Legittime le ordinanze dei Prefetti sull'ordine pubblico

Legittime le ordinanze dei Prefetti sull'ordine pubblico Legittime le ordinanze dei Prefetti sull'ordine pubblico Una sentenza dell'Alta Corte - >La facoltà di adottare provvedimenti nei casi urgenti o per grave necessità non è in contrasto con la Costituzione» - Il Parlamento invitalo a rivedere l'art. 2 della legge di P. S. Roma, 2 luglio. < L'art. 2 della legge di P. S. relativo alla facoltà del Prefetto di adottare provvedimenti, nei casi urgenti o per grave necessità, indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico non è in contrasto con la Costituzione. Il suo testo, però, dovrà essere riveduto perché venga reso formalmente più adeguato al carattere dei poteri attribuiti al Prefetto». Questo ha stabilito, in un'altra sua sentenza, la Corte Costituzionale .chiamata a pronunciarsi su tre ricorsi relativi ad altrettanti procedimenti penali iniziati per la violazione di alcune ordinanze prefettizie relative alla disciplina dello strillonaggio dei giornali nelle pubbliche vie ed alla vendita di quotidiani a domicilio. I ricorsi sostenevano che attribuire al Prefetto il potere di adottare provvedimenti indispensabili per la tutela dell'or¬ dine pubblico significava essere in contrasto con le norme previste dagli artt. 76 e 77 della Costituzione, per cui l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al governo soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti e il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. «I provvedimenti del Prefetto — hanno spiegato i giudici costituzionali — sono da considerarsi soltanto degli atti amministrativi per cui le facoltà attribuite al Prefetto dall'art. 2 della legge di polizia non sovvertono l'ordinamento dei pubblici poteri. Questi provvedimenti restano nella legittima sfera delle attribuzioni dell'autorità amministrativa locate. Di conseguenza giudicare se le ordinanze prefettizie ledano o non i diritti dei cittadini è una indagine che deve fare di vol- ta in volta il giudice ordinario o amministrativo. < Non si può negare — hanno, però, proseguito nella loro sentenza i giudici costituzionali — che la formula dell'art. 2 della legge di P.S. potrebbe dare adito ad arbitrarie applicazioni, ma in tal caso l'odierna decisione non precluderei be il riesame della questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'articolo stesso. E' auspicabile che nell'opera di revisione che è in corso presso gli organi legislativi il testo dell'art. 2 trovi una formulazione che ponga nella misura massima possìbile al riparo da ogni interpretazione contraria allo spirito della Costituzione >. La Corte Costituzionale ha in un'altra sentenza riconosciuta l'illegittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio della Regione sarda relativa alle disposizioni in materia di affitto di fondi rustici e riconosciuta la costituzionalità, invece, di un'altra legge, sempre della Regione sarda, relativa alla riduzione dei canoni di affitto per l'annata agraria 1948-1949.

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