La Camera esamina la legge sulla perequazione tributaria di Delio Mariotti

La Camera esamina la legge sulla perequazione tributaria La Camera esamina la legge sulla perequazione tributaria Bocciata la proposta di sospensiva ed approvati 5 articoli • Il più importante dispone che le denunce dsì redditi delle società con oltre 50 milioni di capitale vanno firmate dal rappresentante legale, dal direttore generale, dal capo contabile e dai sindaci - Oggi si discuteranno le norme che riguardano le operazioni di borsa Roma, 14 dicembre. E' tornata all'esame della Camera, dopo otto mesi, la legge sulla perequazione tributaria dell'ex-ministro delle Finanze Tremelloni. Il provvedimento fu approvato dai senatori nella seduta del 28 gennaio di quest'anno. La Camera incominciò ad esaminarlo in aprile e ne approvò i primi sette articoli. Giunti al 22 di quel mese, che cadde di venerdì, 1 deputati lasciarono a metà l'esame dell'ottavo articolo e decisero di riprendere la. discussione il 26 di aprile; ma il proposito non fu attuato; Camera e Senato elessero il nuovo Capo dello Stato; vi furono poi la crisi di Governo e il nuovo Gabinetto Segni, le vacanze estive, l'approvazione autunnale dei bilanci. Dire che oggi questa importante legge sia stata ripresa in esame in un clima appassionato, non sarebbe esatto. Molti deputati andavano e venivano nei corridoi e l'aula si affollava soltanto nelle votazioni più impegnative. Andreotti, ministro delle Finanze, era solo al banco del Governo, .mancavano anche Togliatti e Nenni. Tuttociò aveva, però, •n significato: centro democra¬ tico (con taluni dissenzienti) ed estrema sinistra erano tacitamente d'accordo nell'approvare la legge: non si temevano quindi sorprese, ed alla Une della seduta cinque articoli risultavano approvati, dall'ottavo al dodicesimo. Se si continua di questo passo, nonostante alcuni punti scabrosi, la legge Tremelloni sarà approvata in settimana. Dovrà peri tornare al Senato: già in aprile furono votati, alcuni emendamenti, oggi ne è stato approvato un altro. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto è stata respinta a grande maggioranza una proposta del missino Angioy che intendeva rinviare l'esame della legge in attesa del provvedimento di riforma del contenzioso tributario, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Quindi si è affrontato l'art. 8. Esso prevede che il società e gli enti tassabili in base a bilancio debbono tenere a disposizione degli uffici finanziari una registrazione cronologica di tutte le somme pagate a rappresentanti, commissionari, professionisti, artisti; per consulenza, per uso di brevetti, marchi di fabbrica, eco.; •ed a titolo di interessi, com¬ pensi, commissioni, diritti dì autore, premi e via dicendo. L'elenco è lungo e la legge impone che colui che riscuote il denaro deve essere registrato con nome, cognome e domicilio. Approvato questo articolo, si è passati a quello successivo. Questo prevede, per le società ed 1 contribuenti, che, ove vi siano deficienze degli elementi e dei dati contabili, intervenga da parte dell'ufficio un accertamento induttivo, ed in tal caso tocca al contribuente fornire la prova negativa ed a lui spetta anche sopportarne le conseguenze. Anche le imprese che non sono società ed enti tassabili in base a bilancio (art. 10), debbono esibire agli uffici distrettuali, a richiesta, l libri e scritture contabili. Quando non vi siano, l'accertamento è induttivo e anche in questo caso tocca al. contribuente fornire la prova negativa. Resta inteso che cade sotto sanzione per la mancanza di contabilità o anche per irregolarità. Un emendamento a' questo articolo (Berloffa, d. c.) stabilisce che la disposizione di esibire le contabilità sarà va- lida a partire dagli accertamenti di reddito relativi al 1957 ed anni successivi. Senza emendamenti è passato l'art. 11. Esso stabilisce che le • tasse di concessione governativa relative a scritture contabili delle