Disposizioni di legge per i cani da caccia

Disposizioni di legge per i cani da caccia Disposizioni di legge per i cani da caccia Soltanto di notte i guardiani delle riserve possono far fuoco sul cane sorpresa a vagare E' interessante conoscere le disposizioni della vigente legge sulla caccia per quanto concerne il cane, questo fede-, le ed indispensabile ausiliare del cacciatore. Credenze false circolano fra i cacciatori, quali quella che nelle riserve si pos- 'sa sparare al cane che, ignorando le tabelle di divieto, vi penetra specie quando insegue la lepre. Diciannove articoli del Testo Unico si interessano del cane: commenteremo quelli che più interessano il cacciatore. L'art. 7 dispone che, anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile, pena un'ammenda fino a L. 16.000; l'articolo 12 consente l'uso dei cani levrieri solo dal 1" ottobre al 30 novembre. L'art. 12 vuole che la caccia alla volpe a cavallo con cani ; Sa" sèguito" sìa""régoTatà "dal . presidente della Giunta pro ! vincialc sentito il Comitato !proVinciate'cacciaV il"48"san £isce che, con decreto del pre|fetto, su proposta della Giunta j provinciale può essere vietato ja cni abiti, pUr se temporanea- ' mente nell'interno di una ban- I dita o di una riserva, anche ! la semplice detenzione di ca,ni; il 63 concede la facoltà ai ! concessionari di riserva ed iagli agenti dipendenti di serI virai di cani da tana per la distruzione dei nocivi e di usa re cani da ferma per scopri re i nidi nei prati che vanno in taglio; il 71 mentre conce de in caso di contravvenzione il sequestro delle armi, degli arnesi e'della selvaggina, ne esclude il cane; il 73 dice che i cani di qualsiasi razza, trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza, quelli trovati nelle bandite, riserve e zone di ripopolamento devono essere possibilmente ! catturati, ma possono essere uccisi solo nelle ore notturne, ovvero quando arrechino danno reale alla selvaggina e sempre che non ne sia possibile la cattura. I cani catturati devono essere dati in custodia al Comitato provinciale caccia, quelli catturati in bandite o riserve Ipossono essere trattenuti dal Iconcessionario previa comuni- cagione al Comitato, ] L'art. 75 prescrive che i ca ni da guardia alle abitazioni |ed al bestiame non possono |essere lasciati incustoditi nelle I campagne a più di duecento I metri dalle abitazioni o dal i bestiame. Nessun concessiona1 rio di riserva può quindi ordi; nare ai propri agenti di spa1 rare sui cani che vi si intro ! ducono, salvo nel caso previ' sto dall'art. 73. g, m