E' punibile l'automobilista che rimpatria con gomme nuove?

E' punibile l'automobilista che rimpatria con gomme nuove? Un canto giuridico che può interessare tutti E' punibile l'automobilista che rimpatria con gomme nuove? // giudizio delia Cassazione sulla vicenda d'un viaggiatore che aveva rinnovato all'estero ì pneumatici della sua macchina ed era rientrato senza pagare i diritti doganali (Nostro servizio particolare) Roma, maggio. Il caso capitato al signor Cesare Sordi potrebbe capitare a molti altri automobilisti, ed è per questo che mette conto parlarne. Al volante della propria macchina, il signor Sordi stava dirigendosi in Svizzera, allorché, superato 11 limite Oella cosiddetta zona di vigilanza doganale (la fascia terriera fronteggiante la linea di confine e nel cui spazio, d'una profondità di dieci km., gli agenti addetti alla repressione del contrabbando sono abilitati ad intervenire con modalità e conseguenze che non potrebbero trovare legittimità in altri casi) veniva fermato dalle guardie di finanza. La macchina au cui il Sordi viaggiava era sottoposta ad una attentissima «visita» e gli agenti scoprivano che 1 pneumatici montati sulle quattro ruote e sulla ruota di ricambio erano di fabbricazione estera. L'automobilista fu invitato a dare la dimostrazione di avere ottemperato al pagamento dei diritti doganali per i;introduzione in Italia dei pneumatici, e poiché egli non era in grado di darla, gli agenti lo denunciarono per contrabbando e, naturalmente, anche per evasione all'onnipresente imposta sull'entrata, la famosa Ige. La leg ge doganale del 1910 è d'una severità implacabile. L'art. 94 stabilisce che il detentore del le merci indicate nel primo comma (e la gamma delle ipo tesi è senza limiti) deve di mostrarne la legittima prove nienza; qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando. Rinviato al giudizio del Tribunale di Como, sotto la duplice accusa, il sig. Sordi ha potuto uscire indenne dall'avventura mercé l'illuminata ed umana interpretazione data alla legge dai giudici. Il Tribunale, pur dando per ammesso e dimostrato che ia constatazione dell'origine straniera dei pneumatici montati sulle ruote della macchina era avvenuta in zona di vigilanza doganale, ha osservato che, nella fattispecie, non poteva parlarsi di contrabbando, in quanto la presunzione di cui all'art. 94 della legge doganale non poteva avere alcun riferimento « a quegli oggetti che -— come quelli in esame —, essendo passati nel consumo individuale, avevano perduto le caratteristiche originarie di merce di scambio ». Il sig. Sordi fu, cosi, assolto per non aver commesso il fatto. Ma, contro questa pronuncia, ecco insorgere il F. G. presso la Corte di appello di Milano. Lamentando che il Tribunale avesse dato una interpretazione arbitraria alla legge, il p. M. sostenne che, nella fattispecie, doveva trovare applicazione, senza incertezze, l'art 94 che — per la detenzione in zona di vigilanza di merci soggette a diritto di confine — stabilisce ' una presunzione . di contrabbando che non può essere elusa se non quando il detentore possa provare non solo di.essere stato-estraneo alla introduzione della merce nel territorio dello Stato, ma, altresì, dimostrare la legittima provenienza della merce. Facendo largo alle ragioni esposte nell'impugnativa del P. M., la. Corte di Milano condannò il Sordi alle pene previste dalla legge. E sono, come ognuno sa sanzioni pesanti. Ora la Corte suprema, cui 11 Sordi ha fatto ricorso, ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte di Milano, indicando, in via definitiva, l'interpretazione che ha da darsi alla legge. A norma dell'art. 94, le merci estere che si .presumono contrabbandate (qualora chi le detiene non ne dimostri la legittima provenienza) sono quelle « che sono trasportate o si trovano depositate nella zona di vigilanza ». Orbene, ha osservato la Corte suprema, attraverso l'esegesi della legge e l'esame critico della lettera che la consacra, è certamente da escludere che possano ritenersi « depositati » i pneumatici di cui è dotata un'automobile in viaggio, ed è, altresì, da escludere che possano ritenersi « trasportati », secondo il significato tecnicogiuridico voluto dall'art 94 della legge doganale. Di qui, e col concorso di altre obbiettive e fondate l'onsiderazioni, la conclusione che può valere tanto per il caso dell'automobilista che abbia equipaggiato la sua macchina all'estero, sia rientrato indisturbato nel territorio dello Stato e si accinga ad uscirne ancora, quanto per altri casi, forse, più discutibili o complicati. Il principio autorevolmente fissato dalla Cassazione, In aperto contrasto con l'Indirizzo giurisprudenziale sin qui seguito, è cotesto: « Se la merce che ha già oltrepassato la zona di vigilanza non è più soggetta alla presunzione di frode, non è logico oretendere che, chi ne sia venuto in possesso, sia tenuto a dimostrarne la legittima provenienza nel omo che attraversi con essa lcsttCalcqecqlmieCsFgcflnnGlnezc la zona di vigilanza per re-| carsi all'estero, il che sarebbe sommamente ingiusto se si trattasse di merce da molto tempo introdotta nello Stato. Cessata la presunzione di cui all'art.- 94, incongrua sarebbe la sua reviviscenza... ». La decisione è apparsa ardita a qualche glossatore, che non ha esitato a censurarla. Ma non c'è, invece, da compiacersi quando l'interpretazione della legge non è schiava del formalismo e del fiscalismo, si ispira ai principi della equità ed al buon senso? f. a.

Luoghi citati: Como, Italia, Milano, Roma, Svizzera