Sette condanne al processo per i brogli elettorali a Trino

Sette condanne al processo per i brogli elettorali a Trino Sette condanne al processo per i brogli elettorali a Trino Assolti due esponenti del pli - Pene fra i 6 e gli 8 mesi di reclusione - Se la sentenza passerà in giudicato, il Consiglio comunale verrà sciolto (Dal nostro corrispondente) VerceUi, 20 giugno. Stasera alle 19, il Tribunale di Vercelli ha pronunciato 'i sentenza a carico del sindaco di Trino Vercellese e di altri otto esponenti dei partiti democristiano e liberale della stessa località, chiamati in giudizio per rispondere — ai sensi dell'art. 90 della legge elettorale 16 maggio 1960 — dell'accusa di aver concorso, con un atto falso, a presentare una lista di candidati per le elezioni del Consiglio comunale del novembre scorso, servendosi di firme di elettori raccolte per la presentazione di una lista diversa. Il Tribunale, accogliendo in parte la tesi di uno dei difensori, il prof. Malinverni di Vercelli, docente all'Università di Cagliari, ha riconosciuto sette del nove imputati colpevoli del reato di cui all'art 486 del codice penale, e cioè di «falsità in foglio firmato in bianco». Pertanto ha condannato il sindaco di Trino, cav. Piero Ma8sini, il segretario provinciale del pli dott. Antonio Dellarole, il segretario della de di Trino dott. Leandro Rondano ed il geom. Domenico Busto, esponente del pli, alla pena di 8 mesi di reclusione. Tre esponenti dell'esecutivo leale della de — Giovanni Massa, il geom. Agostino Mabsa e Giuseppe Montarolo — sono stati condannati a 6 mesi di reclusione. Per tutti è stata concessa la condizionale e la non iscrizione. Solamente il geom. Busto non è stato ammesso al beneficio della non iscrizione. Assolti per insufficienza di prove, Fernando Grossi e Guglielmo Dellarole, esponenti del pli. L'avv. Spagnoli, legale degli elettori costituiti parte civile al sensi dell'art. 100 della leg ge elettorale, oltre a chiedere la condanna di tutti gli imputati, aveva chiesto il risarei mento dei danni nella misura di 3 milioni di lire, da devolve re in pubblica beneficenza. Sei avvocati, oggi, si sono battuti per dimostrare che le firme raccolte non servivano per la presentazione di una lista diversa da quella di Concentrazione democratica. Fin dall'inizio delle trattative fra i vari partiti nessuno degli imputati ebbe mai la convinzione morale di fare una terza lista in contrapposizione a quella sociaicomunista ed a quella democristiano-socialdemocratica. I liberali non avevano alcun interesse a sostenere il varo di una lista propria, in quanto la stessa sarebbe stata battuta dalle altre. I difensori, hanno chiesto l'assoluzione piena dei loro patrocinati per non aver commesso il fatto. Il prof. Malinverni, dissertando sull'ipotesi dell'abuso di foglio in bianco — ipotesi concretatasi poi nella sentenza — ha sostenuto che la stessa non era contemplata fra quelle che il legislatore ha compreso nella formulazione della legge elettorale e che, semmai, in via subordinata, dovesse rientrare nell'art. 486 del codice penale. Il dispositivo dell'odierna sentenza prevede, oltre alla relezione dell'istanza della parte civile, la dichiarazione di falso del documento di presentazione dei candidati e ne ordina la distruzione. Ciò comporterà un provvedimento amministrativo da parte dell'autorità tutoria, con probabile scioglimento del Consiglio comunale e la ripetizione dell'elezione. Tale provvedimento non potrà essere però esecutivo se non quando la sentenza sarà passata in giudicato. Se ne parlerà senz'altro fra qualche tempo. Risulta infatti che sia i condannati che il P. M. hanno inoltrato ricorso avverso la sentenza. w. n.

Persone citate: Agostino Mabsa, Antonio Dellarole, Domenico Busto, Giuseppe Montarolo, Guglielmo Dellarole, Leandro Rondano, Malinverni, Piero Ma8sini

Luoghi citati: Trino, Vercelli