I liberali propongono la riforma della nominatività delle azioni

I liberali propongono la riforma della nominatività delle azioni I liberali propongono la riforma della nominatività delle azioni / (itoli sarebbero resi praticamente al portatore per facilitarne la circolazione - Obbligo di intestare al presentatore le cedole all'atto del pagamento del dividendo Roma, 19 ottobre. Un progetto per la riforma della nominatività dei titoli azionari, predisposto dagli onorevoli Alpino e Trombetta, del pli, viene reso noto stasera dall'agenzia economica e finanziaria. La riforma liberalizzatrice della vigente nominatività azionaria è, dai proponenti, messa specialmente in rapporto al procedere delle tappe del Mec e della libera circolazione dei capitali nell'Europa occidentale. Per evitare difficoltà tecniche e per diradare gli ostacoli politici, la proposta lascia sussistere sia la nominatività come regime di base, sia la tassazione progressiva in complementare dei relativi frutti, al pari di tutti gli altri redditi. Essa si limita a facilitare la circolazione dei titoli, che possono praticamente rendersi al portatore, conservando rigorosamente nominative le cedole. Ecco i punti essenziali della riforma proposta. 1. Il trasferimento dei titoli azionari si opera mediante girata piena apposta sui titoli, con le indicazioni inerenti al giratario e con la firma del girante. Di ciò si deve dare comunicazione alla società emittente, per l'annotazione nel libro-soci. 2. Le azioni quotate in Borsa si possono trasferire anche mediante girata in bianco o all'ordine, essa pure da comunicarsi alla società emittente o ai suoi mandatori. In tal caso, però, all'atto del pagamento di una cedola o di altro utilizzo, i titoli devono essere aggiornati nell'intestazione, al nome del presentatore. 3. Le banche e gli agenti di cambio, nonché ogni ufficio o sportello delegato al pagamento o stacco di cedole di titoli azionari, dovranno, in occasione di ciò, apporre l'intèstazione, al nome del presentatore, agli eventuali titoli muniti di semplice girata in bianco o all'ordine Essi dovranno poi redigere una distìnta con le generalità della persona fisica o giuridica beneficiaria del dividendo (presentatore o riportato), 1 numeri del certificati, la quantità delle azioni e l'importo pagato. Tale distinta sarà . mandata in duplice copia alla società emittente, che prov vederà ad aggiornare in conformità il libro-soci, restituen do una copia firmata a conferma delle annotazioni fatte. 4. Resta confermata la . facoltà, di cui all'art. 47 del D.L. 11 ottobre 1947 n. 1131, di ottenere dalle società la dichiarazione dei possessori dei re lativi titoli azionari, quali ri sultano dal libro-soci. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di controllare il librosoci, per accertarne la completezza e l'aggiornamento.

Persone citate: Trombetta

Luoghi citati: Europa, Roma