Condannato per «violata consegna» con sentenza del Tribunale militare

Condannato per «violata consegna» con sentenza del Tribunale militare IL PILOTA CHE DECAPITO' CON L'AEREO UNA RAGAZZA Condannato per «violata consegna» con sentenza del Tribunale militare Il maresciallo dell'aviazione attende ora un secondo processo per omicidio colposo (Dal nostro corrispondente) Napoli, 19 novembre. E' stata depositata stamane la sentenza del Tribunale militare che ha condannato « per violazione di consegna » a un mese e dieci giorni di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, il trentasettenne maresciallo pilota Massimo Barbato da Acerra (Napoli). Questi il 24 luglio di quest'anno sfiorò col suo aereo uno stabilimento balneare per salutare degli amici e uccise, decapitandola con l'elica, la dodicenne Maria Rosaria Mazzocchi sulla spiaggia di Mcola, dove la fanciulla si recava a prendere i bagni con altre coetanee ospiti d'una < colonia j della Pontificia commissione di assistenza, affidata alle suore. Questa prima sentenza conclude una sola parte della vicenda giudiziaria perché, in base a una norma di procedura, il processo per il reato commesso violando l'articolo 120 del Codice penale militare di pace, anticipa quello per la maggiore imputazione: omicidio colposo. Il processo per questo reato verrà discusso davanti ai giudici ordinari, soltanto quando il supremo Tribunale militare avrà deciso in merito al ricorso presentato dai difensori del Barbato, gli avvocati Vittorio Botti e Stefano Riccio. Secondo la sentenza di rinvio a giudizio del sottufficiale, il maresciallo, nel compiere l'esercitazione aveva violato < le prescrizioni generali a specifi che impartite per l'espletamento di quel volo e cioè l'obbligo di mantenersi a una quota di mille piedi (equivalenti a 300 metri) e di non sorvolare le spiagge con bagnanti, portandosi egli invece con l'apparecchio a bassa quota sulla spiaggia di Licola gremita ed effettuando due o tre passaggi a pelo d'acqua tanto da colpire con l'apparecchio una ragazza che si tuffava nel mare». La Procura Militare contestava inoltre al maresciallo tre aggravanti: il < grado» In base al principio che chi più è in alto nella gerarchia deve essere d'esempio; l'essersi servito per compiere il suo reato d'un mezzo militare e l'aver dato ; pubblico scandalo perché del fatto si occupò ampiamente la stampa e l'indignazione delle persone che erano sulla spiaggia al momento del fatto fu immensa ». Ecco 1 fatti. Il 24 luglio scorso il capitano pilota Olimpio Casanova addetto all'aeroporto dell'aviazione NATO presso l'aeroporto di Capodichino, dette ordine al maresciallo Barbato e al sergente motorista Renato Grande di compiere nel limiti del regolamento un volo di addestramento sulla zona flegrea con un Macchi 416. Come testimoniò poi fra gli altri il sottufficiale motorista, alle 14,35 il pilota ab bassatosi a 20 metri e quindi quasi sfiorando la sabbia del l'arenile, effettuò due passaggi, il primo in direzione nord est - sud-ovest e il secondo in e n o n o l a e u o o o , o o i i d direzione nord-nord-ovest sud-sud-est. Fu nel compiere la seconda manovra che uccise la bambina Raggiunto da due mandati di cattura, emessi dalla Procura della Repubblica il primo e dalla Procura Militare l'altro, il sottufficiale fu arrestato il 25 luglio e tradotto alle carceri di Poggioreale, da dove, 11 14 agosto, uscì in « libertà provvisoria ». Durante gli interrogatori il Barbato ammise d'esser sceso a una quota vietata dalle c norme generali sulla condotta del volo sopra 1 luoghi abitati» che proibiscono agli aerei di mantenersi al di sotto dei 3QQ metri. Tuttavia la sua tesi, sostenuta dai difensori Botti e Riccio, fu che il fatto costituiva un'infrazione, ma non un reato perché, come documentarono gli avvocati, « i comandi dell'aeronautica In casi del genere si" sono sempre regolati con semplici sanzioni disciplinari, mai inoltrando denunce alla Procura Militare ». Perciò la difesa concludeva che al più doveva parlarsi di contravvenzione agli articoli 1228 e 1231 del Codice della navigazione aerea. Di fronte a questa tesi il Tribunale chiese un parere del Ministero della Difesa che con dispaccio 141015 del 20 settembre di quest'anno rispose: < Le norme che regolano la condot ta del volo degli aerei sui centri abitati e in particolare le i quote minime di sicurezza da n [osservare prescrivono che, ec- cetto quando è necessario per le fasi del decollo e dell'atterraggio e quando diversamente stabilito dalle autorità del servizio della circoscrizione aerea, un aeromobile deve volare un'altezza di almeno 300 metri (mille piedi) al dì sopra del più alto ostacolo esistente en tro un raggio di 600 metri dalla posizione stimata dell'aeromobile. Soltanto un comando operativo per particolari esigenze operative o addestrative può di volta in volta ordinare deroghe a tali norme indicando nell'ordine i limiti da rispettare ». II tribunale nella sua sentenza ha così concluso: < E' accertato il fatto che il Barbato violò con piena consapevolezza e volontà le norme regolanti la condotta di volo. Si riconferma il principio per cui ogni volta che un pilota per motivi non dipendenti da appositi ordini ricevuti o da improvvisi guasti al velivolo vola al di sotto della quota di sicurezza incorre nel reato di " violata consegna" previsto dall'articolo 120 del Codice penale militare e non in una semplice infrazione disciplinare come — a quanto sembra — si ritiene nei Comandi dell'Aeronautica che non hanno mai denunciato alle Procure militari infrazioni del genere. Accertate inoltre tutte le aggravanti contestate al maresciallo Barbato lo si ri tiene colpevole ». Rimane in data da slabi ,, ~v~~;r— " j — liti 1 secondo processo per< omicidio colposo >. c. g.

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