Le decisioni della Lega nazionale sul caso di corruzione Brescia-Verona

Le decisioni della Lega nazionale sul caso di corruzione Brescia-Verona CRONACHE DELLO SPORT Le decisioni della Lega nazionale sul caso di corruzione Brescia-Verona Sanzioni per gli autori del tentativo di frode e semplice deplorazione al Verona - Chiusa l'inchiesta su Panciroli e Di Cunzio - Gli interrogatori del comm. Dall'Ara e dei giocatori Pattini Boccardi e Broccini Milano, 11 maggio. La Squadra Mobile ha concluso l'inchiesta ordinata dal Questore in merito alla nota denuncia per diffamazione presentata dal presidente del Milan a carico di Naldo Panciroli e Antonio De Cunzio, trasmettendo l'incartamento relativo alla Procura della Repubblica per la prosecuzione delle indagini e le risultanze. Gli ultimi interrogatori sono stati curati ieri sera e oggi nei confronti del presidente del Bologna, del presidente della commissione di controllo, dei giocatori Boccardi (Atalanta), Broccini (Spai) e Pattini (Catania), oltre che nei riguardi del citato De Cunzio (Panciroli, Stefani e Nyers .erano stati interrogati in precedenza). E' emerso che 1 pretesi tentativi del Panciroli ebbero una sola manifestazione concreta nei confronti di Broccini, il quale denunciò subito la cosa al presidente della propria società. Le indagini condotte nello spazio di dieci giorni dalla Squadra Mobile avrebbero accertato in modo irrefutabile l'assoluta estraneità del Milan ai fatti di cui furono protagonisti 11 Panciroli e il De Cunzio; comunque la commissione di controllo, che ha provveduto a rinviare la riunione già flBsath. per sabato prossimo, perseguirà altri scopi cercando di assodare, col conforto di comunicazioni ufficiali avute dalla Questura, le singole responsabilità del tesserati comunque coinvolti nell'intricata vicenda. La Lega Nazionale ha emesso frattanto l'atteso verdetto per la partita Brescia-Verona. Eccone il testo: « Esaminate le denunce rispettivamente presentate dall'Associazione Calcio Brescia in data 8-4-1955 e dall'Associazione Calcio Verona in data 9-4-1955; preso atto delle risultanze dell'inchiesta esperita dalla commissione di controllo; sentite le parti; ritenuto che il giocatore dell'A. C. Brescia, Fattori Osvaldo, ha dichiarato di essere stato avvicinato nella propria abitazione il giorno 4 aprile 1955 dal signor Palumbo Cesare Renzo di Verona, il quale gli ha proposto di favorire l'A. C. Verona nella gara in oggetto; che detto signor Palumbo fissò un incontro col Fattori per la sera successiva per le ore 21,30 In località « Capinera», preannunciando che ad esso sarebbe intervenuto anche tale Cantini, ottenendo il consenso del Fattori; cche il Fattori si recò alle 22,30 del 5 aprile in casa del signor Gianni Ferrari, ex-dirigente dell'A. C. Brescia e tuttora collaboratore del reggente della società mettendolo al corrente dei fatti; che il Fattori e il Ferrari informarono del tentativo di corruzione il comm. Beretta, reggente dell'A. C. Brescia il giorno 7 aprile; che alle ore 1,30 del 9 aprile il signor Cantini Gianfranco, accompagnato da persona di fiducia del presidente dell'A. C. Verona, si presentò al presidente della commissione di controllo e gli riferì di essersi incontrato, su invito del Palumbo, il quale non gli aveva spiegato il motivo del convegno in località « Capinera » la sera del 5 aprile, e di avere appreso dal Fattori che era disposto a vendere la partita e a mettersi d'accordo con qualche altro' giocatore; che, secondo le dichiarazioni del Cantini, egli avrebbe partecipato al successivo convegno del 7 aprile col Fattóri e col Palumbo non allo scopo di caqvdcarrfpttnBcorccnrsbctPa corrompere il giocatore, ma di accertare se effettivamente questi fosse stato disposto a vendere la partita e se il medesimo fosse a conoscenza di corruzioni precedenti relative a gare della sua società; « considerato che debbonsi ritenere attendibili le dichiarazioni del Fattori aia perchè fu il Palumbo l'iniziatore e il propulsore delle illeciti trattative, sia perchè la prima notizia del tentativo di corruzione partì dal reggente dell'A.C. Brescia a seguito della denuncia fatta dal Fattori; che la opera del Palumbo non può ritenersi limitata all'accertamento dell'intenzione del giocatore Fattori al solo scopo di invitarlo ad astenersi' dal giocare la partita, in quanto se così fosse stato 11 Palumbo non avrebbe avuto bisogno di richiedere l'intervento del consigliere Cantini e non avrebbe intavolato trattative :più concrete nei successivi Incontri; che il fatto commesso dal Palumbo riveste carattere di particolare gravità; che dalla istruttoria compiuta deve ritenersi che il Cantini non fosse a conoscenza nè di quanto il r.alumbo aveva in animo di porre in atto nè di quanto lo stesso aveva manifestato al Fattori fin dalla sera del 4 aprile, e che il Cantini abbia accolto inconsapevolmente l'Invita di trovarsi In località « Capinera » la sera del 5 apri¬ le, unendosi poscia all'azione illecita compiuta dal Palumbo e sposando così la causa di costui; c che pur ritenendo il Fattori succube della situazione creata e voluta dal Palumbo, egli deve rispondere del ritardo frapposto nel denunciare il fatto, perchè soltanto là sera del 5 aprile lo riferì al signor Gianni Ferrari, mentre 11 primo convegno col Palumbo era avvenuto la sera precedente; che se all'A. C. Verona si deve far risalire la responsabilità dell'azione illecita tentata da un suo dirigente in carica e da persona legata da rapporti di dipendenza al presidente della società stessa, non si può per contro non tener conto che, con la denuncia fatta prima della gara all'organo federale competente, la società ha disgiunto la propria responsabilità oggettiva dall'azione illecita 'del Cantini e del Palumbo; che infine la gara in oggetto ha avuto regolare svolgimento; 4 delibera; 1) di infliggere a Palumbo Cesare Renzo la sanzione della inibizione a ricoprire cariche o ad espletare incarichi federali o sociali in via definitiva, facendo obbligo all'A, C. Verona di radiarlo dall'elenco dei soci qualora risultasse tale; 2) di. infliggere a Cantini Gianfranco, consigliere in carica dell'A. C. Verona, la sanzione della inibi¬ zione a ricoprire cariche o ad espletare incarichi federali o sociali per la durata di tre anni dalla data del presente comunicato; 3) di infliggere al giocatore Fattori Osvaldo, dell'A. C. Brescia, la sanzione della deplorazione; 4) di infliggere all'A. C. Verona la sanzione della deplorazione; 5) di porre a carico dell'A. C. Verona tutte le spese dell'inchiesta ».