La legge sui vini ci farà bere meglio di Gino Nebiolo

La legge sui vini ci farà bere meglio Speranze suscitate dal progetto approvato dal governo La legge sui vini ci farà bere meglio Ogni vino dovrà portare il suo nome d'origine, con caratteristiche precise e bene definite - Vantaggi per ì produttori • Un forte cólpo per chi sofistica il prodotto (lfost.ro servizio particolare) Casale Monf. 17 gennaio. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il progetto di legge del ministrò per l'Agricoltura on. Rumor relativo alla tutela della denominazione di origine dei vini italiani. Il progetto passa ora in Senato, insieme con un disegno di legge sullo atesso argomento presentato nel maggio scorso dal senatore piemontese Paolo Desana, presidente del Comitato ' nazionale della collina, e da alcuni suoi colleghi della Commissione per l'agricoltura di Palazzo Madama. I due progetti sono sostanzialmente uguali, divergono soltanto in pochi punti minori: dopo la discussione parlamentare e gli eventuali emendamenti, verranno fusi in una unica legge.' Sono più di sessant'anni che si dibatte il problema della denominazione dei vini. Che cosa è, a che cosa serve? Oggi, In Italia, chiunque può mettere in commercio un vino con nome diverso dalla sua origine. Vediamo spesso una barbera, opportunamente lavorata, venduta come grignolino; un anonimo mosto meridionale, trattato a dovere, spacciato per barbera; e quanto chianti, quanto bardolino, quanto valpolicella è davvero nato in Toscana o nel Veneto, nelle zone tradizionali in cui cresce il suo vitigno? E' dunque necessario che il consumatore sia protetto: una ' delle cause della crisi del vino sta anche nella giustificata diffidenza di chi beve. E pure il produttore deve essere difeso.' Con una buona legge, egli è in condizione di ripararsi da concorrenze illecite e soprattutto di migliorare il prodotto. Non sarebbe infatti facile, né equo, indurre 1 vinicultori a compiere sacrifici per un miglioramento qualitativo se non si garantisse al loro vino una identificazione sicura da parte del consumatore. Insieme con l'interesse di colui che consuma e di colui che produce, sarebbe avvantaggiato quello della intera economia vitivinicola nazionale. Vi sono poi altre ragioni. II sen. Desana, da noi interpellato, dice: «Quando i nomi dei vini saranno oggetto di una precisa disciplina in Italia, otterremo più facilmente all'estero una tutela di questi nomi. La tutela è indispensabile, oltre che per far apprezzare il prodotto, per entrare sui mercati dove la concorrenza è molto forte. Non, .disponendo di un efficace strumento legislativo per difendere 11 prestigio dei nostri vini, ci troviamo in una situazione di grave inferiorità nei confronti di altri paesi che hanno già la «denominazione di origine»: a seguito della adesione italiana alla convenzione di Madrid e all'accordo di Lisbona, siamo tenuti a rispettare la denominazione dei vini stranieri senza alcun diritto di reciprocità. E non dimontichiamo gli impegni assunti e da assumere nell'ambito del Mercato comune, il quale ci impone di uniformare la legislazione esistente in materia alle leggi dei paesi che aderiscono . alla Comunità europea ». Il primo passo — previsto sia dal progetto Rumor che dal progetto Desana — consiste nel classificare le zone enologiche. Un apposito comitato dividerà il territorio nazionale in aree ben precise, con 1 confini ben delimitati, ognuna delle quali dà un suo vino particolare. Nessuno, fuori di tali zone, potrà giovarsi del nome di quéi vini. A seconda della qualità, vi saranno tre gradi di denominazione: 1) una, di origine pura e semplice, per i vini ed 1 mosti generici, con un minimo standard qualitativo; 2) la denominazione di origine detta « controllata », per i vini ed i mosti che rispondono a speciali requisiti (la commissione il raccoglierà nei «disciplinari di produzione»: una specie di pagella del vino). Per avere diritto al nome «controllato» è indispensabile un decreto del Presidente della Repubblica; 3) il ,trado massimo, indice di assoluta nobiltà, sarà dato dalla denominazióne detta «controllata e garantita». Potranno chiederla i produttori di zone privilegiate per certi vini che si distacchino nettamente dalla normalità e che abbiano pregi specialissimi (ad esempio il Barolo clacsico, il Moscato d'Asti, il Barbaresco, il Gattlnara, il Chianti classico, il Castello di Soave, ecc.). La difesa di questi vini rende necessarie restrizioni e discipline più rigide, tra cui l'obbligo della vendita in bottiglie munite di un contrassegno di Stato, un sigillo di garanzia, una fascetta con l'emblema della Repubblica, per ottenere i quali l'esame sarà più severo. Tutti i vini, anche i più modesti, avranno una adeguata protezione. Agli annunci della nuova legge molti coltivatori del Sud erano Inquieti, temevano che sarebbero stati sfavoriti, forse eliminati dal beneficio. Invece anche i vini che non sono propriamente da pasto, ma da « mezzo taglio », o quelli che formano la base di preparazione di vini speciali (citiamo il Martinelr ine a, il Barletta, lo Squlnzano,' il Primitivo di Mandurla, ecc.) saranno tutelati, sia pure rientrando nella categoria inferiore. Resta inteso che 11 vino collinare sarà, in tal modo, valorizzato rispetto al vino di pianura — che di solito è di qualità più scadente — e gli si. consentirà di spuntare prezzi più elevati. Altra novità, connessa con la denominazione, è l'« albo dei vigneti», simile, ad un vero e proprio catasto, che si istituirà presso ogni Comune e conterrà l'elenco completo delle vigne. L'albo terrà pure conto di tutte le variazioni negli impianti dei vigneti; se Un contadino dell'Albese, produttore di nebbiolo, decide di sostituire le viti con barbera, è obbligato a denunciare il mutamento. Gli agricoltori dovranno denunciare ogni anno anche l'ammontare del raccolto e otterranno uria ricevuta di garanzia. In questa maniera la vigilanza sulla nascita del vino sarà più agevole. Il movimento delle singole partite di uva, vino o di mosto potrà avvenire soltanto se documentato con un registro di carico e scarico (limitatamente ai commercianti all'ingrosso e agli industriali) ed i prodotti dovranno sempre accompagnarsi, durante i trapassi di vendita, dalla ricevuta che ne garantisce l'origine. "' ' Nei due progetti si è stabilito inoltre un principio importante: la rivendicazione allo Stato del diritto di disciplinare l'impiego della denominazione. Gli interessi in gioco sono molto vasti, e la materia è estremamente delicata: perciò la vigilanza sarà esercitata dall'autorità pubblica che si avvarrà dell'aiuto del consorzi tra produttori, industriali e commercianti, Le norme si applicheranno anche per le denominazioni delle acqueviti naturali di vino e di vinaccia. Sono previste sanzioni per chi viola la legge. Quando il meccanismo, non semplice, del provvedimento entrerà in funzione il consumatore potrà avvicinarsi al vino con maggiore fiducia: a poco a poco berremo meglio e soprattutto saremo quasi certi che la bottiglia che abbiamo comperato, contiene veramente il vino che desideravamo. Di questa legge, infine, non saranno malcontenti i produttori onesti i quali vedranno difeso ed incoraggiato- il loro lavoro. Gino Nebiolo

Persone citate: Paolo Desana, Rumor

Luoghi citati: Casale Monf, Italia, Lisbona, Madrid, Soave, Toscana, Veneto