La giustizia non ha fretto

La giustizia non ha fretto La giustizia non ha fretto Sono prospettabili, nello stadio dibattimentale dei processi penali, dei serii motivi che giustificano, e, talora, addirittura impongono, per ragioni giuridiche e anche per ragioni sostanziali, il differimento del giudizio: malattia dell'imputato, che ha diritto, e desiderio, Ndi assistere alla discussione; indisponibilità del difensore di fiducia; mancata presentazione di testi, o periti, irrinunciabili per l'accusa o per la difesa; difetto di notificazioni che potrebbe portare all'annullamento della sentenza o del dibattimento, ecc. Sono, coteste, eventualità che non sono prevedute nè immediatamente rimediabili e che non possono dar luogo a critiche, salvo quando ciò che non è stato preveduto potesse, e dovesse, con l'uso della dovuta diligenza, essere preveduto. Sono i differimenti non persuasivi che danno luogo a sfavorevoli impressioni sul conto della Giustizia. Essi, anzi, se possono, per gli ipersensibili, e, oserei dire, per i patologici del summum jus, trovare una qualche base di discutibilità, suonano assai male per la quasi totalità dei cittadini, alieni dalle esercitazioni accademiche. Non si intende, con questo, dire che il giudice debba preoccuparsi di ciò che pensi, o dica, il gran pubblico, troppo impressionista per darsi carico di serie questioni giuridiche, delle quali esso è digiuno, e, talora, anche di questioni di fatto, di cui non è sufficientemente conscio. Si deve però notare che, in talune situazioni, molto significative, non c'è sottilizzazione giurìdica che possa far considerare, come una inattendibile e presuntuosa intromissione, la voce pubblica. Abbiamo ora avuto un altro, grave, rinvio, quello del processo Parri. Conosco la sensibilità del magistrato che ho sempre, e, talora, assai duramente difeso nella sua indipendenza contro ogni intromissione, e non mi azzarderei a criticare le ragioni giuridiche che hanno indotto il magistrato milanese, anche se, personalmente, modestamente io ritenessi che esistessero delle ragioni, non meno giuridiche, che giustificassero il mantenimento della competenza milanese. Non so sicuramente quale sia stato il motivò del rinvio a Roma. Parrebbe che, per i fatti sui quali si basava la terza querela, non fosse sufficientemente provato fossero stati consumati a Milano: condizione, questa, necessaria per radicare la competenza territoriale di Milano. Mi sorge, a questo proposito, grave il dubbio sulla ortodossia, del ritenere esclusi, all'effettc 1 accedere alla tesi della difesa, dei fatti specifici dichiarati da testi incriminati di falso prima che la falsità fosse legittimamente dimostrata. Panni, comunque, che la identità degli imputati e la connessione dei reati dei quali alcuni, in ipotesi, senza dubbio commessi anche in Milano, avrebbero potuto seriamente giustificare l'integrale competenza del magistrato milanese, anche per evitare un gioco di scaricabarile, a sua volta, del ma- fistrato romano, con possine conflitto di competenza da risolversi, a Dio piacendo, nel 1955. Il che varrebbe a togliere, ben tristemente, ogni illusione al malcapitato che, avendo molta fede nella Giustizia umana, avesse creduto di potersi ad essa, con fiducia, rivolgere, per ottenere una sollecita reintegrazione del suo onore, ricevendone, in definitiva, a base di sonanti articoli di legge concretanti un fin de non recevoir, danni ulterio ri e beffe. Ma, ammettiamo, per un momento, che la risoluzio' ne milanese fosse corret tissima dal rigoroso punto di vista giuridico. Sarebbe sempre permesso obiettare che la convinzione milanese si sarebbe un po' soverchiamente attardata, posto che gli elementi di giudizio avrebbero ben potuto esse ' re valutati assai tempo prima, evitandosi tante teatrali manifestazioni di udienza, non certo destinate alla ricerca della verità per ciò che era lecito ricercare nei confini legittimi del dibat tito giudiziale stabiliti dal la querela, e risparmiandosi tante spese pagate dal solito Pantalone, oltre al di sturbo di tanta gente, non escluso il tentato disturbo di alte, ma estremamente ■gradite, personalità straniere. PcgtnduenglvnetdazsnrrpbzguescznmfiqepnsSllmp La Corte di Cassazione aveva, con apprezzabilissima sensibilità giuridica e morale, fatto giustizia della richiesta della difesa per una sottrazione della causa, per legittima suspicione, alla Magistratura milanese. Parlare di legittima suspicione proprio per una regione che aveva immolato tante vittime alla lotta antinazi-fascista, a proposito di un giudizio richiesto da uno dei più alti e nobili esponenti di tale lotta suonava, per verità, grave ingiuria. Ora la Magistratura milanese è arrivata, per altra via, al risultato che i non nostalgici deprecavano. Le eccezioni di incompetenza territoriale sono per lo più, di lana caprina, di fronte alla unicità della Giustizia... italiana, e sono, quasi sempre, intese a dilazionare, il più possibile, una resa di conto, e a perseguire scopi anche menò apprezzabili, come quello del beneficio di una provvidenziale amnistia che intervenga prima della bollatura di una sentenza. Spesso tali eccezioni sono superabili, senza grave sforzo giuridico, e con cospicua soddisfazione morale. Basta, talora, non indulgere troppo alle manovre evidentemente di finalità solo dilatoria, con le quali si cerca di risollevare eccezioni già respinte e che, per la loro natura preliminare, non si potrebbero "più riproporre. Non era proprio, nel caso, l'eccezione superabile ? Si tratterebbe, allora, di lex, ma assai dura lex, quella che si avvicina al « summum jus, summa injuria ». Occorre ammettere che per i più, per i cosidetti profani, ma che hanno la loro apprezzabile sensibilità, cotesto rinvio possa essere, con piena, seria convinzione, considerato, non come un rinvio di processo, ma come un differimento della Giustizia. E la constatazione non può .non essere amara. D. R. Peretti-Griva

Persone citate: Parri

Luoghi citati: Milano, Roma