anche in città gli automobilisti devono avere il "triangolo rosso,,?

anche in città gli automobilisti devono avere il "triangolo rosso,,? anche in città gli automobilisti devono avere il "triangolo rosso,,? Il pretore di Cortina d'Ampezzo ha sentenziato che il segnale di veicolo fermo non è obbligatorio per chi circola nei centri abitati - Il procuratore della Repubblica di Belluno è di parere contrario - Deciderà la Corte di Cassazione il 26 ottobre (Nostro servizio particolare) Roma, 6 agosto. Saranno i giudici della Cassazione a stabilire, nell'udienza del 26 ottobre prossimo, se sia o non sta reato circolare In città o nei paesi con una macchina non provvista del « triangolo rosso > che « fuori dei centri abitati » — come prescrive l'art. 117 del nuovo Codice della Strada — deve servire a segnalare la sosta forzata dell'autoveicolo sulla carreggiata stradale. Il Pretore di Cortina d'Ampezzo, dott. Aliprandi, ha già risolto il quesito affermando che l'automobilista sorpreso a viaggiare senza avere con sé il triangolo rosso non è punibile in quanto la legge non ha previsto il fatto come reato. Ma il Procuratore della Repubblica di Belluno, dott. Verinler, ha ritenuto opportuno richiedere l'intervento della Corte Suprema sull'argomento. Il caso venne sollevato nel febbraio scorso da una signora di Cortina d'Ampezzo, Margherita Zardinl. Un vigile urbano la fermò, le chiese se avesse con sé il «triangolo rosso> e, alla sua risposta negativa, le contestò l'infrazione al Codice stradale. «L'art. 117 — fece presente il vigile urbano al Pretore — impone a tutti gli automobilisti l'obbligo di essere muniti del triangolo rosso > iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti a . i Il magistrato esaminò il problema e poi concluse la sua indagine assolvendo la signora dall'accusa. Secondo il dott. Aliprandi, infatti, la interpretazione della norma porta ad escludere qualsiasi responsabilità penale dell'automobilista quando venga sorpreso a circolare « in un centro abitato alla guida di un veicolo non dotato del triangolo rosso ». Il Pretore di Cortina ha basato il suo ragionamento su tre argomenti fondamentali, dopo aver ricordato che l'art. 117 del Codice stradale, fra l'altro, afferma: «Fuori dei centri abitati, 1 veicoli... che debbano restare fermi sulla carreggiata devono essere segnalati, in casi di nebbia o nel caso che il veicolo sia fermo in curva o nel tratto discendente di un dosso ovvero di notte quando sia difettosa la efficienza delle luci posteriori di posizione. La segnalazione deve essere effettuata a mezzo di un segnale mobile di pericolo generico di cui i veicoli debbono essere dotati, ecc. ». Il magistrato ha osservato innanzi tutto che l'art. 117, l'unico a parlare . dell'obbligo per gli automobilisti di provvedersi del «triangolo rosso», si riferisce soltanto al veicoli circolanti fuori degli abitati; in secondo luogo, che la legge non parla del « triangolo rosso » in quella che dovrebbe essere la sola sede adatta e cioè l'articolo relativo all'equipaggiamento del veicoli; infine, che, non essendo l'automobilista obbligato ad usare il triangolo rosso nei centri abitati, non si comprende perché dovrebbe munirsi di un segnale che non potrà utilizzare. Il Procuratore della Repubblica di Belluno, a sua volta, ritiene che il ragionamento seguito dal Pretore di Cortina d'Ampezzo sia assolutamente in contrasto con quanto previsto dalir legge secondo cui « tutti i veicoli « debbono essere muniti del triangolo rosso», senza far distinzione fra quelli che circolano fuori de gli abitati e quelli invece che procedono nelle città e nei paesi. « La distinzione — ha osservato il Procuratore della Repubblica — esiste soltanto nell'uso che del triangolo rosso va fatto: deve essere cioè sistemato come segnale di pe ricolo quando l'auto si ferma fuori città, mentre non deve essere usato in città. Ma que sto non significa che l'automobilista non debba portarlo con sé, sempre». 8' 8

Persone citate: Aliprandi

Luoghi citati: Ampezzo, Belluno, Roma