Sentenza del Tribunale sul riscatto della Società per le Acque Potabili

Sentenza del Tribunale sul riscatto della Società per le Acque Potabili Sentenza del Tribunale sul riscatto della Società per le Acque Potabili Fissate le lìnee generali per la cessione degli impianti al Comune - Nomina dei consulenti che collaboreranno a stabilire la somma da pagare Dopo oltre due anni di discussioni davanti al Tribunale tra la Società per la condotta delle Acque Potabili (la S.A.P.) ed il comune di Torino, ieri è uscita la sentenza che inquadra la complessa vertenza e la ordinanza per la nomina dei tre consulenti tecnici ohe dovranno collaborare con i giudici per stabilire quali sono i beni della S.A.P. che il Comune ha il diritto di riscattare e quale è il prezzo che dovrà essere pagato. La nostra città è servita da due acquedotti: uno è municipale, l'altro è privato, di proprietà della S.A.P. Questa società sorse nel 1862 e l'anno seguente, li 3 ago sto 1853 ottenne dal Comune di poter sfruttare le acque potabili derivate dalla valle del Sangone con la « facoltà di collocare sotto 11 suolo delle vie, delle piazze, dei siti pubblici della città e del suoi borghi e territori, i tubi conduttori e distributori delle acque ». Tra il Comune e la S.A.P. sorsero poi delle liti perché le due parti si accusavano di inadempienze e si giunse ad una transazione il 15 ottobre 1920 con una nuova convenzione che concedeva di immettere nel servizio di distribuzione dì Torino anche le acque derivate dalla tenuta « la Favorita» in San Maurizio Canavese, e dei terreni di Scatenghe e di MiUefomi. Trascorsi conto ann. il Comune, con delibera consiliare, il 19 febbraio 1953 esprimeva l'intenzione di riscattare gli Impianti dell'acquedotto. In un pruno mo mento U Comune determinava II prezzo del riscatto in un miliardo 708 milioni 872 mila lire. Dopo 11 bilancio della società del febbraio del 1954 portava la cifra a due miliardi 78 milioni 424 mila lire. La S.A.P. pnro s; opponeva alla decisione comunale e si appellava al Consiglio di Stato, 11 quale con sentenza 6 febbraio 1954 respingeva il ricorso. Il 3 marzo dello stesso anno la società iniziava causa in Tribunale. Lamentava che il calcolo del prezzo per il riscatto era stato fatto in base a principi e criteri errati perché in esso era compresa una serie di betti ohe dovevano essere esclusi: quali gli immobili ed i mobili di; uso diretto e strumentale che costituiscono la dotazione generale dell'azienda, i quattro altri acquedotti di Cairo, Acqui, Chleri, Beinasco ed ìnline i nuovi impianti di Mille-fonti e di Beinasco che danno acqua per Torino. Il Tribunale (pres. Merlo, giud rei. Burzio, cane. Vercelli) con la sua sentenza ha dichiarato che « i beni della S.A.P. soggetti a riscatto sono quelli relativi all'acquedotto torinese con gli Impianti di Millefoni., di Scalenghe, della Favorita, di Beinasco, mentre devono essere esclusi quelli di proprietà della società immobiliare Ressìa. Ha dichiaralo inoltre che 11 prezzo del riscatto dovuto dal Comune deve essere determinato sulla base dell'Importo medio uei dividendi distribuiti agli azionisti negli ultimi cinque anni, anteriori al bilancio del 1951, togliendo da essi la quota proporzionale al reddito dei beni della società non soggetti a riscatto. Per l'immobile di corso Re Umberto, dove ha sede la Società, il Tribunale ha ritenuto che possa passare di proprietà al Comune ia parte legata direttamente all'acquedotto torinese, rimanendo alla S.A.P. la parte che occupa gli uffici per il funzionamento degli altri quattro acquedotti e per {'amministrazione delle sue altre attività. La sentenza e accompagnata da una ordinanza con la quale 11 Tribunale ha nominato tre concenti tecnici: l'ing. Washington Giussani di Milano, il dott. Luigi Campi di Milano, il dott. Glusepo pe Carnevale di Torino Essi do vranno indicare « quale sia nel o | patrimonio della S.A.P., la destinazione dei singoli beni e la loro funzione economica e quale sia e a a n o ; la somma capitale lisui finte dal la media dei dividendi attribuiti dalla S.A.P. negli ultimi cinque anni anteriori al 1954. I tre periti compariranno dinanzi ai giudici li 10 settembre prossimo per pronunciare il giuramento. Dopo che essi avranno consegnato le perizie richieste il Tribunale pronuncerà la sentenza definitiva. Nella causa il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sul significato del termine t dividen¬ do». Diceva la S.A.P. ohe esso deve Intendersi come il comples so degli < utili realizzati dalla azienda, siano essi stati o meno distribuiti agli azionisti ». Il Tribunale invece è stato di diverso parere, ed ha dichiarato che già Il codice di Commercio per gli Stati del re di Sardegna del 1842 (valido all'epoca della convenzione tra S.A.P. e comune di Torino) con il termine « dividendo » si indicava « la parte degli utili da distribuire agli azionisti». Poiché i! prezzo del riscatto è calcolato in base al dividendi si comprende che esso sarebbe stato maggiore se fosse stata accettata la tesi della S.A.P. Legali per la Società i proff. Bodda, Greco e l'aw. Moro, per Il Comune il prof. Astuti e l'aw. Lupo.

Persone citate: Bodda, Burzio, Greco, Luigi Campi, Moro, Washington Giussani