Le offese alla religione alla Corte Costituzionale

Le offese alla religione alla Corte Costituzionale Ripresa dei lavori autunnali Le offese alla religione alla Corte Costituzionale Roma, 16 ottobre. Può considerarsi legittimamente costituzionale l'articolo del codice penale con il quale la legge riserva un trattamento particolare riguardo alla religione cattolica rispetto alle altre? E' questo, il problema che è stato sottoposto stamane all'esame della Corte Costituzionale tornata a riunirsi in udienza pubblica per la prima volta dopò le vacanze estive. Il quesito ha preso origine da un'eccezione sollevata dinanzi al pretore di Mineo in provincia di Catania, il quale ha chiesto che i giudici costituzionali dicano se il contenuto dell'art. 404 del codice penale (« chiunque, in un luogo destinato al culto, offende la religione dello Stato mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto... è punito con la pena da 1 a 3 anni di reclusione. La stessa pena si applica a' chi commetta il fatto-in occasione di funzioni religiose compiute in luogo privato da un m.nistro del culto cattolico »> sia o non in contrasto con l'art. 8 della Costituzione per cui « tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ». Sollevando l'eccez.one dinanzi al Pretore di Mineo era stato fatto osservare come l'art. 8 della Costituzione praticamente avesse proclamato il principio per cui potesse esistere in Italia una religione dello Stato. Dinanzi ai giudici costituzionali, stamane, chi aveva sollevato l'eccezione non si è presentato e, di conseguenza l'unica tosi ad essere discussa è stata quella dell'avv. Raft'ae le Bronzini, dell'Avvocatura dello Stato, il quale ha chiesto che il ricorso venisse respinto. Questo perché — egli ha sostenuto — non esiste contrasto fra codice penale e Costituzione, che con l'art. 7 ha confermato la validità dei patti lateranensi in base ai quali « la religione cattolica è la sola religione dello Stato ». Un altro problema di notevole interesse è stato anche affrontato oggi dalla Corte Costituzionale: l'incostituzionalità della legge, emanata dalla Regione siciliana, per sospendere l'imposta di consumo sull'uva da vino. Contro questa legge ha ricorso lo Stato sostenendo che la Regione ha violato il suo statuto, il quale le consente la sola potestà di dettare in materia di tributi locali solo norme concorrenti o sussidiarie. iiiiiitiif iiiiiiiitiitiiitiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiniiiii

Persone citate: Bronzini

Luoghi citati: Catania, Italia, Mineo, Roma