Nulla la legge Milazzo per il Casinò di Taormina

Nulla la legge Milazzo per il Casinò di Taormina Nulla la legge Milazzo per il Casinò di Taormina Così ha deciso la Corte costituzionale - Le regioni non possono derogare alla norma penale che vieta il gioco d'azzardo Solo lo Stato può autorizzare l'apertura di. case da gioco - Annullato anche il decreto del Presidente della Repubblica perché '■'■ha interferito con un atto amministrativo in una materia che è di competenza della Corte costituzionale,, (Nostro servizio particolare) - Roma, 1 dicembre. Solo allo Stato spetta il diritto di autorizzare l'eventuale esercizio del gioco d'azzardo in deroga ad una norma penale che tale esercizio vietu in modo tassativo, e di conseguenza tale diritto deve essere negato alla competenza delle regioni. Questo in sostanza ha stabilito la Corte costituzionale, ed in rapporto a tale decisione, Taormina non avrà la sua casa da gioco così come aveva disposto nel maggio scorso 11 presidente della regione siciliana. Nello stesso tempo i giudici costituzionali hanno stabilito che, se la regione non può legiferare in materia penale, e quindi autorizzare l'apertura di una casa da gioco, lo Stato non aveva nel caso specifico la facoltà di annullare 11 provvedimento emanato dalla regione in materia esclusivamente amministrativa, in quanto 11 suo intervento avrebbe dovuto avvenire attraverso la Corte costituzionale. Perciò è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 19SS n. 1098. Il « caso » venne sollevato nel maggio scorso quando il presidente della regione stabi¬ lì con un decreto che doveva essere ritenuta valida una precedente concessione data ad una società privata perché organizzasse in Sicilia, per la durata di venti anni, attività per un incremento turistico e alberghiero, ivi compreso l'esercizio del gioco d'azzardo, designando il comune di Taormina come centro principale per lo svolgimento di tali attività. Un mese dopo intervenne il Presidente della Repubblica negando qualsiasi validità al decreto del presidente della regione siciliana, il quale «per regolamento di competenza » si rivolse alla Corte costituzionale. I giudici si sono trovati di fronte a due tes' apertamente in contrasto fra loro. Secondo la prima-— sostenuta per conto della regione dagli avvocati Giuseppe Guarino e Natale Ciancio — lo Stato non avrebbe alcun diritto di annullare d'ufficio gli atti amministrativi emanati dalla regione, in quanto tale facoltà spetterebbe soltanto al governo regionale, dato che la regióne gode di speciale autonomia garantita da leggi costituzionali e che, di conseguenza, valido dovrebbe essere ritenuto quel decreto per cui era stata autorizzata praticamente l'apertu¬ ra di una casa da gioco a Taormina Secondo l'altra tesi, quella sostenuta per conto della presidenza del Consiglio dall'avvocatura erariale, lo Stato ha sempre la facoltà di annullare gli atti amministrativi della regione, e poi la regione non ha alcuna possibilità di emanare norme di diritto penale. Poiché l'autorizzazione all'esercizio di una casa da gioco deve essere concessa in deroga ad una norma penale per cui l'esercizio del gioco d'azzardo è tassativamente proibito — è stata la tesi dell'Avvocatura dello Stato — la regione, concedendo tale autorizzazione, ha automaticamente promulgato una nuova norma di diritto penale senza averne la facoltà. La Corte costituzionale, dopo aver a lungo riflettuto sulla soluzione di un caso così delicato, ha deciso che, in sostanza, entrambe le parti avevano torto e ragione nello stes so tempo. I giudici nella loro sentenza hanno spiegato che effettivamente la regione ave va diritto a protestare contro l'annullamento del suo decreto da parte del Presidente della Repubblica in quanto il governo ha interferito con un atto di controllo in sede ammi¬ nistrativa, in una questione di rilevanza costituzionale attinente al regolamento dei rapporti fra lo Stato e la regione siciliana, questione che dà luogo ad un conflitto di attribuzione la cui risoluzione spetta esclusivamente alla Corte costituzionale. Di conseguenza i giudici hanno affermato che deve essere ritenuto valido il decreto del presidente della regione relativo alla autorizzazione concessa ad una società privata perché organizzasse l'attività per un incremento turistico ed alberghiero. Contemporaneamen te, però, la Corte nella sua sentenza ha osservato come nell'emanare il decreto la regione abbia esorbitato dai suoi poteri In quanto, autorizzando l'apertur.. di una casa da gioco, ha emanato una norma che deroga al principio generale per cui l'esercizio del gioco di azzardo è proibito. «E' certo — hanno spiegato i giudici — che tale autorizzazione trascende la sfera di competenza attribuita alla regione dallo statuto speciale poiché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che deve essere confermata, è precluso non soltanto alla Sicilia, ma anche alle altre regioni di emanare provvedimenti in materia penale, la quale è, invece, riservata esclusivamente allo Stato. « La preclusione — hanno In sostanza concluso 1 giudici — non sussiste soltanto nel senso che le regioni non possono né creare nuove figure di reati né annullare sanzioni penali già comminate dalle leggi dello Stato, ma nemmeno rendere lecita una attività, cioè l'esercizio del gioco d'azzardo, che dalla legge penale dello Stato è considerata illecita e passibile di sanzione penale». L'on. Pigliatone, segretario generale dei « cristiano sociali », ha dichiarato che la regione rispetterà le decisioni della Magistratura costituzionale, ma solleverà tuttavia la questione del conflitto di Interesse fra regioni dinanzi alla Corte stessa, provocato dal fatto chd la Liguria (col casinò di Sanremo) e il Veneto (col casinò di Venezia) si trovano in vantaggio, rispetto alla Sicilia, nel flusso delle correnti turistiche. Infatti 1 casinò di Venezia e Sanremo sono divenuti strumenti validi di sviluppo turistico, anche se costituiscono — ha soggiunto l'on. •Pignatone — delle « anomalìe» nella legislazione ita- ilana- _ „ g- g

Persone citate: Giuseppe Guarino, Natale Ciancio, Pignatone