I Comuni potranno espropriare il 50 per cento delle aree fabbricabili di Fausto De Luca

I Comuni potranno espropriare il 50 per cento delle aree fabbricabili La Camera approva la prima legge sullo sviluppo urbanistico I Comuni potranno espropriare il 50 per cento delle aree fabbricabili I terreni dovranno essere destinati all'edilizia popolare - Iniziato l'esame del provvedimento che colpisce il plusvalore - Respinta l'istituzione di un'imposta patrimoniale (Nostro servizio particolare) Roma, 6 dicembre. La Camera ha oggi approvato tutti gli articoli della prima legge sulle aree fabbricabili, che detta disposizioni per l'acquisizione ai Comuni di terreni destinabili all'edilizia economica e popolare. Il provvedimento dispone anzitutto che un piano di tali zone sia redatto dai Comuni con popolazione superióre a 50 mila abitanti o che siano, capoluoghi di provincia. H ministero dei Lavori Pubblici può disporre che il piano vanga formato anche dai Comuni che siano limitrofi di grandi centri, o che si trovino in particolari condizioni di affollamento. I Comuni possono riservarsi l'acquisizione, mediante acquieto e anche i ediante esproprio, delle aree comprese nel piano, fino al massimo del 50 per cento. Essi sono autorizzati a rivenderle, previa urbanizzazione al prezzo di acquisto maggiorato delle nuove spese, ad enti o privati che si impegnino a costruire case economiche o popolari. Le rimanenti aree possono essere richieste per gli stessi scopi dallo Stato, dalle province, dai Comuni, dall'InaCasa, dalle società cooperative e in genere dagli enti che costruiscono senza fini di lucro. Per quanto riguarda l'indennità di espropriazione, l'articolo 11 risulta cosi formulato: « L'ufficio tecnico erariale determina l'indennità di espropriazione delle aree nella misura prevista dalla legge 25 giugno 1865. Il valore venale è riferito a due anni precedenti la delibera di adozione del piano da parte del consiglio comunale e va determinato senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti direttamente o indirettamente dalla formazione e attuazione del piano. Resta impregiudicata la facoltà dei comuni e deglOnti citati di. procedere all'espropriazione avvalendosi di altre norme vigenti ». Gli articoli successivi riguardano i termini di opposizione alle deliberazioni di esproprio e i diritti dei proprietari delle aree comprese nei piani. I proprietari possono presentare domanda al sindaco di costruire direttamente sulle aree stesse fabbricati aventi caratteristiche di abitazione economica 0 popolare; Le abitazioni costruite secondo questa legge sono riservate, per l'assegnazione, agli aventi diritto ad alloggi popolari, col pagamento di un canone che per 1 primi quindici anni sarà pari al. 5 per cento del costo di analoghe costruzioni effettuate dagli istituti per le case popolari. Con questa legge si vuole offrire ai comuni la possibilità di intervenire attivamente nella determinazione dello sviluppo urbanistico delle città e di agire in funzione-calmieristica sul mer- cato delle aree e delle costruzioni. La sua attuazione pratica dipende ovviamente dalle possibilità finanziarie dei comuni e per questa via la legge si collega al regime fiscale da adottare per colpire il maggior valore raggiunto dalle aree in conseguenza dello sviluppo urbanistico. Questa seconda legge è stata affrontata dalla Camera a tarda sera. Come è noto, vi è una divergenza di fondo tra la maggioranza e le sinistre sul tipo di imposta da istituire. Comunisti e socialisti si battono per l'istituzione di un'imposta patrimoniale annua; la maggioranza per un'imposta sugli incrementi di valore da colpire ai trapassi di proprietà. Oggi i comunisti hanno riproposto la questione chiedendo che ad integrazione dell'imposta sugli incrementi di valore sia istituita anche un'imposta patrimoniale che colpisca le aree « una tantum », cioè al momento di applicazione della legge. La proposta è stata respinta, a scrutinio segreto, con 196 voti contro 170. Fausto De Luca

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