Lo Stato non è tenuto a risarcire le vittime degli errori giudiziari

Lo Stato non è tenuto a risarcire le vittime degli errori giudiziari Ribadilo dalla Suprema Corte di Cassazione un discusso principio Lo Stato non è tenuto a risarcire le vittime degli errori giudiziari La richiesta di danni era stata presentata da Celestina Fruttarolo, di Bossolasco - Era stata condannata ingiustamente con il marito per omicidio: l'uomo era morto pazzo in carcere, lei era stata liberata dopo dieci anni (Nostro servizio particolare) Roma, 22 febbraio. La Cassazione civile a sezioni unite ha stabilito che il cittadino che è rimasto vittima di un errore giudiziario non ha diritto, almeno per il momento, ad essere risarcito del danno subito. I giudici del supremo consesso, inoltre, hanno stabilito che l'art. 571 del Codice di procedura penale, secondo il quale è concessa < ia riparazione pecuniaria a titolo di soccorso qualora sia riconosciuto che per le sue condizioni economiche ne abbia bisogno per sé e per la sua famiglia > per coloro che sono stati assolti dopo avere espiato una pena detentiva di almeno tre mesi, non può essere ritenuto in contrasto con la Costituzione, che prevede una adeguata riparazione alle vittime degli errori giudiziari. Questo hanno stabilito i magistrati delle sezioni unite civile della Corte di Cassazione — presiedute dal primo presidente dott. Luigi Oggionl — nel prendere in esame il caso, drammatico e sconcertante di cui a Pezzea di Bossolasco in provincia di Cuneo, furono protagonisti ventitré anni orsono una donna, Celestina Fruttarolo ed il marito Giovanni Galliano, i quali accusati di omicidio vennero dopo dieci anni riconosciuti innocenti. La mattina del 19 marzo '37 un vecchio dì 73 anni, Luigi Galliano fu trovato ucciso in fondo ad un burrone a Pezzea di Bossolasco. Il delitto venne attribuito al figlio della vittima, Giovanni ed alla sua nuora Celestina che furono condannati dalla Corte di As sise di Cuneo il primo a 21 an ni e la seconda a 17 anni di reclusione. Secondo i giudici la responsabilità del due coniugi si doveva dedurre dal fatto che sotto il portico della casa dove alloggiavano Giovata ni e Celestina Galliano erano state trovate delle foglie con macchie che parevano di sangue. Solo più tardi si accertò che quelle macchie erano sol tanto la conseguenza di una fermentazione naturale. Giovanni Galliano impazzito perché nessuno credeva alla sua innocenza mori nel 1944 nel manicomio giudiziario di Monte Lupo Fiorentino. Nel 1944 si ebbe il colpo di scena. Giuseppe Montanaro, un milite delle brigate nere e già autore di un delitto nel '39, catturato dai partigiani, poco prima di essere fucilato confessò che ad uccidere per rapina il vecchio Luigi Galliano era stato lui. La rivelazione aprì le porte del carcere a Celestina Fruttarolo, ma solo dopo tre anni: nel 1947. La Cassazione stabili che nel registro di stato civile di Bossolasco si annotasse che Giovanni Galliano morto in carcere era innocente. Inoltre venne disposto un sussidio « a titolo di soccorso > di 700 mila lire a Celesti na Fruttarolo, e 400 mila ai suoi due figli Luigi e Maria. Celestina Fruttarolo, però, che si era vista distruggere praticamente una vita e spogliare di ogni bene per l'errore giudiziario di cui era stata vittima, citò in giudizio il Mi nistero di Grazia e Giustizia innanzi al Tribunale di Torino chiedendo 40 milioni per il danno subito. Non ebbe fortuna: tanto il Tribunale quanto la Corte di Appello respinsero la richiesta fondata sia sulla colpa del magistrato che aveva erroneamente valutato le prove per cui tanto lei che suo marito erano stati condannati ingiustamente, sia per l'errore commesso dal perito nell'esaminare quelle famose macchie trovate sulle foglie e che Ini zialmente vennero ritenute di sangue determinando cosi la condanna dei due Innocenti, sia per la incostituzionalità dell'art. 571 de C.P.P. che prevede non un risarcimento del danno ma una riparazione a titolo di soccorso. Celestina Fruttarolo non stata più fortunata in Cassa zione dove i magistrati delle sezioni unite civili hanno respinto la sua richiesta accogliendo la tesi prospettata dal P. G. dott. Pomodoro e dall'avvocato dello Stato prof. Francesco Agro. L'aw. Libois di Torino nell'interesse di Celesti, na Fruttarolo aveva obiettato che il problema dovesse essere sottoposto all'esame della Corte costituzionale. Il Ministero di Grazia e Giustiza con il prof. Agro ed il P. G. avevano replicato che l'art 24 della Co stltuzione lascia piena libertà al legislatore di stabilire le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari e un progetto di legge in tal senso è stato approntato In questi ultimi tempi senza esse re però ancora approvato dal Parlamento. E di conseguenza i giudici delle sezioni unite hanno ritenuto che Celestina Fruttarolo per la sua terribile e drammatica disavventura non può pretendere nulla dallo Stato. g> 8-

Luoghi citati: Bossolasco, Celestina Fruttarolo, Cuneo, Roma, Torino