un « libro delle operazioni » vidimato e bollato nei modi di legge, sul quale si devono riportare tutti i dati relativi alla concessione, dichiarandosi nulla ogni altra pattuizione; tutte le persone che intervengono nelle operazioni debbono firmare il libro e precisare i compensi eventualmente pattuiti a favore dell'avallante. Per evitare poi che le società possano concedere un volume di prestiti sproporzionato ài loro capitale, effettuando cosi un'azione speculativa, si prescrive che le cessioni allo sconto non possano superare H 50 per cento del capitale versato e che tali cessioni possano essere effettuate soltanto alle aziende di credito e a non più di due di esse, annotandole inoltre in ordine cronologico e distintamente in un apposito registro. I libri e i documenti vanno esibiti a tutti gli ufficiali e agenti di polizia che ne facciano richiesta. Le sanzioni per eventuali in frazioni sono molto severe e tendono a colpire in modo particolare le società che appli chino interessi eccessivi rispetto a quelli correnti per operazioni del genere sul mercato finanziario. Le relative sentenze di condanna saranno pubblicate sulla stampa d'informazione. Le sanzioni giungono fino alla revoca della licenza dì esercizio per le imprese individuali e fino allo scioglimento delle società, seguito dalla loro messa in liquidazione mediante decreto del ministro dell'Interno. Dal complesso delle disposizioni emerge chiaro il fine della legge: ricondurre sotto disciplina giuridica un vasto mo¬ vimento di denaro oggi non controllato e porre un argine agli abusi e ai casi di usura spesso lamentati. Va precisato che tali norme non si applicano alla concessione di prestiti e finanziamenti effettuati da enti pubblici, né alle operazioni effettuate dalle imprese industriali e commerciali a favore dei propri dipendenti, né alle associa- zioni o enti mutualistici, a con dizione però che l'attività di provvista e di impiego di fondi sia contenuta nell'ambito dei dipendenti o degli associati. Egualmente al di fuori di tale disciplina sono le c holdings >, la cui attività di finanziamento è circoscritta alle società dei gruppo di appartenenza, e le società finanziarie iscritte nell'albo prescritto dall'art. 155 del T.U. sulle imposte dirette. f, 1.

Persone citate: Taviani

Luoghi citati: Roma