I fitti delle case di «lusso» saranno liberi dal 1° gennaio

I fitti delle case di «lusso» saranno liberi dal 1° gennaio Ifopo offre cent'anni di regime vincoiitttieo I fitti delle case di «lusso» saranno liberi dal 1° gennaio Aumenti del 20 o del 10 per cento negli altri casi - Nessuna maggiorazione per i pensionati, mutilati, invalidi, ciechi e per chi si trova in condizioni di povertà Per i negozi il canone potrà essere rincarato del 50 per cento fino al 30 giugno (Nostro servizio particolare) Roma, 18 dicembre. Un ulteriore SO % sarà applicato dai proprietari di casa a partire dal 1° gennaio. 196S sui canoni dovuti al SI dicembre corrente per gli affitti di abitazioni < bloccate ». La misura della maggiorazione sarà ridotta- del lo % nel caso che il conduttore versi in disagiate condizioni economiche, specialmente se tragga i limitati mezzi di vita soltanto dal proprio lavoro o da trattamento di pensione o di quiescenza, ovvero ,se abbia notevole carico di famiglia. Una diminuzione al. 10 % è anche prevista per gli immobili locati per la prima volta posteriormente al 31 ottobre 19)5 e fino al 1° marzo i9.',7. Nessun aumento sarà dovuto quando si tratta di abitazioni di infimo ordine, come quelle seminterrato di un solo vano senza accessori, baracche e simili, nonché quando i conduttori versino in condi¬ sioni di povertà, quali i deci e i sordomuti civili, oppure siano pensionati della Previdenza Sociale, mutilati o invalidi di guerra e del lavoro, mutilati per servizio o congiunti di caduti in guerra che fruiscano di pensione. Invece, a ' decorrere dal primo gennaio prossimo e dopo oltre venti anni di regime vincolistico, torneranno al mercato libero gli affitti per le abitazioni di « lusso » e per quelle aventi una superficie coperta superiore ai 200 mq. o aventi almeno quattro (e non più cinque, come previsto per xl passato) delle oaratteristiche previste dalle disposizioni vigenti: Per abitazioni di « lusso > sì intendono — agli effetti dell'imminente sblocco — le case costruite su aree di piano regolatore destinate a ville signorili e parchi privati, nonché le case circondate da giardino o parco o area scoperta della superficie oltre sei volte l'area coperta e composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale, con superficie utile complessiva superiore a eoo mq., esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte e scala. Le quattro caratteristiche che conferiscono al locatore la facoltà di considerare ormai fuori del < blocco » l'appartamento di sua proprietà possono essere scelte in un elenco stabilito da un decreto ministeriale del gennaio 1950 che ne indica ben 19. Sono fra queste l'ascensore, l'impianto di riscaldamento, quando non venga eseguito per la mitezza del tempo, l'impianto speciale di acqua calda per usi domestici, la scala o il montacarichi di servizio, la scala principale con rivestimenti particolari, gli infissi interni ed esterni di materiale di lusso, i pavimenti in legno o linoleum, le pareti con rivestimenti pregiati (stoffe, cuoio, carta dorata ecc.), i soffitti a cassettoni, l'office, l'impianto di condizionamento d'aria, la cucina con rivestimento oltre i 160 cm., ogni bagno in più oltre quello padronale e quello di servizio. Il regime vincolistico è stato prorogato al contrario fino al 30 giugno 1966 per le locazioni di immobili urbani destinati ad attività commerciale, artigiana e professionale, ma il proprietario potrà esigere l'aumento del 50 per cento del canone per il periodo compreso fra il primo gennaio e il 30 giugno 1962 Le disdette già intimate prima che venisse approvata dal Parlamento la legge di proroga del sblocco» dal 31 dicembre 1961 al 30 giugno 1962 avranno efficacia dal primo luglio 1962 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida sarà sospe sa fino a tale data. Nessuna novità vi sarà fino al 31 dicembre 1964 Per le abitazioni soggette al blocco in virtù della legge entrata in vigore nel dicembre I960: saran no soltanto applicati aumenti delio per cento, del SO per cen to o del 100 per cento, a seconda dei casi sopraelencati per ciascun anno successivo e sempre sulla base del canone pagato al 31 dicembre dell'anno precedente. »

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