II testo della legge-delega di riforma della burocrazia

II testo della legge-delega di riforma della burocrazia II testo della legge-delega di riforma della burocrazia Riordinamento delle carriere, corsi di aggiornamento, revisione di tutti gli assegni - Il trattamento economico decorre dal inaino gennaio 1954 - La riduzione degli organici - Riforma della struttura dell'Azienda Ferrovie dello Stato Roma, 23 novembre. Ecco il testo definitivo dello schema di disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo Statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato. Art. 1 — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in .vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti il nuovo Statuto degli impiegati civili dello Stato, con l'osservanza dei principi della Costituzione e dei criteri direttivi stabiliti nell'articolo seguente. Art. 2 — Il nuovo Statuto degli impiegati civili dello Stato dovrà prevedere: 1) Il riordinamento delle carriere, distinguendole, in base alla natura e alla importanza dei compiti ed ai requisiti richiesti per disimpegnarli, in: a) carriere direttive; b) carriere di concetto; c) carriere esecutive; d) carriere del personale ausiliario. 2) L'organizzazione dei gradi, con l'adozione del criterio che a ciascun grado corrispondono diverse funzioni o responsabilità, nonché la determinazione di eventuali classi nei gradi. lcdecsnnntcprdtsedsdcdcpTclcnbndsr3) ~il reclutamento nei gradi riniziali mediante concorso, che, infatta eccezione per il persona-jdle ausiliario, deve essere per j cesami. jd4) La determinazione delle (aattribuzioni degli impiegati deiitvari gradi, nonché della loro'presponsabilità per l'esercizio;ndelle funzioni, sia proprie che idrlldelegate. 5) Ferme restando le norme in vigore per le nomine di competenza del Consiglio dei ministri e per le promozioni a scelta di competenza dei singoli ministri, la determinazione di obbiettivi criteri di valutazione dei requisiti e delle attitudini professionali per le promozio- szRfiudtp,. ] qfòìi mlr&£»J°nC f ti?*r l^toli, per esami o per titoli ed esami, ovvero med ante scrut - nio di merito comparativo, sai-1vo per il personale ausiliario, ole cui promozioni dovranno conferirsi mediante scrutinio idi merito assoluto, o a scelta. 6) Il passaggio di classe per'rscrutinio di merito comparativo o di merito assoluto. 7) L'istituzione di idonei corsi per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale, la frequenza dei quali, con risultato favorevole, può essere richiesta per la promozione al grado superiore. 8) La progressione periodica del trattamento economico in base al merito, non limitata nè nel numero degli scatti nè dalla misura della retribuzione del grado o della classe superiore. 9) La fissazione del trattamento economico, decorrente dal 1" gennaio 1954, in base al criterio di una retribuzione fondamentale unica, salvi gli assegni per carichi di famiglia, per servizi o funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario, con determinazione dell'aliquota di detta retribuzione fondamentale unica da assumere a base della liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza, conservandosi eventualmente a favore dei pensionati gli assegni di caroviveri e ferme restando le disposizioni vigenti sulla pensionabilità di particolari competenze. 10) La formazione di una tabella unica di classificazione delle retribuzioni. 11) La revisione di tutti gli assegni, proventi ed indennità, comunque denominati ed a qualsiasi titolo attualmente percepiti dai dipendenti dello Stato, adottando il criterio di conservare, in tutto o in pai- Ffazste, quelle,' che, per costante Utradizione, risultino giustifica- te da prestazioni o funzioni di lcarattere speciale. 12) Il dovere di ogni impiegato di adempiere le funzioni di ufficio al servizio esclusivo dello Stato. 13) La tutela degli interessi individuali e collettivi nelle forme compatibili co,» la natu-ra del rapporto d'impiego pub-1blico e con la esigenza di ga-1rantirc il continuo e regolare andamento dell'attività ammi- nistrativa e dei servizi statali. li) La regolamentazione di ogni altro afpetto dello stato giuridico e dell ordinamento geiarchico degli impiegati ci- vili dello Stato ed in partico-, lare dei_ comandi, delle aspet-1 nille classi delle ;tative, dei collocamenti a' di sposizione, delle incompatibilità, della disciplina della cessazione del rapporto d'impiego ed in genere dei diritti e dei dovi ri degli impiegati, nell'inten se dell'amministrazione e per il pubblico bene. lo) L'iniiuudrumento del personale > elle varie carriere e nei gradi stesse, con le opportune norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, •arantendo comunque ayli im•• vrati la piena valutazione uel si ; \ i/io prestato e la conservazioni! inlle posizioni giuridiche ed ecoimmidhe acquisite. Ari r,e norme di cui all'art. 