Accettato a Roma l'annullamento di un matrimonio sciolto in Svizzera

Accettato a Roma l'annullamento di un matrimonio sciolto in Svizzera I7xi iato re ss ante caso giuridici o Accettato a Roma l'annullamento di un matrimonio sciolto in Svizzera E' stata resa nota ieri la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha dichiarato valido in Italia l'annullamento di matrimonio ottenuto in Svizzera dai cittadini Italiani Fausto Grassi e Palmira Cianciarelli; quest'ultima, trasferitasi In Argentina, non sì è mai presentata nelle varie fasi del lungo giudizio. Sull'interessante argomento il Primo Presidente Onorario di Corte di Cassazione dr. D. R. Peretti Grivr. profondo competente in questa materia, ha icritto per « La Stampa » il seguente articolo: Nel darsi notizia della avvenuta dichiarazione di efficacia in Italia di un annullamento estero di matrimonio fra cittadini italiani, si è affermato, su un diffuso quotidiano, che per la prima volta nella storia del diritto matrimoniale italiano, è stato ratificato qui un annullamento estero, «quantunque uno dei due coniugi fosse contumace e non sia mai comparso nel lungo giudizio ». L'affermazione è inesatta. H nostro Codice di procedura civile, all'art. 797, prevede espressamente la possibilità che sia delibata, e, cioè, ratificata in Italia, con decisione della Corte di Appello, una sentenza estera pronunciata in contumacia di una parte purché detta contumacia sia stata accertata e dichiarata validamente, in conformità della legge del luogo in cui è avvenuto il giudizio. Nel caso della delibazione della sentenza del magistrato svizzero da parte della Corte d'Appello di Roma, questa, evidentemente, ritenne che la contumacia di una delle parti fosse stata regolarmente accertata e dichiarata da parte del giudice svizzero, così da essere autorizzata ad esaminare se la sostanza della decisione non trovasse ostacolo, per la sua approvazione, nella legge italiana. Ora, la nostra legge, se non prevede il divorzio, ammette però la possibilità dell'annullamento del matrimonio per ragioni che, esistendo al momento della celebrazione del matrimonio stesso, fanno considerare questo, non già come sciolto al momento della- sentenza, ma come nullo ab ori' gine e, cioè, come non mai avvenuto^ Tale il caso in cui uno dei coniugi fosse, al momento della conclusione del matrimonio, privo della capacità di interfere e di volere. Se, come parrebbe, l'annullamento fu pronunciato in Svizzera per cotesto assoluto difetto di consenso, nessuna meraviglia che la decisione straniera sia stata qui munita di esecutorietà, dal momento che lo stesso magistrato italiano, su istanza di entrambi o di uno dei coniugi, in contraddittorio o in regolarmente dichiarata contumacia, avrebbe avuto legittima veste per pronunciare l'annullamento per quella causa. E tale dirittordovere avrebbe il giudice italiano avuto, per virtù della stessa nostra legge, a prescindere dalla speciale Convenzione che ci lega con la Svizzera. Piuttosto, è degno di nota che il P. M. non abbia, nel caso, ritenuto di giovarsi del nuovo art. 72 del Co dice di Procedura civile, che gli conferiva il diritto di ricorrere alla Cassazione, essendo ben raro il caso che il P. M. non si sia valso di questo diritto per impugna re una sentenza di delibazione di un annullamento estero di matrimonio. E' ragionevole pensare che si trattasse di matri' monio civile, sul quale non era dubitabile la competenza, per l'annullamento del matrimonio, della no stra magistratura ordinaria. Che, se si fosse trattato di matrimonio concordatario, e, cioè, di matrimonio religioso reso civilmente perfetto con la trascrizione nei registri dello Stato civile, dovrebbero considerarsi molto significative, tanto la sentenza, quanto la mancata impugnativa di questa da parte del Pubblico Ministero. Ciò vorrebbe dire che magistrato e P. M. avrebbero inteso, contro il generale orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni, riallacciarsi a una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale aveva ritenuto, ancora nel 1948, che il Concordato del 1929 fra la Santa Sede e lo Stato Italiano, non avesse sottratto al magistrato ordinario la competenza di giudicare sull'annullamento del matrimonio concordatario, ai soli fini della trascrizione civile, restando riservata la competenza dei Tribunali ecclesiastici quanto all'annullamento del matrimonio religioso come tale. Ma, per verità, non appare verosimile, allo stato dbrspsctipnliaCNmbadmttestlSusv delle cose, un cosi radicale, brusco mutamento di indirizzo da parte della Magistratura, e, tanto meno, da parte del Pubblico Ministero. E' quasi certo che, nel caso, si trattasse di un matrimonio civile, nella quale ipotesi, la soluzione romana si presenterebbe normalissima, in quanto estranea a qualsiasi questione sul Concordato. D. R. Peretti-Griva J——

Persone citate: D. R. Peretti Grivr

Luoghi citati: Argentina, Italia, Roma, Svizzera