Il matrimonio di coscienza può avere validità civile?

Il matrimonio di coscienza può avere validità civile? vescovo, giusta il dettame canonico. E pel vescovo si comprende, perché i matrimonii di coscienza vengono accompagnati da un'autorizzazione prenuziale all'uopo, con che si ritorna al già detto. Il matrimonio di coscienza, in sostanza, è contratto sotto l'usbergo del segreto gravante sull'Ordinario, sul sacerdote assistente, sui testi ove vi siano; su ciascuno degli sposi, ove l'altro non voglia dispensarlo. E sorge con un divieto di pubblicità che è in netta antitesi con la pubblicità costituita dalla trascrizione e conseguentemente con gli effetti civili ad essa collegati, che solo dovrebbero conseguirsi nei due casi or detti. Gabriele Nigro Procuratore Generale della Repubblica di Torino La famiglia in regime di Concordato Il matrimonio di coscienza può avere validità civile? Esso viene celebrato in segreto, con speciale dispensa ecclesiastica - Si deve ritenere (contro l'opinione corrente) che esso abbia effetti civili solo nei due casi previsti dal Codice canonico: concorde volontà dei due sposi o speciale iniziativa della Curia L'articolo pubblicato su La Stampa del 13 aprile riguardante anche il matrimonio religioso dei minori, ha prodotto richieste affannose di alcuni genitori perché si impugnino le trascrizioni à fine di togliere a quei matrimoni gli effetti civili, fra cui l'emancipazione che consegue di diritto alle nozze del minore. Nel matrimonio religioso invece è unificato il matrimonio civile ; e se. il matrimonio religioso attinge effetti civili con la trascrizione che ne è atto concorsuale, non autonomo, integrativo, è chiaro che in tanto possano venir meno gli effetti dell'atto trascritto, in quanto venga meno il matrimonio canonico. Investendo la trascrizione, s'investe quindi la giuridica esistenza del vincolo, il che rientra nell'esclusiva e piena competenza del giudice ecclesia.stico. Se dovesse conoscerne il magistrato italiano, si finirebbe col creare la contemporanea esistenza di due giurisdizioni con interferenza fra gli ordinamenti dello Stato e della Chiesa, e con violazione delle norme del Concordato. Un particolare matrimonio religioso, sui cui effetti civili non si è tuttora pacata la discussione, è il matrimonio di coscienza, disciplinato all'origine da un'enciclica del 1741 di Papa Benedetto XIV, celebrato in segreto su personale autorizzazione del vescovo. V'è divieto di pubblicazioni; v'è la promessa ed il grave obbligo di conservare U segreto da parte del sacerdote assistente, dei due testi, del vescovo e dei loro successori e di ognuno dei due coniugi se l'altro coniuge non è consenziente alla divulgazione (canoni 1104 1105) ; il vescovo è dispensato dal segreto solo in casi eccezionali (can. 1106). Il matrimonio di coscienza non è annotato nel consueto IL bro dei matrimoni e dei battesimi, ma nel peculiare li bro che si conserva presso la Curia e nell'archivio se greto di essa, ove — a duplice chiave, una presso il vescovo l'altra presso il vicario —■ sono conservati cautissime documenti e scritti di particolare importanza che non possono in alcun modo esserne rimossi. Il che pone in evidenza come questo matrimònio pre scinda dal regime concor datario. I matrimoni concordatari presuppongono, infatti, la lettura degli articoli del codice civile e la pubblicazione; se per errore o per immediatezza necessitata la pubblicazione non ha luogo la legge matrimoniale pre vede come provvedere ai fini della trascrizione; se si omette la lettura degli articoli, la mancanza non incide sulla validità del matrimonio. Ma il presupposto di co desto accertamento postumo ai fini della mancata pub' blicazione o di non invalidità delle nozze per omessa lettura degli articoli di legge, è uno solo: che si volle celebrare un matrimonio concordatario, non che si volle mantenersi al di fuori del Concordato con nozze che dovevano aver luogo senza lettura e senza pubblicazione, in quanto lettura di articoli e pubblicazione non sono conciliabili con il ma trimonio segreto. La legge matrimoniale non prevede i matrimoni di coscienza post-concordatari, ma solo i pre-concordatari, allo scopo* di farli rientrare sotto il regime del Concordato (trascrizione, effetti civili) attraverso il consen so di entrambi gli sposi. Ed allora poiché concorre Tana, logia della materia e la simiglianza del caso, è logico che anche i matrimoni di coscienza post-concordatari conseguano effetti civili su richiesta di entrambi gli sposi. E ciò è concorde. Non d'uno solo di essi dunque contro l'avviso dell'altro, iche immuterebbe ad un re girne matrimoniale in talsensi concordemente voluto celebrato, autorizzato. II problema non è teori co; è a volte di tragica real tà pratica (ne ha accenna to il Jemolo ne La Stampa) Svanita la passione che por tò a matrimonio occulto per tacitare gli scrupoli della •Perpetua o per consentire alla vedova pensionata dcontinuare a godere la pensione dello Stato; rotti poi rapporti fra i due, l'uomo a distanza di anni sposa corito concordatario, crea ciouna famiglia legittima, ha figliuoli. Ora, per la Chiesa il primo matrimonio di coscienza ed il secondo concordatario hanno la medesimefficacia. Sicché quando ldonna delle nozze segret(spinta dal desiderio di concorrere ad un'eredità che sprevede prossima; o dal desiderio, anche bisogno, d ottenere quel largo trattamento economico che la legge consente in prò della moglie o da altri motivi) impugna di nullità dinnanzi ai tribunali ecclesiastici il secondo matrimonio, è questo che viene annullato, poiché il Sacramento è unico e non consente duplicazioni. Caduto così il secondo matrimonio, resa esecutiva la sentenza di annullamento ed annotata nei registri di Stato Civile, vengono meno gli effetti civili delle giuste nozze, con che moglie e marito* legittimi cessano d'esser tali; i figli che possono nascere dopo (se i coniugi non intendono interrompere la loro convivenza, basata sull'affetto consolidato dagli anni e sulla reciproca dedizione) saranno illegittimi; la convivenza dei due sostanzierà relazione concubinaria. Ecco perché non dovrebbero consentirsi effetti civili al matrimonio segreto quando non concorra all'uopo la volontà dei due coniugi. Ed invece, per giurisprudenza e per istruzioni del ministero della Giustizia agli Ufficiali di Stato Civile che debbono per legge attenervisi, la situazione delle cose è perfettamente contraria a quanto si è detto, con ciò sorpassandosi i limiti che il diritto canonico assegna al''istituto, il quale pertanto ne viene snaturato. Il codice canonico, lo si è visto, vieta all'un coniuge la diffusione del matrimonio segreto « altero non consentiente » ed, in rispondenza, l'art. 41 delle istruzioni della Sacra Congregazione dei Sacramenti pre scrive che : « il matrimonio di coscienza... non deve essere notificato al Comune. Le parti però possono chiedere che il Zoro matrimonio sia notificato perché venga trascritto ». Principio, dun que, non trascrizione; eccezione, trascrizione ma su concorde volere dei due co niugi. Altra eccezione : « Anche l'Ordinario può rendere di pubblica ragione e notificare all'ufficiale di stato civile per mezzo del parroco un tal matrimonio, quando ciò sia necessario per evitare lo scandalo» (art. 42). Dunque coniugi concordi e vccmarpgzsgssnnsbttcegcoDpcugp<dvcfsaltermmtcstmMd

Persone citate: Benedetto Xiv, Curia, Gabriele Nigro, Zoro

Luoghi citati: Torino