Compiti e responsabilità della Magistratura

Compiti e responsabilità della Magistratura Imm. Com*ìg Cosftitwzxionale Compiti e responsabilità della Magistratura L'avvenuta composizione, tosto coronata dalla solenne cerimonia del giuramento, della Corte Costituzionale, prossima ormai alla effettiva esplicazione del suo alto ministero, — se porterà al deferimento in via esclusiva, al nuovo eminente consesso, del sindacato di costituzionalità delle leggi, con effetti generali obbiettivi sull'ordinamento giuridico, — riserverà tuttavia anfora alla Magistratura importantissime attribuzioni di ordine costituzionale: inserentisi, quale condizionante presupposto, nel complesso procedimento tendente alla esplicazione di quel sindacato, od altrimenti a questo conseguenziali o parallele. Nel sistema italiano, per vero, l'impugnativa diretta dèlie leggi per motivi di illegittimità costituzionale, da parte di soggetti pubblici qualificati, — è configurata solo marginalmente come regolamento di limiti tra le sfere di competenza legislativa delle regioni verso lo Stato o delle regioni fra di loro, nel qual caso soltanto — che diventerà rilevante soprattutto quando il regime delle autonomie regionali avrà integrale attuazione — l'esercizio del sindacato, da parte della Corte Costituzionale, può operare autonomamente sul piano normativo, a prescindere dal collegamento con situazioni giuridiche concrete In ogni altro caso invece — e cioè con riguardo all'aspetto più importante ed esteso delle questioni di costituzionalità — il Costituente ha voluto imprescindibilmente collegare l'esercizio delle impugnative alla preesistenza di ordinari giudizii in corso, nei quali e per i fini dei quali la risoluzione della questione di costituzionalità si ponga come necessaria per la definizione della causa, sotto il profilo della ricerca (e saggiamento di legittimità) delle norme utilizzabili per la decisione della controvèrsia sottoposta a giudizio. In sostanza il Costituente Italiano ha ritenuto conveniente, per legittimare quel grave perturbamento che inevitabilmente deriva all' ordinamento giuridico dalla impugnativa di costituzionalità, — di porre l'esigenza, non solamente di un apprezzabile astratto fondamento dell'impugnativa stessa, ma altresì di una reale immediata sua ripercussione su casi concreti della vita, nel senso della denunciata lesione, per effetto della legge presunta viziata, di diritti od interessi dei cittadini, agitati nel dramma vivo di un processo. , Si è configurata così quella impugnativa incidentale di costituzionalità che rappresenta la caratteristica del nostro sistema: per cui, sul presupposto indispensabile di un giudizio in corso, l'eccitamento della superiore giurisdizione costituzionale resta affidato alla iniziativa delle parti in causa e subordinato ad un intervento del giudice. Trattasi di un delicato responsabile intervento dal quale può senz'altro derivare il deferimento della questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale, con la conseguente sospensione del giudizio, — od altrimenti la preclusione all'esercizio dell'impugnativa, almeno per quel grado di giudizio. Intervento che consiste nell'apprezzamento, da una parte, della effettiva incidenza e rilevanza della questione di costituzionalità sul tema della causa, della quale possa veramente diventare elemento di decisione, — e dall'altra, del fondamento apparente (fumus boni juris) della questione stessa, che non appaia quale espediente dilatorio a fini pretestuosi di defatigazione. Ecco quindi che tutte, ed anche le più delicate, questioni di costituzionalità resteranno tuttora sottoposte, prima che al sindacato decisorio della Corte Costituzionale, al vaglio preventivo della Magistratura, di ogni giudice — ordinario, amministrativo, speciale — investito di un processo : vaglio pregiudiziale e delibativo, è vero, ma necessariamente penetrante e sommamente re¬ sponsabile, posto che può derivarne l'apertura o la chiusura della via che conduce al sindacato costituzionale. Nè, d'altro canto, si esaurisce, con l'incidente di costituzionalità, la funzione della Magistratura sul terreno costituzionale. In quanto, pronunciatasi la Corte sull'impugnativa, con limitato riguardo alla questione astratta di costituzionalità, enucleata dal suo collegamento con la causa che vi ha dato occasione, — il giudizio avanti alla ordinaria Magistratura, già sospeso, dovrà riprendere il suo corso verso la decisione. Ed, a tal fine, sarà ancora' il Magistrato adito che dovrà trarre le conseguenze d'ordine giuridico costituzionale della pronuncia della Corte. Nel senso, alternativamente: che, respinta, in ipotesi, la impugnativa e riconosciuta la legittimità della leffge, sarà compito del giudice interpretarla nel quadro e secondo lo spirito della Costituzione per una adeguata applicazione al caso della causa; — od, altrimenti, ove sia stata accolta l'impugnativa e dichiarata la incostituzionalità della legge, con la conseguente sua eliminazione dall'ordinamento giuridico, si presenterà per il giud;-^ il problema anche più delicato di ricercare altrove, nel panorama dell'ordinamento giuridico, le norme od i principii che possano sussidiariamente essere utilizzati — sempre nel quadro, naturalmente, del sistema costituzionale — per la risoluzione della causa, tenuto conto che non può ammettersi concettualmente la sussistenza nell'ordinamento giuridico di carenze o lacune normative, neanche nel periodo transitorio fra la dichiarazione di incostituzionalità e l'intervento success sivo, riparatore od integratore, del legislatore, dovendo ogni controversia trovare in ogni tempo la piattaforma legislativa per la sua definizione. Ecco quindi come la Magistratura, nella sua naturale inalienabile potestà e funzione di applicazione della legge per la risoluzione di concrete controversie, nell'esercizio della sua immanente missione di giustizia per il Dopolo. non possa estraniarsi, anche dono l'entrata in funzione d.1 nuovo Alto Consesso, da una som- IlilIMM lllirilllllllIli 11111111T111 II11MI1MIII1I I con giuparalla ma di attribuzioni, di competenze e di gravi responsabilità di .ordine costituzionale. L'esercizio della giurisdizione propriamente detta, invero, resta ancora ad essa integralmente demandato, mentre la Corte Costituzionale partecipa forse più propriamente, sebbene forme e procedimento risdizioriali, in questa ticolare attribuzione, funzione legislativa ampiamente intesa: provvedendo ancor essa, in r-osiziesie eminente, attraverso il suo sindacato, alla posizione astratta obbiettiva del diritto, sul piano perfettivo della discriminazione costituzionale. Naturale, pertanto, che la Magistratura, nell'esercizio di tale amplissima sua potestà e competenza, che è quella che immanentemente e direttamente aderisce alla vita, ai suoi rapporti, ai suoi contrasti ed ai suoi drammi, — sia ancora chiamata a dar vita giuridica alla Costituzione, ad attuarne i precetti, ad uniformarsi al suo spirito, nella visione, ad un tempo positiva ed evolutiva, dell'ordinamento giuridico; — mentre la Corte Costituzionale tenderà a sua volta, sul piano obbiettivo generale, alla conservazione uella purità costituzionale del sistema : di quel sistema di norme che i cittadini dovranno osservare ed i giudici applicare. Trattasi di posizioni e di funzioni su piani diversi, che si collocano nell'armonia di una costruzione volta nel suo complesso all'attuazione, immanente e dinamica, dello Stato di diritto: di quello Ciato di diritto nel quale l'ordine giudiziario ha posizione fondamentale. Ed i Magistrati italiani di ogni giurisdizione e grado, .sapranno, come sempre, esserne de»mi. Ernesto Eula Primo Presidente della Corte di Cassazione

Persone citate: Ernesto Eula, Magistrati