Una causa alla Corte costituzionale su un impresario edile di Casale
Una causa alla Corte costituzionale su un impresario edile di Casale Una causa alla Corte costituzionale su un impresario edile di Casale « Non pose in opera durante i lavori gli accorgimenti necessari contro pericoli d'infortunio » - « La tutela fisica del lavoratore - dichiara l'Avvocato dello Stato - è un obbligo dell'impresario » - Una vertenza sulle pensioni della Previdenza Sociale Roma, 27 maggio. A Palazzo della Consulta la Corte Costituzionale ha discusso oggi varie cause. Tra le altre una riguardava la costituzionalità dell'art. 32, ultimo capoverso del D.P.R. 26-4-1957, n. 818, sull'ordinamento delle pensioni e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Si tratta di stabilire se il diritto all'indennità di disoccupazione sia compatibile con il trattamento di pensione per invalidità o vecchiaia. L'operaio Emanuele Felici conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di La Spezia, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione, in quanto, dopo aver ottenuto la pensione di invalidità, essendo migliorate le sue condizioni fisiche, aveva riacquistato una capacità lavorativa in relazione a lavori medi e leggeri ed aveva lavorato, in effetti, come modellatore marmista fino al momento della disoccupazione L'Istituto di Previdenza replicava affermando che esiste un divieto di legge (art. 32, ultimo capoverso D.P.R. 26-11957, n. 818) di corrispondere l'indennità di disoccupazione ed il sussidio straordinario durante il periodo in cui è percepito il trattamento di pensione. A tale eccezione la difesa del Felici opponeva la incostituzionalità del suddetto art. 32. La sentenza della Corte costituzionale si avrà tra qualche mese. Le ultime tre questioni di legittimità, riguardanti la responsabilità penale dei cantieri di lavoro, contemplata dall'art. 77 del D. P. R. 7 gennaio 1956 n. 164, sono state trattate in unica discussione. Durante il corso di giudizi penali a carico dei direttori di cantieri di lavoro Armando Cremonini.. Vittorio Zanotti (Pretura di Bologna), Giorgio Spidalicri, Francesco Passalacqua (Pretura di Marsala) e Michelino Gianotti (Tribunale di Casale Monferrato) — imputati di « non aver posto in opera, durante io svolgimento dei lavori edil,, gli accorgimenti necessari per evitare gli eventuali pericoli di infortunio sul lavoro > — è s'.ata sollevata eccezione sulla legittimità, dell'art. 77 della legge 7 gennaio 1956, in aperto contrasto oon l'art, 27 della Costituzione, il quale esige che nessuno sia chiamato a rispondere di fatti non ricollegabili alla propria condotta. La posizione di datore di lavoro o di capo di impresa — ha dichiarato l'avvocato dello Stato, Simì, — non è solo, nella Repubblica italiana, una posizione di comodo. Implica oneri, doveri, responsabilità personali. La prevenzione degli infortuni, cioè la sicurezza del lavoro e la tutela dell'incolumità fisica del lavoratore, rappresenta un obbligo naturale e contrattuale del datore di lavoro, ma nello stesso tempo è espressione di uno dei doveri dello Stato e riveste, quindi, un rilevante aspetto di diritto pubblico. «Lo Stato moderno, di cui il lavoratore è elemento essenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della Costituzione, non può non intervenire per evitare che gli ingranaggi dell'impre¬ niiiiiiiimiiiiiifMHiiiiimiiiiiiiiiiiiMiiiiMitiiii sa stritolino e mietano continuamente vittime. Se il datore di lavoro, se 11 dirigente, se il lavoratore stesso non sentono il dovere di operare per il raggiungimento di tali fini, non può che intervenire la sanzione penale, che, del resto, correda normalmente tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione sociale *.
Persone citate: Armando Cremonini, Francesco Passalacqua, Giorgio Spidalicri, Michelino Gianotti, Vittorio Zanotti
Luoghi citati: Bologna, Casale, Casale Monferrato, La Spezia, Marsala, Roma
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