Una causa sul "diritto di precedenza,, per uno scontro mortale a un incrocio

Una causa sul "diritto di precedenza,, per uno scontro mortale a un incrocio Una causa sul "diritto di precedenza,, per uno scontro mortale a un incrocio Una moto, proveniente da destra a forte velocità, si schianta contro una macchina che va a passo d'uomo - Condannato l'automobilista In Tribunale è stato discusso ieri un processo per omicidio colposo, in rapporto a uno scontro avvenuto tra un camioncino ed una molo. Imputato Cario Zaratttoi di 26 anni, abitante in via Garrii 10, autista dei-la ditta limo. I] 25 mario 1957 eg>li percorreva via Romolo Gessi diretto verso piazza d'Armi. All'incrocio con corso Orbassano rallentò; vide che dalla sua destra sopraggiungeva una moto, a veloce andatura, ma credette di poter passare con sicurezza perché era ancora lontana circa 70 metri. Si trovava ormai nel mezzo dei corso, q-uan- ! do la moto cozzò contro il parafango anteriore destro: evidentemente il motociclista aveva accelerato anche lui, nella fiducia di superare jn tempo l'altro veicolo. In seguito allo scontro il motociclista fu proiettato 14 metri In avanti e riportò gravissime ferite in seguito alle quali decedette aJl'oepedaile. Si chiamava Stefano Gorbaudo; aveva 20 anni. Il perito d'ufficio lia stabilito che il camioncino viaggiava sui 12 chilometri all'ora, mentre la moto «ra sugli 80 chiiomc-tri. Come patrono deila parte civile ha parlalo l'avv. Piano, Ha dotto che la velocità non è di per so causa o concansa dell'incidente: non importa che il Gerbaudo andasse ai 30 oppure agli 80 chilometri: nulla sarebbe successo, se il Zarattini avesse rispettato il diritto di precedenza. Quindi unico responsabile è lo Zaj-attini Il difensore avv. Giulio ha affermato invece che unico colpevole è iil Garbando che. appena ventenne, guidava una molo capace di toccare 1 130 chilometri orari. Causa determinante dell'incidente fu la velocità: il ca¬ mioncino rallentò all'incrocio, vide ti giovane lontano 60-70 metri e adagio si inoltrò nel corso. Imprudente fu il motociclista ad accelerare noi tentativo di sorpasso, quando già ora a velocità eccessiva. Avrebbe dovuto ridurre l'andatura, poiché il camioncino già era arrivato, pur procedendo lentamente, nel mezzo del corso. L'art. 36 del codice afferma che « è obbligo del conducente regolare la velocità del veicoli... in mollo che essa non costituisca pericolo»; inoltre che «la velocità dev'essere particolarmente moderata... nei pressi dei crocevia... 0 nell'attraversamento di tratti di strada fiancheggiati da case ». Il Tribunale ha condannato l'imputato a -1 mesi con i benefici di legge imponendogli di pagare una provvisionale di 900 mila lire sull'ammontare dei danni che verranno stabiliti in sede civile.. In quanto alla colpa ha fissato 1 6 decimi a carico doli'imputato ed i 4 decimi a carico della vittima. 11 P. M. dott. Proietti aveva chiesto la condanna a 10 mesi. Presiedeva 1.1 dott. Pucci, cancelliere Bertollni.

Persone citate: Gerbaudo, Pucci, Zarattini