Le norme per la tutela dell'avviamento commerciale R 19 ttb

Le norme per la tutela dell'avviamento commerciale R 19 ttb Roma, 19 ottobre. E' stato reso noto stasera a Montecitorio, accompagnato dalla relazione del relatore on. Migliori, il testo definitivo del provvedimento — approvato dalla Commissione Giustizia della Camera — relativo alla tutela giuridica dell'avviamento commerciale. Ecco gli articoli, riassunti, del testo: Art. 1. — Le disposizioni si applicano agli immobili adibiti all'esercizio di un'attività commerciale o artigiana, che abbia rapporti diretti col pubblico degli utenti o del consumatori. Art. 2 (mancato rinnovo della locazione). — Il locatore che non intenda rinnovare la locazione, ne dà comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine stabilito per la disdetta, ovvero, in mancanza, almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto. Se questo è a tempo indeterminato, la comunicazio ne è data nel termine stabilito per la disdetta. Art 3 (diritto di prelazione). • Il locatore che intenda locare l'immobile a terzi deve comunicare al conduttore, nelle forme e nei termini previsti nell'articolo 2, le offerte ricevute. Il conduttore ha diritto di prelazione se offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Art. 4. (rifiuto della prelazione). — Il conduttore perde il diritto alla prelazione se ricorrono gravi motivi dipendenti da suo fatto. Art 5 (compenso per la perdita dell'avviamento). — In ogni caso di cessazione del rapporto di locazione, relativo agli immobili indicati nell'art 1, diverso dalla risoluzione per inadempienza del conduttore e fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto al terzo comma dell'articolo 3, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisce in conseguenza di tale cessazione nella misura dell'utilità che ne può derivare al locatore, e comunque nel limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. Art 6 (sublocazione o cessione del contratto di locazione). — Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locato re, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda. Art 7 (indennizzo per espropriazione). — In caso di espro priazione per pubblica utilità il valore dell'avviamento di cui all'articolo 5 è computato separatamente. Le norme per la tutela dell'avviamento commerciale R 19 ttb

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