Sei notai di Torino prosciolti in Cassazione

Sei notai di Torino prosciolti in Cassazione Sei notai di Torino prosciolti in Cassazione Erano accasati di grave negligenza; ma già la Sezione istruttoria li aveva assolti - Il P.G. era ricorso Roma, 22 novembre. Nell'Istruttoria del procedimento penale per bancarotta fraudolenta a carico della fallita società a responsabilità limitata «Ander», 1 notai torinesi Cesare Rossetti, Remo Morone, Francesco. Ioli, Michele Ghiggia, Luigi GrassiReverdlnl e Pio Cestelli vennero accusati di aver eseguito, nel repertori, attestazioni false e di aver omesso, negli elenchi trasmessi al Tribunale di Torino l'annotazione di protesti cambiari concernenti la società fallita L'episodio suscitò, a suo tempo, molto scalpore. Venne quindi intentato, anche contro l notài, un procedimento penale. Il 6 giugno 1956 i notai I furono prosciolti in istruttoria. TI giudice istruttore affermò infatti che essi avevano agito per errore. La Sezione istruttoria della Corte d'Appello di Torino, scagionò poi completamente sia il Rossetti che i suol colleghi, dall'imputazione; di falso, per non aver essi commesso 11 fatto. Tutto sembrava, a quésto punto, finito. Ma il Pubblicò Ministero del Tribunale di Torino promosse improvvisamente un procedimento giudiziario disciplinare, a .carico del professionisti, e basandosi sull'articolo 147 del .Testo unico 16 febbraio 1913. numero 89 dell'Ordinamento notarile, chiamò in giudizio tutti i notai, implicati nella vicenda « Ander > per aver essi mancato nella vigilanza del personale da essi dipendente ed aver cosi compromesso In forza delle manchevolezze registrate in sede di giudizio, la dignità ed il prestigio della classe, notarile con l'esporsi a procedimento penale per falsità e alterazioni nella tenuta del repertori. Il Tribunale di Torino, che esaminò la singolare vertenza, dichiarò senz'altro estinta 'la azione disciplinare del magistrato in quanto essa era stata iniziata tardivamente,, essendo ormai trascorsi più di quattro anni dal fatto di cui i notai erano stati imputati, avvenuto nell'aprile del 1952. La Corte d'Appello ■ di Torino fu dello stesso' avviso. Ed ancora una volta la Procura ricorse. Il magistrato sostenne tra l'altro che la prescrizione non era intervenuta, ih quanto sospesa per effetto del procedimento penale, sino ella conclu sione dello stesso, avvenuta nel febbraio del 1957. La III Sezione della Cassazione civile, (presidente Duni, relatore Prestane burgo) ha però obiettato che l'art. 146 del.regolamento notarile prevede la prescrizione quadriennale per l'azione disciplinare, come esente da qualsiasi sospensione. Il procedimento penale non poteva quindi influire sul decorso della prescrizione. Conseguentemente il ricorso del P.G. non giungeva a proposito, ed è stato quindi respinto.

Persone citate: Cesare Rossetti, Ioli, Luigi Grassireverdlnl, Michele Ghiggia, Morone, Pio Cestelli

Luoghi citati: Roma, Torino