La legge sugli affitti nelle abitazioni rurali

La legge sugli affitti nelle abitazioni rurali La legge sugli affitti nelle abitazioni rurali Roma, 10 ottobre. La Commissione Agricoltura della Camera, presente il mini-stro Colombo, ha proseguito l'esame del disegno di leggesul contratti agrari. L'art. 22 relativo alla determinazione del canone di affitto in natura, in riferimento ai prezzi dei principali prodotti del fondo, è stato approvato nel testo governativo, con l'inserimento .nell'ultima parte del primo coulma deli£rt. 27, della proi posta di iegge Sampietro, j In ba3e all.artico!o approva to> €tt can0ne spettante al lo ,catario deve essere determina- to in una quantità dei princi- i e e pali prodotti del fondo — sai vo che la varietà dei prodotti sia tale da impedire la determinazione della loro prevalente importanza — o con riferimento ai loro prezzi, e la sua misura non può in ogni caso superare il limite di equo ea- a j none risultante dalle tabelle j deliberate per ogni biennio e dalla Commissione provinciale per i Patti agrari. Le tabelle saranno compila te per le diverse zone agricole della provincia, in relazione al diversi tipi di ordinamento col turale, con riferimento alle abitazioni rurali e alle attrezzature, tenuto conto dì una equa retribuzione dei lavoro della possibilità produttiva e di ricavo del suolo, nonché dei vari ,el!T-otJ- d' CC?St0 6 de-g" oneri stabiliti per legge, usi e consuetudini e dei criteri di !!ora alla scadenza del biennio 1 e nuove tabelle differiscano !dalle precedenti, i canoni In ; corso vi si adeguano automa1 ticamente, salvo che le parti fa,ngano un canone infe" L^VpS aliS^I cide sulla quantità dei proa dotti necessari r..T le sementi -, e per il fabbisogno familiare o dell atìittuario coltivatore die, retto, il car.one stesso è con2 vertito in denaro ai prezzi core I renti ».

Persone citate: Sampietro

Luoghi citati: Roma