La separazione dei coniugi

La separazione dei coniugi In margine al caso Coppi La separazione dei coniugi Un caso di separazione coiugale di cui mi sono recenemente occupato e che, per a notorietà dei protagonisti ha estato un vivo clamore nella tampa, ha rinforzato il mio onvincimento sulla inadeguaezza della legge italiana in materia e sulla necessità di un ompleto riesame della quetione anche e soprattutto in ede legislativa. Infatti, non potendo tenere n considerazione gli sporadici entativi qua e là accennati di ntrodurre in Italia l'istituto el divorzio, è pur vero che el caso di rottura fra coniui l'unico istituto da noi aplicabile è quello della sepaazione legale. Purtroppo, per motivi di vaia indole che sarebbe troppo ungo enumerare, le separazioi fra coniugi sono statisticamente in continuo aumento, e e soltanto una parte di esse iceve una forma legale attraverso l'intervento dei Tribunali, ciò è dovuto non solo al esiderio di evitare pubblicità spese legali, ma anche alla nadeguatezza pratica della separazione come è configurata alle leggi vigenti. In verità, mentre quasi tutti gli istituti giuridici hanno suito una profonda rielaboraione che li ha resi più conormi alle esigenze dei tempi, d alla evoluzione dei rapporti he essi devono regolare, la separazione legale è regolata nela nostra legge da scarse ed ncomplete norme, come se si rattasse di un istituto quasi disonorevole che si applichi a pochi eccezionali casi. La regolamentazione attuale rimete in sostanza tutto al prudene giudizio del magistrato detando solo alcune norme procedurali e sostanziali ben poco conclusive e chiarificatrici. Ma limitando un discorso che sarebbe troppo lungo inendiamo qui illustrare un aspetto della materia di particolare importanza che, in attesa di una completa riforma egislativa, potrebbe fin d'ora essere oggetto di una più illuminata ed equa applicazione giurisprudenziale. Vogliamo alludere alla questione patrimoniale connessa con l'intervento della separazione legale. Come è noto, in Italia vige per legge fra i coniugi (salvo patti in contrario del resto raramente stipulati), l principio della assoluta separazione dei' beni, principio che trova la sua conferma ed integrazione in quello della nullità delle donazioni fra coniugi. Cosa accade pertanto nell'ipotesi più frequente in cui il marito abbia creato con il proprio lavoro una fortuna più o meno grande, e la moglie abbia provveduto, come avviene ancor oggi nella maggioranza delle famiglie in Italia, alle mansioni a lei spettanti di donna di casa e di madre? Avviene che se il marito commette atti disonorevoli, oltraggia la moglie nei più sacri sentimenti e rende intollerabile il protrarsi della convivenza, la moglie incolpevole si trova di fronte al dilemma di continuare una vita impossibile o, se essa ricorre al Tribunale, di vedersi fissare un assegnc alimentare non garantito in alcun modo, di una entità, per la maggior parte dei casi, insufficiente ai bisogni suoi e dei figli a lei affidati. E corre anche il rischio che il marito rivendichi quanto le aveva precedentemente donato od intestato. La moglie è costretta pertanto a venire a patti, a subire ricatti ed intimidazioni e può sentirsi dire dal Magistrato che essa, in definitiva, è in età di lavoro e che quindi può provvedere al suo sostentamento come se potenzialità e possibilità di concreto lavoro fossero due cose identiche particolarmente per chi fino ad allora si era limitato ai lavori domestici. Abbiamo sopra detto che tutta questa materia esige una ampia e sicura regolamentazione e pertanto queste brevi note hanno il limitato scopo di richiamare l'attenzione del legislatore e dell'opinione pubblica per una futura riforma che renda la legislazione matrimoniale in Italia in tutti i suoi aspetti più conforme alle legislazioni progredite di altri paesi. Senza abbandonare il principio della indissolubilità del matrimonio, occorre pi eoccuparsi dei frequentissimi casi in cui la convivenza viene definitivamente interrotta. Ma anche con le leggi attuali sembra giusto invocare dall'applicazione giurisprudenziale una maggiore larghezza nella valutazione dei diritti della moglie nel caso in cui la stessa addivenga, incolpevole, alla separazione. Stabilisce la legge vigente che in tale ipotesi la moglie ha diritto al mantenimento. Ora noi crediamo equo riaffermare il principio che il mantenimento non può essere rap bue remme prprtastmneatdelitè sudinodugamricopeclatocotifoflalunSririsosoMtimndPteilgrtoTarscrdbuQrumfnEtpvgrmgaznlsqatdmqodelicpresentato soltanto da un as- segno mensile tche in ogni ca-so, quando le possibilità economiche non mancano, dovreb¬ be essere fissato con una certa larghezza) ma dovrebbe essere tale assegno integrato dall'uso di un abitazione adatta ed anche, a nostro avviso, da una equa ripartizione di quanto nel domicilio coniuga- le ha costituito l'espressione dell'agiatezza e della comodità di vita dei coniugi. Mentre fino ad oggi i Tribunali, applicando in modo rigido il principio della separazione dei beni, riconoscon > essere di proprietà del marito tutto quanto egli ha acquistato e conseguentemente la moglie non può vantare alcun diritto sui mobili e sugli oggetti fra 1 quali fino ad allora ha vissuto, sarebbe sufficiente ampliare con prudente equità il concetto del mantenimento per far si che possa essere attri- bulto alla moglie la proprietà e l'uso di parte di quegli arredi domestici che sostanzialmente appartengono alla comunione della vita coniugale e non sono soltanto una proprietà individuale del marito. Non si tratta pertanto di profonde innovazioni, si tratta di elevare dal punto di vista materiale quell'istituto del matrimonio di cui si vuole tenere alto il concetto morale attraverso la riaffermazione del principio dell'indissolubilità. Ed allora quando la moglie è costretta a separarsi senza sua colpa le si dia il conforto di un trattamento più consono a quello di cui essa godeva durante la convivenza coniugale. Ed ampliando adeguatamente il concetto del suo diritto al mantenimento, le si conceda un trattamento di vita proporzionato alle possibilità economiche del marito che con la sua condotta ha determinato la rottu-a della convivenza coniugale: si eviteranno ricatti, umiliazioni e situazioni profondamente incresciose. Avv. Mario Luzzati

Persone citate: Mario Luzzati

Luoghi citati: Italia