I motivi che indussero giudici a condannare il settimanale "Espresso"

I motivi che indussero giudici a condannare il settimanale "Espresso" La sentenza della Corte d'Appello per il processo dell'Immobiliare I motivi che indussero giudici a condannare il settimanale "Espresso" Riconosciuta ai due giornalisti imputati la libertà di criticare il compito della Società, ma non di insinuare tatti diffamatori • Una censura per la precedente assoluzione (Rostro servizio particolare) Roma, 11 marzo. Cinquanta cinque cartelle dattilografate sono state necessarie al giudici della Corte d'Appello per spiegare le ragioni che li hanno indotti, il 23 dicembre 1957, a ritenere — in contrasto con la opinione del Tribunale — Manlio Cancogni ed Arrigo Benedetti, rispettivamente redattore e direttore del settimanale Espresso, colpevoli di diffamazione nei confronti della Società Generale Immobiliare, Il Tribunale aveva prosciolto i due giornalisti per insufficienza di prove, non essendo riuscito a stabilire se fosse stato scritto con dolo, con la volontà cioè di diffamare, l'articolo < Dietro il sorriso di RebecchiIli, quattrocento miliardi!,; in esso si affermava che la Immobiliare aveva trovato un particolare sistema per alleviarsi degli oneri firmali e che la Società Edilizia aveva avuto un particolare trattamento di favore da parte dei funzionari del Comune nell'attuazione del suo programma di lavori. La Corte d'Appello li ha condannati, invece, accogliendo l'appello del P. M. dott. Corrias, ad 8 mesi di reclusione e 70 mila lire di multa ciascuno. I giudici della Corte d'Appello hanno fondato tutto 11 loro ragionamento su un presupposto: che le frasi incriminate fossero diffamatorie e che male aveva fatto il Tribunale a mostrare la sua perplessità sulla natura diffamatoria delle frasi stesse. « I due imputati — ha spiegato la sentenza — hanno sostenuto di aver voluto rendere edotta la pubblica opinione della grande speculazione sulle aree fabbricabili compiei do una vivace inchiesta su problemi di grande interesse pubblico in adempimento del loro dovere di cittadini e nell'esercizio del loro diritto di censura e di cronaca. Sennonché, Manlio Cancogni e Arrigo Benedetti hanno agito nella piena consapevolezza che i fatti attribuiti eXVImmobiliare erano diffamatori in quanto relativi ad episodi di corruzione >. II Cancogrti e il Benedetti — hanno spiegato'"nella*'loro - sentenza i magistrati de*Ha. Córte d'Appello — potevano servirsi della stampa per rendere nota la situazione nel settore delle aeree fabbricabili nella capitale, tanto più .che. i. .variaspetti della questióne aveva¬ ciiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiitcìiiiiiiiiiiii no avuto eco nel consiglio comunale; potevano legittimamente manifestare M loro pensiero in ordine alle ritenute manchevolezze della Amministrazione comunale; potevano certamente parlare della Immobiliare e criticare l'atteggiamento e l'iniziativa della società. : sistemi adottati per condurre a termine le pratiche e le ingerenze presso gli uffici comunali, ma dovevano astenersi dall'insinuare fatti diffamatori. Premessi tali concetti — hanno commentato i giudici — non occorrerebbero altri motivi per dichiarare i due imputati colpevoli. E' stata compiuta, però, una indagine per provare la verità dei fatti — hanno spiegato i magistrati — ma la indagine non ha dato i risultati desiderati da Cancogni e Benedetti >. Tutto questo per concludere che Manlio Cancogni e Arrigo Benedetti debbono essere condannati a 8 mesi di reclusione e a 70 mila lire di multa. Sull'argomento però ora iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dovrà pronunciarsi la Canstv zione: Manlio Cancogni ed Arrigo Benedetti hanno infatti presentato ricorso contro la sentenza 8- 8-

Luoghi citati: Appello, Roma