Parità di diritti tra marito e moglie in Francia con la riforma matrimoniale di Sandro Volta

Parità di diritti tra marito e moglie in Francia con la riforma matrimoniale IIIIIllUIIIlfi nuovo progetto entrerà in vigore il 1" gennaio 1961 Parità di diritti tra marito e moglie in Francia con la riforma matrimoniale L'uomo non potrà più amministrare i beni da solo, né disporne senza l'approvazione della consorte - Concesso alla moglie di avere un conto in banca - I risparmi di ciascuno dei coniugi saranno divisi a metà; ognuno risponde per i debiti dell'altro (Dal nostro corrispondente) Parigi, 25 maggio. « Bisogna metter fine all'onnipotenza dei mariti »: il grido di guerra che al principio del secolo faceva scendere in piazza le suffragette di mrs. Panhhurst è stato ripreso dal ministro della Giustizia, Edmond Michelet, nella relazione al progetto di riforma del regime matrimoniale, che ha presentato oggi al Senato. La riforma fa parte del proposito annunciato dal Primo ministro Michel Debré, secondo il quale bisogna «n'/are la società francese », proposito confermato nella relazione in cui è detto: *Il governo ha giudicato che l'opera di rinnovamento nazionale deve svolgersi in tutti i campi ». Il provvedimento è stato ritenuto necessario per adattare la condizione giuridica della donna alla sua nuova condizione economica e sociale, in tutti i casi in cui il matrimonio sia avvenuto senza contratto, ossia nel 9*6 per cento dei casi. Per gli sposi uniti in questo modo, il regime patrimoniale non sarà più la comunità dei beni, come avveniva finora in Francia, H1 11 I II i; ( 111111 ] 11 ! MI : [ MI > 11LI [ 1111M11111111111 ) 1 ma una nuova forma di co-,munita dei soli beni acquisitidopo le nozze, detta < comunità d'acquisto ». Un'altra innovazione importante della riforma concede agli sposi di chiedere, di comune accordo, al tribunale, un regime matrimoniale diverso da quello che avevano scelto - prima delle nozzeIn tutti i casi in cui i coniugi non abbiano stipulato un contratto matrimoniale, il marito rimane il capo della comunità e l'amministratore dei beni della moglie, però cessa di essere il « signore e padrone » della comunità. Perde infatti non soltanto il potere di amministrare i beni comuni, ma anche di.-dispome senza l'approvazióne della moglie, alla quale dovrà ormai render conto dei risultati del la sua gestione. Le conseguenze di questa disposizione hanno una note vote importanza. Supponiamo infatti che, nel momento delle nozze, il marito possieda un immobile e la moglie una azienda commerciale. Col sistema in vigore finora, il marito conservava la proprietà esclusiva dell'immobile, men 1111 ) I ) 11111M1111 ! I ! i i 111S [ I ! I ! 11111 ! ! i [11111M111111 ! 1 ) 111 , tre l'azienda della moglie en]trava a far parte della pro¬ i a o à a a y e r o a a i e ì a a a o prietà comune, essendo giuridicamente un bene mobile. Il marito avrebbe potuto venderla anche se era gestita personalmente dalla moglie. In caso di scioglimento del matrimonio (divorzio o morte di uno dei due) veniva spartita a metà fra i due sposi o fra i loro eredi. I beni mobili, che erano considerati secondari al principio del secolo scorso, hanno acquistato a poco a poco una importanza primaria con le numerose emissioni di titoli pubblici e privati, e con l'enorme sviluppo delle attività commerciali. Nello stesso tempo il reddito immobiliare è andato a mano a mano diminuendo a causa soprattutto del blocco dei fitti che, in Franoia, è in vigore, senza interruzioni, dal 1914. L'anacronismo viene comunque eliminato dalla riforma, che rende ormai necessario il consenso della moglie non soltanto in ogni alienazione di immobili o di fondi di commercio, ma anche in certi movimenti di capitali, nella firma di licenze di esercizio, nella vendita dei mobili domestici. Gli attuali diritti del marito vengono conservati soltanto sulla disponibilità di quei beni mobili la cui necessità di circolazione sia richiesta dalle esigenze del commercio. Uno degli elementi della emancipazione femminile, sancito dal progetto di legge, è il diritto per la donna, sposata in <regime di comunità », di aprire liberamente un conto personale in banca o un conto corrente postale, mentre invece finora poteva farlo soltanto facendosi rappresentare dal marito. Il marito potrà, tuttavia, opporsi a che le somme iscritte sul conto vengano versate alla moglie, ma per farlo dovrà ricorrere alla procedura del sequestro. Con la riforma, i contratti di matrimonio fra minori non sono più nulli di una nullità < assoluta », ma di una nullità « relativa »: saranno validi per i terzi, i quali potevano invece, finora, invocarne in qualsiasi momento la nullità Una innovazione è ■ stata tuttavia decisa anche a favore del marito, riguardo ai beni personali della moglie, i quali verranno ormai compresi nell'attivo da spartire in caso di scioglimento della comunità patrimoniale. Ogni economia fatta da ciascuno dei due sposi, sui loro guadagni personali o salari, verrà dunque divisa a metà. Si è voluto infatti impedire che se, per esempio, una commerciante fa dei buoni affari, possa rinunciare alla comunità per conservare i suoi guadagni, mentre, se è in perdita, lasci al marito il pagamento dei debiti da lei contratti. Per ciò che riguarda i debiti familiari, ognuno dei due coniugi, e non più soltanto il marito, è responsabile solidariamente di fronte ai terzi. Il sistema costituisce una maggior garanzia per i fornitori. La nuova legge definisce bene proprio di ogni sposo i suoi abiti e la biancheria personale, le decorazioni, i diplomi e la corrispondenza. 1 gioielli, che possono rappresentare un investimento, sono stati esclusi. Saranno considerati pure beni propri gli strumenti necessari all'esercizio della professione di eia scuno dei coniugi, a meno che non siano accessori di una azienda commerciale, indù striale o artigiana. Questa disposizione consente, per esempio, all'avvocato o al me dico di conservare la propria biblioteca anche nel caso di scioglimento della comunità patrimoniale. In linea generale, non esiste più differenza fra i debiti del marito e quelli della moglie. I due coniugi sono poi su un piano di uguaglianza anche se si tratta di debiti anteriori al matrimonio. Le spese per il' mantenimento e l'educazione dell'eventuale prole di uno solo dei due coniugi sono a carico di tutti e due, salvo il caso di figli adulterini. La riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 1961. Alcune delle sue disposizioni avranno effetto retroattivo. Sandro Volta

Persone citate: Edmond Michelet, Michel Debré

Luoghi citati: Francia, H1, Parigi