Le modifiche proposte dal governo per iI nuovo "Codice della strada,,

Le modifiche proposte dal governo per iI nuovo "Codice della strada,, Le modifiche proposte dal governo per iI nuovo "Codice della strada,, Le variazioni principati riguardano il divieto di sorpasso per autotreni, la distanza di "sicurezza,, dei veicoli, gli automezzi "fuori sagoma,, e il rinnovo delle patenti Roma, 30 dicembre. E' stato distribuito à Montecitorio il disegno di legge — presentato dal ministro dei Lavori Pubblici Togni —* che prevede modifiche ad alcuni articoli del nuovo «Còdice della strada», di cui è imminente l'entrato in vigore. Nella relazione che accompagna 11 provvedimento si ricorda anzitutto che con decreto presidenziale 27 ottobre '58, n. 956, è stato approvato dopo lunga preparazione, il nuovo testo. delle norme che disciplinano -la circolazione stradale in base alla legge di dèlega 4 febbraio 1958,. n. 572. Ma anche successivamente alla emanazione di tali norme il governo, tenuto conto della loro particolare importanza, ha continuato a seguirne con ogni attenzione il contenuto e la portata e < si è convinto della opportunità di addivenire' ad alcuni pòchi ritòcchi, necessari allo scopo di rendere più graduale l'attuazione di alcune delle nuove disposizioni, che si riflettono in modo specifico sulla pratica possibilità della loro ap plicazione. In tale occasione i ministri del Lavori Pubblici e dei Trasporti hanno ritenuto opportuno proporre altresì la chiarificazione di qualche altra disposizione che si presentava di meno facile attuazione», La prima modifica previsto riguarda l'art. 25 del nuoyo «Codice della strada» e consente che 11 peso complessivo a pieno carico del motoveicoli raggiunga i 26 quintali, sicché sarà maggiore la possibilità di utilizzazione di questi piccoli mezzi di trasporto. Nell'art. 33 si provvede a correggere due errori di ordine materiale contenuti nei commi quarto e sesto. La modifica che viene apportata aj.l'art. 51 consentirà ad un maggior numero di autoveicoli di continuare ad avere il posto di guida- sulla sinistra Poi quel «he riguarda l'art. 106 si è riveduto 11 divieto di sorpasso fra mezzi. pesanti, ed è sembrato opportuno far si che gli* autocarri possano superare gli altri automezzi pesanti, ma non possano essere superati da questi, nella considerazione che il vero pericolo può riscontrarsi nel sorpasso effettuato dagli autotreni, autoarticolati ed autosnodati. Correlativamente a questa modifica del settimo comma, si h dovuto modificare anche il penultimo, concernente la sanzione penale relativa ai divieti di sor- Nell'art, 107, concernente ia distanza di sicurezza fra i veicoli, vengono precisate meglio la finalità e le modalità della distanza di sicurezza in generale. In correlazione con la modifica del primo comma si è ritenuto anche opportuno eliminare, fuori del centri abitati, la distanza di sicurezza fissa fra i veicoli, lasciando ferma soltanto quella fra gli automezzi pesanti ivi indicati Ciò anche in- relazione con le norme sul divieto di sorpasso fra detti automezzi. Infine nell'art 146 è sembrato opportuno, ai fini della gradualità sopra indicata, portare a quattro anni il periodo di tempo entro il quale possono continuare a circolare gli automezzi eccedenti la sagoma limite: ciò apporterà notevoli benefici in quanto consentirà di potere ammortizzare 1 capitoli già impiegati. La modifica ' all'ultimo comma dello stesso art, 146 risponde poi ad uno scopo eminentemente pratico, e tende ad evitare che l'amministrazione dei trasporti debba essere costretto a rinnovare contemporaneamente la validità di un numero elevatissimo di patenti, che può calcolarsi intorno ai 2 milioni.

Persone citate: Togni

Luoghi citati: Roma