Gli oneri di una legge

Gli oneri di una legge Gli oneri di una legge H progetto di legge sulla perequazione tributaria In discussione alla Camera vuol costituire la seconda tappa della riforma iniziatasi nel 1951. Tanto questo disegno di legge quanto la legge 11 gennaio 1951 puntano sulla medesima finalità: la lotta contro l'evasione. Ma si servono di strumenti diversi. Infatti la legge del 1951 si proponeva di combattere l'evasione soprattutto con l'arma della convinzione. Collaborazione e fiducia | reciproca tra fisco e contribuente, era il motto. A tal fine la riforma d'allora faceva perno sulla dichiarazione annuale del contribuente, allora introdotta, concedendo nel medesimo tempo sensibili riduzioni delle aliquote delle imposte dirette, oggi spesso dimenticate, e notevoli vantaggi per coloro che volevano sistemare la loro posizione irregolare per il passato. L'attuale progetto <U legge, invece, introduce una serie di adempimenti ed obblighi cui sono tenute specie talune categorie di contribuenti, ed atti a rendere più facile il controllo fiscale delle dichiarazioni; crea nuovi strumenti d'ac-: certamente (tra cui di particolare rilievo il giuramento) ; rende estremamente onerosa la prova nella fase processuale da parte dei contribuenti che non adempiano taluni obblighi.ad essi imposti dalla legge, con particolare riguardo la tenuta della contabilità aziendale; estende la responsabilità fiscale a soggetti che fino ad ora erano estranei al rapporto tributario, per assicurare alla dichiarazione fiscale maggiore sincerità; inasprisce le sanzioni a carico degli evasori, arrivando ad introdurre nel nostro sistema l'arresto o la reclusione a carico degli evasori nei casi più gravi e di maggior dolo. La gravità e la portata delle norme contenute nei 57 articoli del progetto di legge è tale da indurre il governo ad accogliere le giuste istanze avanzate da più parti, varando finalmente il progetto di legge sul contenzioso tributario, atto a dare le necessarie garanzie al contribuente, progetto che giaceva da anni sui tavoli ministeriali. Chi voglia emettere un giudizio su questo schema di legge non può dimenticare come il triste fenomeno dell'evasione in Italia, per quanto attenuatosi in questi ultimi anni, non sia stato ancora ricondotto nei limiti della tolleranza. Vi sono ancora molti, troppi settori ed individui che sono rimasti insensibili all'appello di regolarizzare la loro posizione fiscale, e che persistono nell'evadere in misura tale da spostare il problema dal piano tecnico al piano politico. Il governo non poteva evidentemente ignorare questa situazione e non cercare, per quanto possibile, di porvi rimedio. Questa è l'origine prima del provvedimento, e su questo punto non vi è nessuno che possa, in buona fede, essere in disaccordo. Specie in un momento in cui la pressione tributaria è particolarmente pesante ed il sacrificio imposto alla collettività tanto notevole. Se si accetta questa premessa non si può condividere certa critica puramente negativa. H critico che trova questa o quella norma imperfetta, dannosa od inutile (e purtroppo di tali norme ispirate a volte più a motivi politici che tecnici ce ne sono diverse) deve suggerire una alternativa positiva ; indicare qualche cosa con cui riempire il vuoto lasciato dalla disposizione criticata, che si vuol sopprimere. Si veda ad esempio l'articolo 17 ormai famoso. La critica all'obbligo di notificare giornalmente allo sche¬ dario dei titoli le operazioni a termine è fondata; esso pone a carico degli agenti di cambio un lavoro ed un onere molto pesante, ma, d'altro lato, ci si dimentica che vi sono altre categorie di contribuenti che sostengono oneri non inferiori per adempimenti fiscali e parafiscali, ad essi imposti da tempo. H problema, pertanto, assume una impor¬

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