Chiarimenti ministeriali sull'imposta sulle società

Chiarimenti ministeriali sull'imposta sulle società Chiarimenti ministeriali sull'imposta sulle società e — e e o Roma, 22 settembre. Il Ministero delle Finanze ha diramato alle Intendenze di Finanza, agli Ispettorati compartimentali delle tasse indirette ed agli uffici del Registro una circolare illustrativa della legge emanata lo scorso agosto per l'istituzione di una imposta sulle società. L'imposta di negoziazione sul trasferimento dei titoli è abolita a decorrere dal 1" gennaio 1954. Stante l'efficacia retroattiva della legge debbono considerarsi inoperanti, a far tempo della predetta data del 1" gennaio 1954, non soltanto le disposizioni precedentemente in vigore sulla riscossione del tributo, ma anche quelle relative all'adempimento delle formalità per la determinazione dell'imponibile e per la liquidazione del tributo. Conseguentemente l'omissione di tali adempimenti relativi all'anni, d'imposta 1954 non deve dar luogo a sanzioni; qualora queste fossero state applicate e riscosse, dovranno essere restituite a richiesta degli interessati. L'art. 26 della nuova legge prevede la soppressione della imposta sul capitale investito in Italia da società straniere a decorrere dal 1" gennaio 1954. Gli uffici dovranno procedere, con la maggiore sollecitudine possibile, alla determinazione definitiva dei capitali imponibili di dette società, servendosi, ove occorra, dell'ausilio degli organi tecnici per l'accertamento del valori immobiliari, senza attendere l'approssimarsi dei termini di prescrizione. La circolare chiarisce poi che la fusione di società ammessa al beneficio delle imposte di registro e ipotecarie in materia fissa è tanto quella propriamente detta (estinzione di due o più società per crearne una nuova) quanto quella per incorporazione (assorbimento di una o più società da parte di un'.altra società già esistente) quale che sia il tipo delle società che si fondono — quelle di capitale e quelle a base personale — e quale che sia il tipo di società nelle quali si effettua la fusione, anche, cioè, se questa sia diversa dalle azionarie. La legge prevede l'applicazione della imposta fissa an| che per gli aumenti di capitale contemporanei alle fusioni ed alle concentrazioni delibe rati per facilitare le une e le altre e in occasione delle stesse. La disposizione vuole, in altre parole, che l'aumento di capitale sia strettamente col legato, oltre che giuridicamen te, anche economicamente con le necessità derivanti dalla fusione o dalla concentrazione; rimane quindi escluso dall'agevolazione ogni ulteriore aumento con apporto di capitale fresco, perohè è rivolto al potenziamento della nuova società anziché alle strette esi genze della fusione o della concentrazione, come pur quello diretto alla perequazione delle azioni che si concambiano.

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