II cittadino e la polizia

II cittadino e la polizia II cittadino e la polizia Il T.U. della legge di P.S. fascista, non ancora abrogato, consente veri e propri abusi d'autorità - Si può essere convocati al commissariato con un foglietto in portineria - L'istituto del "fermo,, Un tale è denunciato alla polizia per un reato perseguibile solo a querela di parte. Ricevuta la denuncia, due ispettori di polizia lasciano in fretta il commissariato, si dirigono all'abitazione del denunciato, gli ordinano dì seguirli, cercano di tradurlo maHu militari. Il malcapitato si rifiuta: senza, tuttavia, abbandonarsi a gesti di ribellione, egli dichiara che non intende ottemperare - all'invito senza un legittimo ordine dell'autorità giudiziaria. I due ispettori ribattono che gli ordini della polizia hanno una validità ed una efficacia coattiva pari à quelli che possono promanare dall'autorità giudiziaria. Il cittadino non è di questo parere: insiste nella sua tesi e protesta. Ma i due ispettori di polizia decidono concordi di por fine alla disputa; afferrano per le. braccia il cittadino recalcitrante, lo traducono, con la forza, al commissariato. I giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sul caso che non è, peraltro, privo di precedenti. E — nell'assenza di atti concreti di ribellione da parte del protagonista dell'avventura — hanno sentenziato solennemente che i due ispettori di polizia hanno violato la legge. Trascinando di peso al commissariato il cittadino oggetto di una denuncia per reato perseguibile a querela di parte, essi si sono abbandonati ad una coercizione illegittima, ad una via di fatto, configurante, in tutti i suoi estremi ed aspetti, la ipotesi dell'abuso di autorità: una- ipotesi delittuosa che il Codice reprime e punisce. La sentenza è della Corte di Parigi ma ad analoghe conclusioni non avrebbe mancato di giungere anche una Corte nostrana.Sennonché in Italia, dopo dieci anni di discussioni polemiche proteste e accenni riformatori, è sempre in atto il T. U. della legge di P. S. regalato al Paese al tempo della dittatura. E, per essere addotti al commissariato di' polizia, da noi, non occorre che due graduati o due agenti si disturbino a muoversi dall'ufficio, si avventurino nell'impresa di tradurre manu militari al posto di polizia il cittadino inobbediente o-restìo. Basta il foglietto di convocazione lasciato in portineria, alla mercé di chiunque, della curiosità e dello spettegolio di tutti: « Il sig. XY è invitato a presentarsi alle ore X per motivi che lo riguardano... n>. Questi motivi possono essere i più banali, i più innocenti, magari la richiesta di informazioni e di dati per la concessione di una onorificenza. Ma il motivo non è detto e non conta: la prassi non sopporta eccezioni. E il cittadino obbedisce, corre frettoloso e spaurito al commissariato, incalzato dal chiacchiericcio che si disfrena, intanto, nel caseggiato (ti sig. Caio è stato chiamato in questura...; il signor Mevio è ricercato dalla polizia...); si assoggetta alla anticamera che è di dovere nei nostri unici; è ammesso, quando Dio vuole, alla presenza del maresciallo, brigadiere o vice-brigadiere che ha « in mano» la pratica e che lo interroga, dall'alto, talvolta, con tono burbanzoso. Se i foglietti di convocazione fossero recapitati almeno in busta chiusa, come, ai suoi" tempi, aveva la garbatezza di fare l'U.P.I. (l'ufficio politico investigativo della milizia) poco male: tutto avverrebbe in sordina, senza affanni e senza traumi per le persone convocate; senza il disfrenarsi di un chiacchiericcio fastidioso pettegolo e calunnioso, nell'ambito dei casigliani; senza turbative, insomma, e conseguenze penose: patemi, angosce, lacrime eccetera. Sennonché è difficile per noi discostarsi dalla prassi quando la prassi è radicata e generalizzata. E, del resto, sul T. U. della legge di P. S. la democrazia deve ancora vibrare il colpo di piccone demolitore. L'abrogazione di pochi articoli, macroscopicamente in contraddizione coi tempi, non ha soffocato o annichilito lo spirito libertici da da cui è pervasa la legge. Basti accennare agli istituti del confino e del l'ammonizione, che ancora sopravvivono e trovano, qua e là, applicazione nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Ma la legge di P. S. coonesta e tramanda anche l'istituto del « fermo ». E la carta costituzionale è perentoria in tema di libertà personale: interdice agli or¬ gttdsasvpp«asqilddtmpbtfnaCnbidntrseInnp«ttcusmv gani di polizia di manomettere, senza mandato dell'autorità giudiziaria, la libertà del cittadino. E' una questione più complessa e più ampia di quella che può essere data dalla sopravvivenza degli altri istituti di polizia. E se' ne sono occupati magistrati altissimi. « In attesa che intervenga al più presto l'auspicata sistemazione dell'istituto in questione — ha ammonito il Procuratore generale della Corte di Roma, trattando dell'argomento — risponderà a più lodevole condotta giuridica il riconoscimento e l'osservanza, da parte della polizia, dell'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria anche il fermo occasionale di persone socialmente pericolose». Francesco Argenta Roma, 19 maggio. Ieri e oggi sono continuate, presso il Ministero del Lavoro, con l'intervento del ministro on. Vigorelli, le trattative per l'esame delle controversie relative al rinnovo del contratto del dipendenti delle aziende di Credito e delle Casse di Risparmio. La discussione si è imperniata su alcune proposte formulate dall'Assicredito (sulle quali l'Associazione Casse di Risparmio dovrà far conoscere 11 proprio pensiero entro mercoledì venturo): su tali proposte — accettate In linea di massima da alcune organizzazioni, salve talune precisazioni richieste alla controparte — altre organizzazioni sindacali si sono riservate di far conoscere il proprio pensiero al più presto e comunque nei primi giorni della prossima settimana. Le trattative a Roma per la vertenza dei bancari

Persone citate: Francesco Argenta, Vigorelli

Luoghi citati: Italia, Parigi, Roma