Una legge sul prelievo di organi dai cadaveri

Una legge sul prelievo di organi dai cadaveri La nuova tecnica chirurgica Una legge sul prelievo di organi dai cadaveri Roma, 5 agosto. La nuova tecnica chirurgica che si è andata imponendo in questi ultimi anni — consistente nel trapianto di organi o parte di organi o tessuti dal cadavere nell'organismo vivente a scopo terapeutico — trova un grave ostacolo nel nostro Paese dalla carenza di disposizioni legislative che autorizzino il prelievo di tali parti. A questa carenza intende ovviare una proposta di legge presentata alla Camera dall'ori. De Maria, già alto commissario aggiunto per l'Igiene e la Sanità. Il progetto — che tiene conto delle considerazioni fatte a suo tempo dalla competente Commissione della Camera prima e da quella del Senato poi, allorché esaminarono una identica proposta dello stesso on. De Maria, decaduta per il sopravvenuto scioglimento delle assemblee legislative — stabilisce la procedura di autorizzazione al prelievo, da effettuarsi In istituti universitari o in ospedali riconosciuti idonei dall'Alto Commissariato per l'Igiene la Sanità, preferibilmente da parte del medico che dovrà utilizzare la cornea o il bulbo o altre parti a scopo di terapia per sollevare i pazienti dalle penose condizioni in cui vengono a trovarsi. E' previsto che le spese del prelievo siano sostenute dal. l'interessato o. da chi vi è te nuto per legge, mentre qualsiasi compenso per la parte prelevata a scopo terapeutico viene considerato illecito ed ripetibile. GIULIO DE BENEDETTI li rettore responsabil» iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio dlcffcsoLndq

Persone citate: De Maria

Luoghi citati: Roma