società ed enti debbono essere riscosse dall'Ufficio del Registro circoscrizionale. Gli estremi delle quietanze debbono essere riportati sui libri. Una selva di emendamenti aveva l'art. 12, il più avversato della giornata. Questo prescrive che le dichiarazioni di redditi delle società e degli enti tassabili in base a bilancio deve essere sottoscritta dalle persone che hanno la legale rappresentanza, ma, insieme con esse, dalla persona che, non avendo rappresentanza legale, è preposta alla Direzione Generale e dalla persona che, preposta alla contabilità, abbia la qualifica di dirigente. In una parola, si richiedono anche le firme del direttore generale, del capo contabile che abbia la qualifica di dirigente e dei sindaci. Chìaramello (PSDI) ha chiesto la soppressione di tutte la parti dell'articolo che comportano la responsabilità dei dirigenti, dei contabili e dei sindaci. « Queste persone — ha detto — verrebbero ad essere agenti del fisco; avrebbero responsabilità insopportabili; pagherebbero per gli altri. I soliti stracci che vanno all'aria... E' un attentato alla libertà del lavoro! ». Altri presentatori di emendamenti hanno assecondato il deputato piemontese. Il monarchico Degli Occhi, visibilmente agitato, ha detto: « Gettiamo un'ombra di sospetto su tutte le società». Togni, democristiano, presidente della Confederazione dirigenti d'azienda, è stato di una estrema durezza: < Qui non si conosce, evidentemente, che cos'è la vita aziendale. I dirigenti d'azienda, secondo il codice civile, sono lavoratori retribuiti e subordinati. Voler coinvolgere nella responsabilità coloro che non hanno doveri legali significa turbaKa^lajjjiia..delle aziende. Questa è demagogia, è un rischio, un pericolo, una minaccia... ». Il socialista nenniano Dugoni è stato di parere contrario: « Certi bilanci sono palesamento falsi. E' bene che 1 capi contabili siano in grado di esercitare una remora sulle troppo palesi frodi. Ognuno si assuma la propria responsabilità. Piuttosto — ha aggiunto — raccomando un mio emendamento che toglie questa responsabilità ai sindaci, 1 quali non sono in grado spesso di conoscere il recondito linguaggio del bilanci ». Tenacemente ostile è stato il relatore di maggioranza Valsecchi. Contrario agli emendamenti è stato anche il ministro Andreotti: < Vogliamo o non vogliamo — ha detto — raggiungere una vera perequazione fiscale? Gli obblighi di veridicità che incombono al privato debbono gravare anche su organi collettivi. Del resto, la norma non comprime i dirigenti d'azienda, ma anzi u esalta ed offre loro una più alta situazione morale e giuridica >. Due, per questi emendamenti, sono state le votazioni a scrutinio segreto. La maggioranza a favore della tesi del governo è stata schiacciante: le variazioni proposte sono state respinte con 297 voti contro 82 nella prima votazione e con 289 contro 59 nella seconda. L'articolo è stato quindi approvato nel suo testo originale. E' da dire tuttavia che una norma di esso stabilisce che « dirigente è colui che è preposto alla contabilità nelle società previste dall'art. 2397 del codice civile». Il che si riferisce a società che abbiano almeno 50 milioni di capitale- L'articolo 2397 indica 5 milioni ma è da tener conto di una rivalutazione avvenuta in forza di legge nel 1950; e altre probabilmente verranno in virtù di provvedimenti ora al Parlamento. Domani sarà affrontato l'articolo 13, ma la battaglia grossa è prevista sull'art. 17, quello che impone di registrare con nome, cognome e domicilio fiscale tutti coloro che operano in Borsa, direttamente e per conto di terzi. Al Senato è stato deciso di rinviare a dopo le ferie natalizie, per sopraggiunti contrasti, la legge che dispone la" soppressione e la liquidazione di 79 enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza dello Stato- Delio Mariotti

Persone citate: Andreotti, Berloffa, Degli Occhi, Dugoni, Nenni, Togliatti, Togni, Valsecchi

Luoghi citati: Roma