Il calendario venatorio in vigore nel nuovo anno

Il calendario venatorio in vigore nel nuovo anno Il calendario venatorio in vigore nel nuovo anno Roma, SI dicembre. Con decreto pubblicato dalla « Gazzetta Ufficiale > per l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1955 (o alle precedenti date di chiusura della caccia e dell'uccellagione, eventualmente disposte dai comitati provinciali della caccia), fermo restando quanto previsto, per la caccia al cervo, al daino e al cinghiale, e per quella del fagiano nelle riserve, si osserveranno le seguenti disposizioni: La caccia al colombaccio, colombella, storno, tordo, tordo sassello. cesena, allodole, fringillldi, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri è consentita, eccetto che nella zona faunistica delle Alpi, fino al 20 marzo 1955. La caccia ai palmipedi ed ai trampolieri (esclusa la beccaccia, il germano reale e la folaga) prosegue fino al 17 aprile 1955, limitatamente ai laghi, corsi d'acqua, paludi e simili, da indicarsi dai Comitati provinciali d«>11a caccia. Entro i 1000 metri dal battente dell'onda è consentita la caccia alla quaglia » alla tor¬ tora dall'epoca dell'arrivo al 21 maggio 1955, escluse le località in stato di coltura e quelle dove, a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale caccia poi sa arrecare nocumento alla selvaggina stanziale protetta. Da detta caccia resta, altresì, escluso il territorio litorale adriatico situato a nord della provincia di Pesaro. Rimane confermato il divieto di usare in ogni tempo quaglie per i tiri a volo. Tale divieto si estende alle tortore. So io approvate le restrizioni proposte dai Comitati provinciali della caccia

Luoghi citati: Pesaro, Roma