Nuove norme di legge per la panificazione

Nuove norme di legge per la panificazione Nuove norme di legge per la panificazione 1 panifici di nuovo impianto devono avere l'impastatrice meccanica e il forno elettrico - Le concessioni di licenza vengono date dalle Camere di Commercio Roma, 10 settembre. E' stata pubblicata dall'odierna Gazzetta Ufficiale la legge 31 luglio 1956, n. 1002, già approvata dalla Camera e dal Senato, con cui vengono stabilite le nuove norme sulla panificazione. La legge, che consta di 18 artìcoli, inizia disponendo che i panifici di nuovo impianto sono, su domanda degli interessati, soggetti ad autorizzazione della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della rispettiva provincia sentita una Commissione. Essi debbono essere dotati di impastatrice meccanica e di forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto; tali norme non si applicano per i panifici adibiti alla sola cottura del pane per conto dei privati consumatori diretti e da questi confezionato ed approntato per la cottura. Gli esercenti la panificazione debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa, a seconda del pane che possono produrre giornalmente: Fino a 5 quintali di pane, L. 1.200 tassa per nuovi Impianti e L. 1000 tassa annuale; fino a 10 q.li L. 2.500 e L. 2.000; fino a 50 q.li L. 6.000 e L. 5.000; fino a 100 q.U lire 10.000 e L. 8.000; oltre 100 q.li L. 15.000 e L. 12.000. Per 1 forni privati la tassa è stabilita in lire 600 annuali per 1 nuovi impianti e in lire 500 per quel-lli già in funzione. Per quanto concerne la vendita del pane viene stabilito: la vendita può esser esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione « pane»; le imprese che vengono I pane promiscuamente ad altri generi debbono disporre di apposite attrezzature per la vendita, distinte da quelle adibite per gli altri generi; è vietata la vendita del pane in forma ambulante e nel pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti; il trasporto del pane è autorizzato per quei panifici che si attengano alle disposizioni dell'autorità sanitaria competente circa le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di trasporto. La legge, infine, dopo aver stabilito un congruo periodo di tempo per l'adeguamento alle nuove norme di tutti quei panifici già in corso di esercizio con l'entrata im vigore della legge, fissa le sanzioni pecuniarie da lire 10 mila a un milione per i contravventori alle disposizioni medesime.

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