E' valido in Italia il matrimonio celebrato da un pastore protestante

E' valido in Italia il matrimonio celebrato da un pastore protestante E' valido in Italia il matrimonio celebrato da un pastore protestante Una sentenza del Tribunale precisa che è sufficiente che il ministro di culto acattolico sia autorizzato dal governo e dall'ufficiale di Stato Civile - Il P.M. condannato a pagare le spese del processo ( altain-m'tta, 15 aprile Per la prima volta un Tribunale civile ha preso in esame una delicata vertenza relativa ad un « matrimonio acattolico ». La causa, intentata dal Procuratore della Repubblica di tdua.i.tìti..., si e conclusa con l'affermazione dei principio, secondo cui per lo Stato italiano è valido il matrimonio acattolico, e con la condanna del p. m. a pagare le spese del giudizio. Il 13 dicembre del 1956 nel piccolo paese di Resuttano, in provincia di (jaltanisseua, due giovani Pasquale La Placca e Maria Mazzarisi, appartenenti al culto evangelico, si univano in matrimonio dopo aver debitamente richiesto il « nullaosta > all'ufficiale di Stato Civile del comune di residenza Le nozze vennero celebrate dai sig. Vincenzo Federico, ministro di culto delle «assemblee di Dio in Italia ». Tutto sembrava normale e ufficiale; la giovane coppia iniziò la vita in comune senza pensare che avrebbe dato origine ad un singolare caso giuridico. Dopo circa un anno di vita coniugale Pasquale La Placca fu convocato a Caltanisetta dal Procuratore della Repubblica per sentirsi dire che il suo ! matrimonio era nullo, in quan to il ministro di culto che lo aveva celebrato, malgrado fos se stato ufficialmente nomina to con un decreto ministeriale del 13 luglio del '55, non avrebbe potuto celebrare matrimoni fuori della propria comunità. Dopo questa laconica dichiarazione del magistrato sì passò ad una duplice azione legale:' nei confronti dei ministro del culto, imputato di aver proceduto^alla celebrazio-1 ne del matrimonio « quando vi ostava qualche impedimento o divieto di cui egli ->.veva notizia»; e nei confronti dei coniugi, citati innanzi al Tribunale civile per la dichiarazione di nullità del loro matrimonio. Il primo procedimento si è concluso con la completa assoluzione del ministro del cul- to delle « assemblee di Dio in Italia». Il secondo con l'affermazione che il matrimonio tra i due coniugi di religione evangelica è valido per il diritto positivo italiano, e con la condanna del Procuratore della Repubblica, dott. Angelo Testasecca, al rimborso delle spese del giudizio da prenotarsi a debito dell'Erario in favore dei coniugi. Questi i fatti, secondo una nuda cronistoria. L'interesse non varia però tanto dall'inconsueta condanna del' Pubblico Ministero, ma dal fatto che per la prima volta un Tribunale civile ha preso in esa. me un simile caso. I due tipi di matrimonio religioso — e stato affermato — quello cattolico e concordatario e quello acattolico, pur conseguendo con la trascrizio ne effetti identici, conservano tuttavia una profonda differenza, in quanto quello cele orato dinanzi al ministro di culto cattolico rimane disciplinato dalle norme del diritto canonico, mentre quello celebrato davanti al ministro di culto acattolico ammesso ri mane invece interamente disciplinato dalle disposizioni della legge civile, restando I autonomia del ministro di culto acattolico limitata al rituale esterno della celebrazione ». Dopo questa premessa l'estensore della sentenza, dottor Gaetano "ella,, ha preso in esame le forme che la legge prescrive per il matrimonio tra due coniugi di religione evangelica, e per quanto riguarda la figura di colui che deve celebrare il rito afferma che c il legislatore, avuto riguardo al¬ al persona del celebrante, ha stabilito che questa debba ave re ottenuto una approvazione governativa e che sia stata autorizzata dall'ufficiale dello Stato civile competente, che è. quasi sempre, quello ove risiedono i futuri coniugi ». Ora, nel caso specifico, è chiaro che questi requisiti esistevano per il ministro di culto, signor Vincenzo Federico, il qua- le aveva non solo l'autorizzazione ministeriale, ma anche il permesso dell'ufficiale dello Stato civile. Restava solo per i giudici del Tribunale stabilire se la legge richiedesse o meno il requisito della territorialità ossia se un matrimonio celebrato da un ministro di culto fuori della propria giurisdizione potesse essere dichiarato nullo. < Quest'ultimo requisito non è richiesto — ha spiegato esplicitamente la sentenza — dalla legge, ed anzi può dirsi che è indifferente per la legge,, ove si consideri che mentre la stessa espressamente prevede che a dare l'autorizzazione 3ia l'ufficiale dello stato civile "competente", non dispone che l'autorizzazione possa o debba darsi nei confronti del ministro ap provato per l'esercizio del cui to nella località dove celebrasi il matrimonio».

Persone citate: Angelo Testasecca, Maria Mazzarisi, Vincenzo Federico

Luoghi citati: Italia, Resuttano