Il progetto di legge per l'elezione dei deputati di Paolo Serini

Il progetto di legge per l'elezione dei deputati Il progetto di legge per l'elezione dei deputati Quali sono le principali caratteristiche del progetto di legge per la elezione della Camera dei deputati attualmente in discussione davanti alla Camera stessa ? Ripudiato il sistema dei collegamenti e del premio di maggioranza sperimentato senza successo il 7 giugno 1953, e scartata l'idea di un ritorno al sistema maggioritario uninominale, si è tornati, in sostanza, al sistema — già applicato nel 1946 e nel 1948 — dello scrutinio di lista con riparto proporzionale dei seggi in sede circoscrizionale e recupero dei voti residui nel collegio unico nazionale. Tuttavia, il progetto presenta, rispetto al Testo Unico del 5 febbraio 1948, alcune importanti novità. La prima concerne il criterio del riparto dei seggi nelle trentun circoscrizioni in cui è diviso il territorio nazionale. Poiché il metodo del « quoziente corretto » applicato nel 1948 aveva favorito in maniera troppo vistosa i partiti maggiori, assicurando loro un « premio invisibile » che aveva tra l'altro permesso alla Democrazia Cristiana di trasformare una maggioranza relativa di suffragi (48,5 per cento) in una maggioranza assoluta di seggi in Parlamento (53,1 per cento), si è cercato di attenuare tale inconveniente e di dare parziale sodisfazione ai partiti minori, che più ne erano stati danneggiati. Si è stabilito cioè che il quoziente per il riparto dei seggi nelle singole circoscrizioni debba determinarsi « dividendo il totale dei votj validi di lista per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione aumentato di due unità» (anziché di tre unità, come nel 1948). Si avrà cosi una maggiore proporzionalità nella ripartizione dei seggi sul piano nazionale: in quanto maggiore sarà il numero dei seggi da assegnare in sede di collegio nazionale. La seconda novità riguarda il criterio di assegnazione dei seggi del collegio unico nazionale: che (com'è noto) è una specie di ammasso nel quale confluiscono i voti residui che avanzano in ogni circoscrizione. Nel 1946 e nel 1948, tali seggi vennero assegnati ai candidati delle liste nazionali presentate m precedenza dai singoli partiti, indipendentemente dai risultati delle varie circoscrizioni. Secondo la nuova legge, invece, l'assegnazione verrà effettuata sulla base d'una graduatoria costituita a posteriori: scegliendo i primi non-eletti delle liste circoscrizionali che dispongano di « resti » percentualmente più elevati. Questa innovazione segna un indubbio progresso rispetto al T. U. del 1948. Come ha chiarito, in un articolo pubblicato qui il 19 gennaio, Vittorio Gorresio, essa renderà possibile un maggior « rispetto degli interessi locali e delle effettive designazioni del corpo elettorale » : evitando, per esempio, che i voti residui d'una circoscrizione piemontese servano a eleggere deputato un ignoto candidato di altra regione. E permetterà a ogni circoscrizione di ottenere, con l'attribuzione complementare in sede di collegio nazionale, tutti i rappresentanti che le spettano. Assai meno soddisfacente appare invece la prima innovazione: la quale attenuerà, ma non eliminerà l'inconveniente, verificatosi nel 1948 (e nel 1953), della concessione d'un premio invisibile ai partiti più forti (nremio che, nel 1953, fu di 26 seggi per la D. CL e di 9 per il P.C.I.). Per questo aspetto, non si può dire che il disegno di legge sodisfi veramente al voto espresso dalla Camera il 7 giugno 1954, col "quale si impegnava il governo ad attuare « una riforma del T. U. del 5 febbraio 1948 intesa ad applicare il più fedelmente possibile il principio proporzionalistico». E appaiono, in complesso, giustificate le riserve critiche della relazione di minoranza dell'on. Luzzatto. Ancor più in contrasto con lo spirito di tale voto (e del sistema proporziona le) appare la terza novità del disegno di legge. E cioè, la proposta di escludere dal riparto dei seggi del collegio nazionale quelle liste che non ottengano, nel complesso delle circoscrizioni, almeno 500.000 voti, salvo che « non siano state presentate da partiti che, nella precedente elezione, abbiano ottenuto almeno un seggio » (art. 33).. Tale proposta vorrebbe giustificarsi, in via di principio, con l'esigenza di evitare quel moltiplicarsi delle liste aventi «una consistenza politica insignificante » cui dà ^facilmente adito la proporzionale. Ma rischia di apparir diretta contro talune formazioni politiche poco gradite ai partiti governativi e, più in generale, contro tutte le formazioni nuove. E crea di fatto una situazione di privilegio, che non può dirsi democratica, ai partiti attualmente rappresentati alla Camera. Si è osservato che — ove si tenga' conto che il quoziente del collegio nazionale si aggira generalmente su più di centomila voti — il quorum di 500.000 voti prescritto per l'utilizzazione dei « resti » (quorum corrispondente a quattro seggi) è tutt'altro che elevato : anzi, rappresenta « il meno che ■ si possa richiedere a una formazione politica per darle un riconoscimento di rilevanza nazionale ». Ma ci si è guardati dal ricordare che, nelle elezioni del 1953, ci fu un partito d'indubbia rilevanza nazionale, quello repubblicano, il quale non riportò, in tutta Italia, che 437.900 voti. Come è dunque possibile considerare alla stregua d'una semplice « lista di disturbo », dalla « consistenza politica insignificante », una lista che ottenga domani 499.000 voti: ossia, 62.000 in più di quelli riportati tre anni fa dal P.R.I.? E, d'altro canto, per quale ragione i partiti attualmente rappresentati alla Camera dovrebbero godere di una posizione di favore rispetto a eventuali formazioni nuove, che potrebbero forse esprimere meglio di essi forze e correnti vive del paese e conseguire magari un maggior numero di suffragi? E come ci si regolerà nei confronti del Partito monarchico popolare o del Partito radicale, nati dopo il 1953 e che hanno tuttavia propri rappresentanti nell'attuale Camera? Bisogna quindi augurarsi che la restrizione proposta nell'art. 33 del disegno di legge venga eliminata. O, quanto meno, che il quorum previsto venga ridotto — conforme alla proposta dell'on. Luzzatto — a centomila voti: cifra più che sufficiente a scoraggiare le cosiddette « liste di disturbo » non rispondenti ad alcun serio movimento poli- tico- Paolo Serini

Persone citate: Luzzatto, Vittorio Gorresio

Luoghi citati: Italia