Gli insegnanti degli istituti privati devono essere pagati come quelli statali

Gli insegnanti degli istituti privati devono essere pagati come quelli statali Gli insegnanti degli istituti privati devono essere pagati come quelli statali H principio è stato ribadito da una sentenza del nostro Tribunale - Quasi due milioni di arretrati ad una professoressa della "Clotilde di Savoia" zioni private agli del suo Istituto. GII insegnanti delle scuole private devono essere retribuiti nella stessa misura di quelli statali: questo principio, già stabilito da numerose sentenze in varie Corti e sanzionato anche dalla Cassazione, è slato ribadito dalla sezione lavoro del Tribunale di Torino clie ha condannato l'Istituto Principessa Clotilde di Savoia, chiamato in causa da una professoressa licenziata. La professoressa signora Adele Desirella aveva prestato servizio nella scuola, come Insegnante di lettere, dall'ottobre 1950 al settembre 1959: il suo stipendio mensile (con un numero di ore di Insegnamento uguale a quello richiesto ai professori statali; era inizialmente di 27.750 lire salite gradualmente fino a 40.125 nel '59. Un professore statale « straordinario ?.. ossia fuori ruolo, percepiva 45.940 nel 1950 aumentate gradualmente fino alle attuali 67 mila 850. L'insegnante, patrocinata dall'avv. Alfredo Moro, chiese quindi la differenza fra il suo stipendio e quello di un professore statale, richiamandosi all'art. 36 della Costituzione ed alle nornii. del Codice Civile per cui ogni lavo atore deve essere retribuito in maniera adeguata alle sue prestazioni e al suoi bisogni. La scuola, costituitasi in giudizio col patrocinio dell'avv. Rava, ribatté di poter dimostrare che tutti gli irsegnanti privati vengono pagati con la" c'fre e cno non sl ,,UIJ fare un paragone con il pubblico impiego: lo Stato impone obblighi e limiti, mentre la professoressa Desirella poteva dare liberamente Icstcssi alunni L'ampia motivazione della sentenza (pres. Mezzalama. relat. Paola) controbatte tutti gli argomenti dell'Istituto. Essa è di particolare interesse perché (a differenza da altre precedenti) non si basa sulla «parificazione» tra certe scuole private e quelle pubbliche, ma su un principio di carattere generale, valido quindi per qualsiasi scuola. I giudici possono stabilire la giusta retribuzione rifacendosi a contratti collettivi, tabelle sindacali, tariffe medie, Indipendentemente dal fatto che 11 lavoratore o il datore di lavoro appartengano alle associazioni o al sindacati che li hanno stipulati Nulla importa la distinzione fra impiego pubblico e privato: identica è la funzione dell'insegnante, identico il numero di ore, identiche quindi la i qualità e quantità di lavoro» di cui parla il Codice Civile E' questa — dice la sentenza — la sola cosa che conti. Non può essere considerala equa e sufficiente a ricompensare il lavoro di un insegnante ed a sopperire al suol bisogni una retribuzione Inferiore a quella minima stabilita dallo Stato Alla professoressa competono quindi le differenze fra lo stipendio percepito e quello previsto per „-li insegnanti statali, nonché la liquidazione (nove mensilità sulla base dell'ultimo stipendio). In totale l'Istituto dovrà pagarle 1 894 711, più 342 mila lire di spese di giudizio. La differenza di stipendio è stata calcolala sugli ultimi cinque anni perché I crediti derivanti da rapporto di lavoro cadono in prescrizione In questo termine. La brevità della prescrizione danneggia 1 lavoratori quando siano vittime di violazioni contrattuali o di legge perché, per ovvi motivi, le cause sono promosse di regola solo dopo il licenziamento. Se la prescrizione fosse portata ad almeno 10 anni il timore delle cause indurrebbe ad un maggior rispetto della legge.

Persone citate: Adele Desirella, Alfredo Moro, Mezzalama, Rava

Luoghi citati: Torino