Si deve estendere agli apprendisti la garanzia del salario sufficiente

Si deve estendere agli apprendisti la garanzia del salario sufficiente Un'importante sentenza della Magistratura del Lavoro Si deve estendere agli apprendisti la garanzia del salario sufficiente // lavoratore deve ottenere una retribuzione adeguata al vantaggio economico che procura all'imprenditore, pur tenuto conto degli insegnamenti che riceve Firenze, 12 settembre, lgCon sentenza emessa dalla Corte d'Appello, Sezione Magistratura del Lavoro, la S. p. A. Farmaceutici Genslni è stata condannata a corrispondere f tnctun suo ex-dipendente, Aldo <yanerecetti, assistito dall'avv. ^CjpRcola Pinto, la somma di lire 503.463 che egli reclamava per avere lavorato presso la ditta dalla quale si era dimesso in seguito alla chiamata di leva. Il Benerecettl era stato occupato presso la ditta Gensini, esercente la vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici, dal 1948 al 1952 riscuotendo una retribuzione mensile che era passata dalle iniziali lire 10.000 alle finali lire 22.000. Dimessosi in seguito alla chiamata di leva, rivendicò una maggiore retribuzione che il Tribunale gli riconobbe ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. La >Mtta ricorse in appello sostenendo che la garanzia costituzionale del salario sufficiente non si esfendeva agli apprendisti (e tale era il caso del Benerecetti) per i quali la retribuzione è elemento accessorio rispetto all'insegnamento impartito dall'imprenditore. Con la sua sentenza la Corte d'Appello, confermando il parere del Tribunale, ha dato pienamente ragione all'apprendista Benerecetti, emettendo una Importante sentenza in materia di : apprendistato, nella quale è detto fra l'altro: « Nell'attuale stadio dell'evoluzione economica e giuridica dell'apprendistato, l'importanza di alcuni elementi che, una volta, ne'costituivano la caratteristica tipica, si è affievolita: 11 contratto di tirocinio non è più quel negozio giuridico che si stipula esclusivamente nell'interesse dell'apprendista e nel quale il soggetto passivo è unicamente il maestro,, tenuto a impartire all'allievo le nozioni necessarie alla sua formazione professionale. c Oggi l'apprendista è, di regola, inserito nell'azienda: lavora e produce per l'imprenditore, procurandogli le corrispondenti utilità; di qui, l'esigenza che il rapporto sia disciplinato in modo da assicurare all'apprendista una retribuzione adeguata al vantaggio che il datore di lavoro ne ricava, sia pur tenendo conto di quanto di utile questi compie per l'allievo, con l'impartirgli (o col fargli impartire) un'adeguata educazione professionale. «Per questo, neVa legislazione vigente, il contratto di tirocinio assume la struttura di un vero e proprio contratto di lavoro subordinato, sia pure con caratteristiche-peculiari: con la conseguenza che anche dal contratto di apprendistato sorge, a carico dell'imprenditore, l'obbligo (tipico ed essenziale del rapporto di lavoro subordinato) di corrispondere una congrua mercede come si desume Saìla disposizione degli art. 2131 Codice Civile, 11 lettera C e della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e 37 della Costituzione. «D'altra parte, non si può dire che la retribuzione dell'apprendista sia una semplice forma di incitamento escogitata dalla pratica e sancita dal legislatore allo scopo di ottenere che i giovani, ricavando dal tirocinio un sia pur modesto utile pecuniario, siano indotti a dedicarsi a codesta attività proficua per la loro preparazione professionale. Anche la mercede dell'apprendista ha, invece, funzione di corrispettivo: poiché il contratto di tirocinio ha caràttere slnallagmatico, e poiché, di regola, se l'unico obbligo dell'imprenditore fosse quello di addestrare (o far addestrare) l'apprendista, vi sarebbe sproporzione ai danni di quest'ultimo nell'utilità che l'una e l'altra parte rispettivamente riceve dal rapporto, la mercede che si aggiunge alle prestazioni didattiche del datore di lavoro ha lo scopo di ristabilire l'equilibrio. « Per conseguenza, pur essendo doveroso che nella determinazione del compenso sia tenuto conto dell'utile che l'apprendista ricava dagli insegnamenti dell' imprenditore, non vi è ragione per non applicare all'apprendista le nor me imperative di legge che stabiliscono i criteri da seguire nella determinazione della mercede che spetta al lavoratore. «Fi, tra le altre, quella dell'art. 36 della Costituzione, posta a tutela della dignità del lavoratore e per impedire che egli, contraente, di règola, più debole, sia sfruttato dall'altro. « Esigenze, codeste, che ricorrono anche nel caso dell'apprendista perchè, se egli, con la sua attività produce un vantaggio economico all'imprenditore, un elementare principio di giustizia postula che anche il suo lavoro sia compensato con una retribuzione decorosa e sufficiente che non ne mortifichi la dignità dell'uomo ». hlPcdp L

Persone citate: Gensini

Luoghi citati: Firenze