Una legge nobilmente umana che non riesce a entrare in vigore di Paolo Monelli

Una legge nobilmente umana che non riesce a entrare in vigore LO STATO CIVILE DEGLI ILLEGITTIMI Una legge nobilmente umana che non riesce a entrare in vigore Dalle pubblicazioni di matrimonio è scomparsa l'indicazione della paternità e maternità - Ma esigendo le autorità dello Stato Civile la copia integrale dell'atto di nascita degli sposi, si ritorna al punto di prima - In troppi casi l'illegittimo è costretto a spiattellare al prossimo, curioso o indelicato, la propria origine - E molte lettere ci dicono che nell'iscrizione dei ragazzi alle scuole nulla è mutato, come nella Vanoni (Nostro servizio particolare) Roma, 20 ottobre. E' passato ormai un anno dal giorno in cui fu approvata dal Parlamento, dopo anni di esitazioni, di discussioni, di rlnvii dà Erode a Pilato, cioè dal Senato alla Camera dei deputati, da questa a quella commissione, la legge sullo stato civile degli illegittimi (legge 31 ottobre 1955, nr. 1061,); per la quale (articolo !•) < l'indicazione dedsiiiiiiiiii della pptermtà e della mar tornita sarà omessa lì negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nette pubblicazioni di matrimonio, esposte al pubblico, e 2) in tutti i documenti di riconoscimento*; e (art. 2") < l'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì orpessa in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento dell'approvazione della presente legge, e dei quali la persona sta indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione ». Ora, a un anno di distanza dall'approvazione della detta legge, essa pratica/mente non è ancora entrala in vigore, salvo per quanto riguarda ti disposto dell'articolo primo. Infatti le pubblic vsioni di matrimonio non recano più l'indicazione della paternità e della maternità: e questi dati sono scomparsi dai passaporti. Non so fino a che punto abbia trovato applicazione il secondo comma del primo articolo, dove si parla dei < documenti di riconosca mento; che a quanto mi risulta si urta all'ostilità preconcetta o all'ignoranza della legge o all'inerzia di numerosi enti che non siano gli uffici dello stato civile. Ma è tuttora lettera morta l'articolo 2 che è quello che più sta a cuore agli iìlcgitti- ' mi, perché contempla tutti gli altri numerosissimi casi in cui finora essi erano obbligati a spiattellare al prossimo curioso o indelicato la macchia della loro nascita. So bene che di macchia non si dovrebbe parlare, se ci fosse da noi maggiore educazione sociale; ma essendo ancora lontani da tale perfezione ^maggioranza dei nostri legislatori ha riconosciuto necessaria questa legge — poco più di un palliativo, in attesa che lo stato sociale degli illegìttimi sia risolto ben più radicalmente — «pirata al pietoso intento di liberare l'illegittimo dalla vergogna di dover confessare continuamente che è tale, e togliere ai troppi suoi concittadini ancora incivili e disumani a questo riguardo il pretesto per un'offensiva compassione o un ironico dileggio.' Ma l'articolo 2 è tuttora lettera morta perché, a tenore dell'articolo 5 i di essa, mentre le disposizioni dell'articolo 1" sono entrate in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione della legge, cioè il 10 dicembre 1955, le disposizioni dell'articolo 2 entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione dei regolamenti d'attuazione emanati dai ministri Competenti. E a tutt'oggi, 20 ottobre, a un anno meno undici giorni dall'approvazione della legge, a undici mesi dalla pubblicazione di essa sulla < Gazzetta Ufficiale >, non uno di quei regolamenti è stato emanato; né, salva una vaga dichiarazione del capo dell'ufficio stampa del ministero di Grazia e Giustizia del 7 luglio, risulta che siano in via di compilazione. Non risulta nemmeno che siano state emanate dagli uffici competenti istruzioni che non hanno bisogno di prendere la forma di un decreto ministeriale, o almeno di carattere transitorio, perché cessi la richiesta, radicata nella consuetudine, della paternità e maternità da parte di enti o persone che vengono a rapporti con t figli di genitori ignoti, come albergatori, datori di lavoro, enti per la vendita a rate, scuole, guardie che fanno una contravvenzione, etc. etc. Si sono riaperte le scuole a ottobre, e a giudicare dalle numerose lettere che abbiamo ricevute nulla è mutato, sembra che presidi e insegnanti non abbiano mai sentito parlare della legge, gli scolari hanno dovuto ancora indicare sulle schede di iscrizione paternità e maternità. E nulla è mutato per la Vanoni. E c'è di peggio. Spesso