La confessione dell'imputato e le prove detta colpevolezza

La confessione dell'imputato e le prove detta colpevolezza La confessione dell'imputato e le prove detta colpevolezza L'attendibilità delle ritrattazioni - Complessa indagine per afferrare le ragioni di atteggiamenti contraddittori Il sensazionale processo Dominici per la feroce strage dei tre Drummond, ha riportato alla ribalta dell'attualità la discussione sulla portata e sul- la attendibilità della confessio-ne dell'imputato; tema che ha già, altra volta, per processi di casa nostra, interessato i lettori Italiani. Un tempo, la confessione era considerata la regina delle prove, la prova veramente esauriente, che giustificava, senza incertezze, la dichiarazione di |colpevolezza, anche se questa determinava la condanna a morte. Influiva su questo crite- rio un certo concetto morale, jfi, cioè, il convincimento che la |confessione costituisse il segno di un ravvedimento, al quale si doveva precipuamente tendere, con qualunque mezzo, eventualmente anche con la tortura. Si spiegano cosi i processi dell'Inquisizione, ispirati al trionfo della religione, attraverso l'emenda del colpevole. Ora, questi mezzi violenti per ottenere la confessione non si usano più. In primo luogo, perchè un imperioso senso di umanità ha superato la ragione egoistica sociale della ricerca della verità. In secondo luogo, perchè è abbastanza ragionevole diffidare della veridicità delle confessioni estorte. In luogo della imposizione violenta, si è anche pensato di far ricorso alla iniezione di sostanze che, sopprimendo la re- i£Sb^ dichiarazione della verità, Ma anche questo mezzo opportuni-stico di ricerca non ha, per lo più, trovato accoglimento, siaper considerazioni attinenti al rispetto della dignità umana, sia perche anch'esso di malsi-curo, anzi, pericoloso esito, in quanto, "> .luogo ai facilitare la ricerca della verità, la ren- cerebbe, talvolta, ancora più complessa. Si dovrebbe concludere, dunque, che la confessione sia ri- delfe^rove'* appagante Ma non è così le ritrattarlo- ni doli* «infusioni ,nnn minsi dhmu!tfa^C™M si più gravi in cui nello sta- dio pre-istnittorio avanti agli uffici di polizia, o anche nello stadio istruttorio vero e pio- prio davanti al magistrato si è avuta la confessione dell'im- putato, si verifica che questi, al dibattimento, smentisce sestesso, dichiarando inveritiera la sua precedente confessione. Coloro che non sono avvezzi a darsi carico dei talora mi-steriosi moventi dell'animo umano nel determinare le ma-nifestazioni palesi, sono portati a svalutare, senz'altro", per principio, la sconfessione della confessione, considerandola come dettata da una accorta resipiscenza meramente opportu-nistica, diretta ad evitare la sanzione penale. Ma chi è usò a valutare gii aspetti gravissimi dei proble-mi giudiziari non si sente di aderire semplicisticamente al- Iat.e.sl. dcIla Permanente atten-dibihta della confessione, che,;una volta fatta, dovrebbe ser-;bare sempre integra la sua at-!tendibilità. Prescindo, naturalmente, dai casi in cui la confessione siastata fatta sotto acuta di maltrattament l'influenza imenti, di minacce, di interventi sugge-;stivi o di interrogatori erte- Inuanti n„„,. _ j' .?ono'.°,ra. per venta, molto più rari di quan- to possano far credere le me- ditate resipiscenze degli inte- ressati. Ed essi possono essere valutati, in linea di fatto, dai giudici togati e da quelli po- polari, con una congrua com- parazione con le risultanze jconcrete dell'istruttoria o del'dibattimento. 'L'indagine è assai più com- 'plessa quando non è, neppure dall'imputato, prospettato, in un modo un po' serio ed apprezzabile, un vizio di consenso, al momento della confessione, cagionato da un intervento anormale dell'interrogante. In simili ipotesi, quale il caso del Dominici, occorre procedere minuziosamente all'analisi delle circostanze fisiche dichiarate dal confidente, vagliandole, da un lato, comparativamente con le circostanze risultate, o, nevolmente apprezzabili, a prescindere dalla confessione, stil¬ comunque, ragio- ,r>r,^„=xiii „ ,." 1S.ipfH»r »tTiTU PfSS '!obiettivo accertamento, e dal- 1 altro lato col risalire a; prò- o possibili motivi che|| babili o possibili motivi che avrebbero spinto colui che ha fatto la confessione ad altera- I re la venta in proprio danno. se il processo Dominici si celebrasse in Italia, non ci sentiremmo, per senso di elementare delicatezza, di formulare degli apprezzamenti sulla maggior o minor attendibilità, passata o presente, della confessione dell'imputato. Ma il processo ha luogo in Francia, e il nostro modesto avviso, espres-so sulla base di assai minori elementi di quelli su cui pos- sono contare quei giudici, non arriverà certo a impressionare i giurati francesi. U «vecchio» — con un te-nue, non convinto, accenno auna «drogai, che gli sarebbe stata somministrata in un caf-fè dopo una notte insonne — ha affermato al dibattimento che i fatti confessati non ri- spondevano a verità e che egli sospettava che autore dellastrage fosse il nipote, tiglio di una figlia, che egli qualificò in modo assai sfavorevole Senonchè, come non si riesce ad afferrare le ragioni che avrebbero indotto il Dominici ^ranreESSSÌseneeu[tant0 "£t S«««m?? i ' S a ! quantità di menzogne e di re- ticenze, essendo egli apparso come un individuo violento. autoritario, non certo proclive a subire suggestioni, cosi non si spiega, ragionevolmente, che come un tentativo di creare dei dubbi la nuovissima accusa incerta affacciata contro un proprio nipote diretto. La stessa incertezza dell'ac, cusa è già di per sè probante 1 dell'abito di mendacio del pa j terfamilias, dato che, in seni seno a una famiglia così incline tutta alla insincerità, e, certamente, per tanti elementi, ben conscia di come si erano svolti gli avvenimenti, una deliberata, sciente, veridica accusa sarebbe stata espressa in modo | ben più perentorio, affine a quella che era stata fatta dai figli contro il padre. Questa accusa parrebbe essere stata j determinata dal desiderio fa | migliare di liberarsi, finalmen¬ te, con l'indicazione del colpevole, di una cappa di piombo che pesava sulla famiglia nella istruttoria implacabilmente presente. Resta il fatto delle inesattezze — comprovate dall'istruttoria — dichiarate dal Dominici « iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiii i li nella sua confessione. Ma esse non sono state sufficienti a distruggere la presunzione di veridicità della sostanza della onfessione. Può ammettersi che il confidente si compiaccia di ricamare nelle sue descrizioni, per dar sfogo a una certa esibizionistica vanità inventiva, tanto più quando, attraverso un collegamento delle diverse circostanze, il colpevole possa ripromettersi una attenuazione della sua responsabilità. Certo è che, salvo 11 caso di una costrizione diretta vera e propria, la confessione si deve presumere risponda alla verità dei fatti, essendo estremamente faticoso pensare ad una invenzione senza convincente spiegazione, ove non sia manifesta una grave anormalità mentale dell'imputato. D. R. Peretti-Griva Primo prrsidonto onorario dolla Corte di Cassazione illuni iiiiiiiitiiimiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiii

Persone citate: Dominici, Drummond

Luoghi citati: Francia, Italia