Ammende ed anche l'arresto per le false dichiarazioni di reddito

Ammende ed anche l'arresto per le false dichiarazioni di reddito Ammende ed anche l'arresto per le false dichiarazioni di reddito Il minimo imponibile esente dall'imposta complementare elevato da 480 mila a 540 mila lire Le norme e le pene per gli amministratori di aziende che sottoscrivano denunce inesatte Roma, 16 dicembre. La giornata parlamentare avrebbe potuto chiuderai con una notizia sensazionale: l'approvazione integrate della legge per la perequazione tributaria. Ma un inciampo venuto a tarda ora, dopo che si era giunti all'art. SS (no erano stati approvati 45 e il traguardo era vicino) ha indotto il presidente Leone, sia pure a malincuore, come egli ha detto, a rinviare il seguito a domattina. L'inciampo si è avuto appunto sull'art. SS che è stretto parente dell'ormai famoso articolo 17, quello che stabilisce il controllo del fisco sulla contrattazione dei titoli azionari. La parentela è detprminata dalla data dell'entrata in vigore . dello disposizioni riguardanti le Borse, che l'articolo SS fissa al 1° ottobre 19SS. E si capisce il perchè: la legge Tremelloni doveva essere approvata in aprile dalla Camera e Quindi quella data era logica. Oggi non più. Bisogna certamente spostarla, ma a quando? Vi sono emendamenti in proposito, ma anche' manovre di irriducibili oppositori di destra che all'ultima ora, stasera, hanno fatto pervenire al seggio presidenziale due richieste di votazione a scrutinio segreto. Questo è l'ostacolo che ha indotto il presidente Leone a rinviare tutto a domattina, comportando le due votazioni circa due ore. Eppure la discussione aveva avuto un ritmo ohe si può definire brillante: gli articoli venivano approvati uno dopo l'altro, i presentatori degli emendamenti si affrettavano a svolgerli, spesso li ritiravano; il relatore e il ministro Andreotti esponevano concisamente i propri giudizi e tutto filava alla meraviglia, centro e sinistre votavano all'unisono . per alzata di mano, offrendo un insolito spettacolo di collaborazione. Poiché quasi tutti gli emendamenti sono stati respinti, e quelli approvati sono di irrilevante portata, non staremo a ripetervi uno monotona cronaca, e diremo piuttosto della sostanza delle norme approvate. Gli articoli 19 e SO riguardano trattenute per imposte. Nel primo coso la ritenuta è obbli gatoria (Ricchezza mobile, Imposta comunale, Addizionale provinciale, ecc.) per chiunque corrisponda a stranieri o italiani domiciliati all'estero diritti di autore, canoni o proventi per cessione o concessione di uso di brevetto, disegni, processi, marchi di fabbrica, formule, compensi per arti professionali e simili. Le somme di cui è indicata la misura debbono essere versate alla Tesoreria provinciale. Il secondo caso riguarda i datori di lavoro che nell'elenco annuale debbono indicare l'ammontare di tutte le retribuzioni e ogni compenso ai singoli prestatori d'opera e l'ammontare di tutti i contributi obbiligatori a carico del datore di lavoro. Gli articoli dal SO al S9 compreso, che costituiscono il titolo secondo della legge, recano disposizioni sulla determinazione del reddito imponibile di Ricchezza Mobile di categorta B. Il primo gruppo di articoli detta le norme secondo le quali i maggiori valori delie attività delle imprese, in qualsiasi forma costituite, concorrono a formare il reddito imponibile neli'esercizio nel quale sono realizzati o distribuiti o iscritti in bilancio. Attualmente la tassazione delle plusvalenze avviene al momento del realizzo, della distribuzione ai soci e dell'imputazione a capitale e semprechè sussista l'intento speculativoTale intento, con talune limitazioni, la legge presume sia connaturato alle società e imprese che hanno per oggetto l'esercizio di una attività economica allo scopo di conseguire un utile. Sono contemplate parziali esenzioni dall'imposta per quelle ditte che effettuano, per i primi tre anni di vita della legge, investimenti per nuovi impianti, per le cooperative, per somme spese a fini di istruzione e di assistenza, culto e beneficenza. E' stato approvato l'articolo S9 bis proposto dal democrir striano Rubinacci che esenta dall'imposta di R. M. le indennità di anzianità e di previdenza che non superino una media di 1,0 mila lire al mese. Il titolo terzo della legge, cho riguarda l'imposta complementare, dispone, all'art. 31, con decorrenza dal 1° luglio 19SS l'aumento della quota esente per' la imposta complementare da lire 480 mila a Ure S40 mila. Vengono poi, al titolo quarto, le sanzioni contro gli evasori che vanno dall'art. 3S all'art. 44. La serie è lunga ed è giocoforza riassumerla. E' punito con l'ammenda da lire 30 mila a 300 mila chi omette di presentare la dichiarazione annuale dei redditi. In caso di recidiva la pena è raddoppiata e triplicata. Se l'ammontare dei redditi omessi supera i sei milioni di lire, c'è l'arresto fino a se' mesi. L'art. 33 stabilisce che è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da SO a 600 mila lire (ferme restando le altre sanzioni previste dalle singole leggi di imposta): 1) chi, essendo tenuto a sottoscrivere la denuncia dei redditi ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci sia stata omessa l'iscrizione di attività o siano state iscritte pasività inesistenti o scritturi fittizie o alterate scritture, non provvede in sede di dichiarazione dei rdnpdcindfdpsmsrsrl-pamsdvfigderla5sldIMEIIMIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIflIIIIIIIIIIIIillllllllll redditi alle rettifiche dei dati; S) chi, anche al di fuori dei casi previsti sopra, indica nelle dichiarazioni dei redditi passività inesistenti; 3) chi omette la denuncia di trattenute effettuate a carico di dipendenti a titolo di imposta o denuncia le trattenute in misura non corrispon dente alla realtà; 4) chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre il reddito alle imposte dirette. Nei successivi articoli sono previste pene minori a quelle suddette applicabili agli amministratori , di aziende che. sottoscrivono dichiarazioni di reddito inesatte; i sindaci che si siano rési colpevoli, di iati reati non potranno essere rieletti nel Consiglio di ammini-'aziona. Sono previste pene pecuniarie per i pubblici ufjt-' alali che provvedono alla vidimazione dei libri contabili senza trascrivervi gli estremi delle quietanze di tasse governative. Sono puniti con ammenda fino al massimo di 5 milioni gli Istituti di credito ed aziende che rilascino attestati ' con estremi non rispondenti al vero. Per le evasioni riguardanti le operazioni in borsa, oltre alle pene pecuniarie da 10 a 500 mila lire, restano ferme le sanzioni previste dalle vigenti leggi tributarie. Segue tutta una elencazione delle sopratasse applicate in

Persone citate: Andreotti, Ricchezza Mobile, Rubinacci

Luoghi citati: Roma