avviene che l'intento della legge sia frustrato nello stesso momento in cui apparentemente riceve applicazione. Dalle pubblicazioni di matrimonio è scomparsa l'indicazione degli ascendenti; ma le autorità dello stato civile, per procedere alle pubblicazioni, «on si contentano di chiedere alle parti l'estratto 'dell'atto di nascita (con l'annotazione tn calce sull'eventuale esistenza di precedenti matrimoni) ma pretendono la copia integrale deil'atto di nascita, dalla quale i futuri coniugi e i loro congiunti possono apprendere fatti fino allora ignoti e che possono benissimo essere taciuti senza danno di alcuno. Non si può negare che è diffusa fra i molti interessati l'impressione che i legislatori, avendo dovuto ingoiare il rospo dell' approvazione della legge, ora cerchino di lasciarla cadere. Si ha il senso che molti di essi indulgano alla mentalità di certa gente che si cruccia all'idea che l'applicazione di questa povera legge possa oscurare, anzi macchiare, la loro qualità di figli legittimi. Una clamorosa manifestazione di ostilità alla legge 31 ottobre 1955 è venuta di dove meno si aspettava; dai notai. Suona in/atti come un vero voto di sfiducia alla legge e ai suoi intenti un ordine del giorno votato dagli intervenuti al sesto Congresso nazionale del notariato del maggio scorso; ordine del giorno che rileva < la grave interferenza della legge 31 ottobre 1955 nei riguardi dell'obbligo di accertare l'identità personale dei contraenti, eco, e fa voti che < sia in sede dt revisione della legge stessa, sia nel¬ la formulazione dei regolamenti di attuazione previsti dall'articolo 5 della stessa legge vengano rigorosamente salvaguardate le esigenze connesse alla tutela dei diritti reati, eco. Si resta perplessi davanti a quelle parole, €grave interferenza», che suonano acerbo biasimo; e a quella pretesa di revisione di una legge non an- cora entrata in vigore, della j quale quindi non si sono po tuti ancora accertare . gli eventuali inconvenienti. Appare da lettere di notai comparse su alcuni settimanali a questo proposito, ch'essi si fanno cruccio < delle gravi confusioni che si verrebbero a creare nell'istituto del notariato a causa dei molti casi di omonimia ». Io sono certamente un profano di queste cose, ma non riesco a capire come si possa parlare di mancata salvaguardia < delle esigenze connesse alla tutela dei diritti reali e alle prescrizioni che regolano la pubblicità dei registri immobiliari, dei Mbr» fondiari e catastali, nonché dei pubblici registri in genere », sostituendo ad un nome e cognome, ed al nome e cognome degli ascendenti, un nome e cognome accompagnato dalla indicazione del luogo e della data di nascita. (E se proprio si ha ancora paura di omonimia basterà che gli attesi regolamenti stabiliscano ohe a tutti questi dati si aggiunga il numero d'ordine dell'atto dello stato civile e il numero del registro in cui l'atto è contenuto). Non intendo riecheggiare le appassionate proteste dei molti lettori che ci hanno scritto e ci scrivono sull'argomento; che accusano i ministri di voler fare ostruzto-' nismo alla legge o, peggio, affermano ch'essa è una legge burletta varata per ragioni elettorali e perché nessun deputato si sentiva di correre l'alea dell'impopolarità, ma di cui si sapeva tn partenza che era destinata a restare inoperante. Ma ri¬ tengo opportuno che i Ministeri competenti si affrettino a rassicurare gli interessati che i famosi regolamenti sono a buon punto e saranno pubblicati nel più breve tempo possibile. (A me pare che un'accorta e intelligente amministrazione avrebbe dovuto affrettarsi a preparar» quei decreti immateriali nel tempo intercorso fra I'appro- «azione della legge — 31 otto- fare '55 — e la sua entrata in vigore — 19 dicembre 1955). Né ci vengano a dire che hanno tante altre cose più urgenti di cui occuparsi, e bisogna dar tempo al tempo, e le cose fatte in fretta non sono mai state fatte bene. Perchè conosciamo almeno un caso di assai più sollecita cura da parte loro. L'11 gennaio 195H è uscito un decreto legge concernente il bollo da applicare sugli accendisigari; e nemmeno tre settimane dopo, il 4 febbraio, usciva un decreto ministeriale di nove minuziosissimi articoli per l'attuazione dei decreto legge. E' vero che, come è stato osservato, la legge sugli accenditori richiedeva immediata applicazione portando quattrini allo Stato, mentre la legge sullo stato civile degli illegittimi sembra destinata soltanto a portare rammarichi e grattacapi ai nostri legislatori. Paolo Monelli

Persone citate: Erode, Pilato, Vanoni

Luoghi citati: Roma