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, ?u propósta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del Tesoro, previo pare-re di una commissione pai la- mentare, composta di cinque senatori e di cinque- deputati, designati dai Pre.-idc-nti delle lrispettive Camere • . . . -l'i , ! Art. 4. - Entro jl termine di due anni dallentrata m vi-[gore della presente legge r- coni le modalità previste dall'arti-1 dcolo precedente, il Governo ; ddella Repubblica è delegato a!Femanate ai sensi dell'art. 1, con le preesistenti disposizioni sullo stato giuridico e l'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato, che siano con esse compatibili. Art. 5. — Entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, il Governo della Repubblica è delegato a procedere alla revisione degli organici de^li impiegati civili dello Stato, al fine di ridurli nella misura rispondente alle effettive esigenze di servizio. Le norme, di cui al precedente comma, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro competente e con il ministro del Tesoro. Art. 6. — Salvo a disporre con separato provvedimento legislativo per il personale, di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nei termini e con le modalità degli articoli 1 e 3 della presente legge, le norme necessarie per adeguare lo stato giu- ridico ed il trattamento economico di tutti gli altri dipendenti statali ai criteri direttivi contenuti nei numeri da 7 a 13 dell'art. 2, in quanto ad essi applicabili, ed a procedere, nei termini e con le modalità del precedente art. 5, alla revisione dei relativi organici al fine di ridurli nella misura corri- raccogliere in testo unico, coni le modificazioni richieste dal il loro coordinamento, le normeJdspondente alle effettive esigenze di servizio. Art. 7, — Il Governo della Repubblica è delegato a modificare ed a coordinare in testo unico, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del ministro per i Trasporti di concerto con quello per il Tesoro, nel ter- ^ine di un anno dall'entrata . d „ presente legKe n vlgore iena presente legge, le "olme $^&JS%?Ì* ordinamento dell esercì del « ferrovie non concesse alla industria privata, prevedendo: a), ^ nfo™a d,ella 'ra dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato con il conferimento di adeguati poteri agli organi centrali, da esplicare sotto la direzione e la responsabilità del ministro per i Trasporti, in relazione alle esigenze particolari del pubblico servizio ed al carattere preva lentemente industriale dell'Azienda stessa. pabvdtopqscossintirIlLsppsmcpsselatcf2tcsttdrlpeafCmpb) L'ammodernamento dei 1 mservizi 1 degli uffici, lo snelli-\ (mento e l'acceleramento delle 'pprocedure, anche attraverso il decentramento di funzioni. Il governo della Repubblica è altresì delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro per i Trasporti e di quello per il Tesoro, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione dello stato giuridico ed al riordinamento Mtlmcscdremd•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII delle carriere del personale dell' Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, mc Ferma, per quanto riguardai il trattamento economico fon-' damentale, l'osservanza del primo comma del precedente art. 6, il governo della Repubblica è inoltre delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del ministro per i Trasporti di concerto con quello per il Tesoro e nello stesso termine previsto dal comma precedente, alla revisione delle competenze accessorie del personale ferroviario, in rapporto alle esigenze particolari dall'Azienda delle Ferrovie dello Stato. Art. 8 •— Ferma, per quanto Ili 11 ii 1 (1 MI 11 ii 11 II 11H H l MIMIU H11M ! ! t UIM H n I riguarda il trattamento economico, l'osservanza del primo comma del precedente art. 6, il governo è delegato a provvedere, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del mini stro per le Poste e Telecomunicazioni e di quello per il Te soro, alla revisione dello stato giuridico ed al riordinamento delle carriere de] personale dell'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, osservando i principi e i criteri generali, di cui agli articoli 1 e 2 in relazione alle esigenze particolari del pubblico servizio. IHiU j IU u MiM11 {11111M111 II i I < il 111111 11 IMI ii 1 11 II 11111

Luoghi citati: Azienda, Roma