I termini della vertenza di Ferdinando Vegas

I termini della vertenza I termini della vertenza E' bene precisare subito in che sede si svolge e su che cosa verte esattamente il dibattito cominciato ieri alFOnu, coi discorsi dei ministri Kreisky e Segni, sulla questione dell'Alto Adige: la sede è quella della commissione politica speciale, che si occupa delle questioni giuridico - politiche, mentre quelle che richiedono una valutazione esclusivamente politica sono devolute alla commissione politica generale; l'argomento è iscritto all'ordine del giorno con questa testuale dizione: «Lo statm degli elementi di lingua tedesca nella provincia di Bolzano. Applicazione dell'accordo di Parigi del 5 settembre '46 ». Con questa formulazione l'ufficio di presidenza della Assemblea dell'Onu ha quasi letteralmente accettato la dizione proposta dall'Italia, respingendo quella austriaca, che sonava: « La minoranza austriaca in Italia ». Appare subito evidente che non si tratta di sottigliezze procedurali, ma si tocca invece il merito della disputa con un accostamento alla tesi italiana secondo la quale la questione deve essere spoliticizzata al massimo e trasferita sul più appropriato terreno giuridico) mediante il ricorso alla Corte dell'Aja. Per l'Italia, ih* fatti, la contesa non verte, sul tema generalissimo e improprio della minoranza austriaca nel nostro paese, bensì su una ben circostanziata questione d'interpretazione: che obblighi comporta l'accordo di Parigi fra De Gasperi e Gruber per l'Italia? Il nostro governo ha assolto correttamente oppure no tali obblighi? Il punto fermo e indiscutibile per noi, come ancora ieri ha ripetuto Segni, è che si debba partire dall'accordo De Gasperi-Gruber e restare rigorosamente entro la sua cornice; non possiamo quindi accettare, perché mancante di ogni fondamento de jure, la recente tendenza austriaca ad igno rare l'accordo per ricordare che il Tirolo apparteneva all'Austria fin dal 1363 o per rimettere in discussione il trattato di Saint-Germain o per sconfinare nella questione del diritto delle minoranze alla autodecisione, Principio, questo, certamente valido in un ordinamento democratico, interno o internazionale; ma il fatto è che i tedeschi dell'Alto Adige l'hanno già esercitato, sia pure non nella forma esplicita di una votazione diretta. Essi hanno infatti espres so due volte la propria accettazione dell'accordo De Gasperi-Gruber e del conseguente Statuto speciale per la Regione TrentinoAlto Adige: con la-lettera del 28 gennaio '48 del presidente e del segretario della S.V.P., che constatava come l'accordo, « per quanto ribiiarda il problema fondamentale dell'autonomia », fosse ormai « tradotto in realtà » ; e con la riopzione per la cittadinanza italiana degli oltre 200.000 sud-tirolesi che a suo tempo avevano optato per la cittadinanza tedesca. Così impegnandosi per bocca dei loro rappresentanti qualificali e così scegliendo i sud-tirolesi sapevano bene quali erano le condizioni dell'accordo di Parigi, lo accettavano e se ne dichiaravano contenti ; non possono quindi oggi (e non può per essi l'Austria) recriminare in nome del diritto all'autodecisione, fuori dei limiti dell'accordo, ma solo discutere, entro l'accordo, della sua maggiore o minore applicazione da par te nostra. Su questo problema il punto capitale della contro versia sta nella diversa in tp2qpnCdspcAssterpretazione che viene da- ta, da parte italiana e da parte austriaca, all'articolo 2 dell'accordo di Parigi, il quale afferma che « alle popolazioni della predetta zona (la provincia di Bol¬ zano) verrà accordato l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo ». Secondo Vienna, questa clausola comporterebbe una completa autonomia della provincia di Bolzano, al xii fuori del nesso regionale col Trentino; l'Italia invece ritiene di aver adem- piuto al proprio obbligo con l'istituzione di una regione Trentino-Alto Adige dotata di vasta autonomia e di congrue garanzie per il gruppo etnico tedesco e con la concessione, alla provincia di Bolzano, di una sua speciale autonomia, anche essa di ampia portata. Non è dunque vero che l'autonomia garantita ai sud-tirolesi dall'accordo di Parigi sia stata da noi diluita in quella della regione, dove predomina l'elemento italiano; la provincia di Bolzano, sarà bene ripeterlo, ha già la sua autonomia, sicché il gruppo etnico tedesco, ivi maggioritario, è veramente padrone in casa sua. Andare oltre, come sistemazione di principio, significherebbe pregiudicare i diritti che deve pur avere una minoranza, precisamente quella italiana, che costituisce oltre un terzo degli abitanti della provincia di Bolzano. Quello che invece si può fare, e il nostro Governo in buona parte ha già fatto ed è pronto a completare, è l'aggiustamento di singole questioni particolari, ove venga dimostrato che non siano ancora stati soddisfatti i giusti diritti dei sud-tirolesi; ma per giungere a questo la via più indicata non è certo quella di stimolare Te pas< sioni nazionalistiche e raz zistiche, risuscitando i peg giori ricordi di un passato troppo prossimo. Ferdinando Vegas II ministro degli Èsteri austriaco Kreisky parla alla commissione politica speciale delle Nazioni Unite (Tel.)

Persone citate: De Gasperi, De Gasperi-gruber, Gruber, Kreisky