Il progetto di legge sui contratti agrari

Il progetto di legge sui contratti agrariIl progetto di legge sui contratti agrari I compromessi non diventano più belli col farsi vecchi, ma possono diventare accettabili se si dimostrano capaci di rimettere in marcia le cose che altrimenti non camminerebbero. E' questo, con ogni probabilità, il realistico punto di vista dal quale l'on. Segni ha riconsiderato nel luglio scorso il problema dei contratti agrari e dal quale — lasciando da parte la grossa questione politica che c'è sotto — conviene esaminare il progetto di legge presentato mercoledì scorso al Consiglio dei ministri dall'on. Colombo. Per quanto riguarda la questione centrale della lunga controversia — quella della durata dei contratti e delle disdette — il.progetto rispetta integralmente il compromesso del luglio, il quale, a sua volta, di poco differisce da quello SceibaMedici del febbraio. Per i nuovi contratti, infatti, il progetto stabilisce la durata quasi negli stessi termini (6 anni per l'affitto a coltivatore diretto, 9 per l'affitto ad agricoltore, tre per la mezzadria e 3, invece di 2, per la colonia par_ziaria) ; rinvia, eliminando l'indennizzo finale previsto dal progetto Sceiba-Medici, la libera disdetta a più lunga scadenza (18 anni, invece di 12, per l'affitto a coltivatore diretto, 15 invece di 9 per la mezzadria, 12 invece di 8 per la colonia parziaria) ; ammette la disdetta intermedia per giusta causa in tre casi altrove non contemplati (conduzione diretta da parte del concedente, trasferimento di proprietà del podere a mezzadria, insufficiente capacità di lavoro della famiglia nel podere). Per i contratti in corso, d'altra parte, prevede la libera disdetta — invece che tra 4 anni per la mezzadria e tra 6 per l'affitto, come era previsto nel compromesso del febbraio — tra 6 anni per i contratti prorogati in base alla legge del 1940 e tra 8 per quelli prorogati con legge successiva. Tra il 1962 e il 1964 si dovrebbe, perciò, passare alla stipulazione dei nuovi contratti, ed è appunto in vista di questo traguardo che sono nate le più marcate differenze tra questo e ì precedenti progetti. Esse, infatti, mirano tutte a rendere più severe le clausole relative ai contratti meno • favorevoli ai lavoratori, a rendere più chiara e rapida l'applicazione delle norme più complesse e a facilitare l'espletamento dei ricorsi e la risoluzione delle controversie. .Se si avrà — sembra essere stato il ragionamento del legislatore — una pronta ed energica applicazione di tutte le altre clausole della legge di riforma dei contratti, si determinerà nelle campagne una situazione tale da scoraggiare le libere disdette alla prima scadenza da facilitare dovunque il passaggio alla stipulazione dei nuovi contratti di lunga durata, assicurando così il raggiungimento di una situazione molto simile a quella cui si mirava con la proposta della giusta causa permanente. I precedenti progetti presentavano indubbiamente due essenziali debolezze: non specificavano chiaramente i modi in cui molte delle norme sancite si sarebbero dovute di fatto applicare e stabilivano una procedura faticosa ed incompleta per i ricorsi e le sanzioni a carico degli inadempienti e per la risoluzione delle controversie. Nel nuovo progetto t- e sta qui il suo principale aspetto positivo — si sono fatti notevoli sforzi per superare il primo di quegli inconvenienti. Le norme relative ai miglioramenti alla prelazione, all'equo canone, al riparto nelle colonie parziarie, al divieto degli appendizi, all'abolizione dei contratti misti e del subaffitto e così via — fondamentali in una riforma - dei contratti agrari — non soltanto sono state rese in diversi punti più favorevoli ai lavoratori, ma sono state finalmente coriodate dalle specificazioni necessarie a renderne inequivocabile ed inderogabile 1 applicazione. Sotto questo riguardo vanno in particolare segnalate le modifiche apportate ai fini di una concreta applicazione dell'obbligo dei miglioramenti e quelle relative alla deternv^s'one dell'equo canone nell'affitto, che viene finalmente ancorata al criterio estimativo dell'equa retribuzione del lavoro. Altre innovazioni notevoli appaiono quelle relative ai contratti di colonia parziaria impropria, ossia ai contratti più bisognosi di revisione e di rigoroso controllo nell'applicazione delle stesse norme contrattuali e più ancora di una legge che le modifica. Per quanto riguarda la seconda e maggior debolezza dei precedenti progetti — quella relativa agli organi e alla procedura per l'esame dei ricorsi, la risoluzione delle controversie e l'effettiva applicazione delle sanzioni agli inadempienti — il nuovo progetto consente certo un passo avanti, prevedendo, da un lato, una notevole semplificazione della procedura e, dall'altro, un notevole allargo mento dei compiti degli organi incaricati dell'applicazione della legge. lì progetto, infatti, prevede da un lato, di affidare al pretore, anziché alla Sezione Speciale del Tribunale, la risoluzione di tutte le questioni sulle quali la legge è precisa e, dall'altro, di riservarè alle Commissioni provinciali dei contratti agrari la trattazione dei problemi tecnici ed economici, che la realtà dei rapporti contrattuali fa sorgere di volta in volta. Si ha, tuttavia, l'impressione che questa importante innovazione sia più intenzionale che realizzata. Le Commissioni provinciali dei contratti agrari (e lo stesso si dica per la Commissione centrale) appaiono troppo esangui e burocratiche per poter realmente fungere — come sembrerebbe nello spirito del progetto di legge — da interpreti della legge, da effettivi controllori della sua applicazione e da mediatori tra le categorie in conflitto. E' ragionevole, perciò, prevedere che su questo punto il progetto susciterà le maggiori discussioni e risulterà suscettibile di notevoli miglioramenti. Ammesso, infatti, il principio di una regolazione legislativa dei contratti agrari e ridotto così il corrispondente campo delle azioni sindacali, la questione degli organi di appello, controllo e propulsione diventa centrale e va trattata con l'energia e l'elasticità che sole si addicono alla materia. Non bisogna, infatti, mai dimenticare che i compiti fondamentali di una efficace legislazione dei contratti agrari sono in tal caso tre: 1) riformare la sostanza dei contratti e controllare l'effettiva applicazione della legge laddove i rapporti sono meno favorevoli ai lavoratori e la debolezza delle organizzazioni sindacali rende più lenta l'evoluzione sociale ed inevitabile l'evasione delle leggi regolatrici; 2) mantenere elasticità alle norme ed alla loro applicazione in modo da permetterne l'adattamento . all'estrema varietà delle situazioni concrete; 3) lasciare, per così dire, la porta aperta ad una futura evoluzione dei contratti stessi e all'inserimento delle eventuali trattative sindacali locali,. dirette ad adattarli alle concrete circostanze ed all'evoluzione dei tempi. . _ . |Manlio Rossi-Doria I atiiiiiiiriiiiiiiiiiiaiiiiiiiMiiiiiiiiiiziiiiiiiiiiiiiiiii

Persone citate: Manlio Rossi-doria I