La causa fra il comune di Genova e l'ex-amministratore dell' U.I.T.E.

La causa fra il comune di Genova e l'ex-amministratore dell' U.I.T.E.La causa fra il comune di Genova e l'ex-amministratore dell' U.I.T.E. Il Tribunale deferisce la vertenza al Procuratore della Repubblica 1partenenti o vicine ai partiti di ,,v,,,.,na smi.stra. Il 28 ottobre '49 lui!. Pertugio, che allora capeggiava l'opposizione in seno al Genova, 6 ottobre. La vicenda relativa agli examministratori d-.-lla U.I.T.E., che furono negli scorsi anni al centro di un serrato intrecciarsi di accuse e difese, è ora oggetto di un'importante decisione giudiziaria, destinata ad aprire in proposilo un nuovo interessante capitolo. La U.I.T.E. gestisce uno dei servizi pubblici più importanti della città. Essa ha la forma di società per azioni li cui grande maggioranza appartiene al Comune. Si comprende pertanto come la giunta, il consiglio comunale e l'opinione pubblica si siano sempre interessati della gestione dell' azienda tranviaria. Tale interessamento raggiunse un momento di acme, anche attraverso sedute del consiglio comunale, nell'autunno del '49. Vigeva allora l'amministrazione socialcomunista del comune di Genova, ed anche il consiglio d'amministrazione dell'U.I.T.E. ed il colli gio dei sindaci erano comporti in prevalenza da persone ap- i consìglio comunale, in una specifica interpellanza prospettò sotto forma di « interrogativa» gravi irregolarità che sarebbero state commesse dagli amministratori della U.I.T.E. Il consiglio comunale non approfondi le indagini perchè l'alloro sindaco, prof. A,l.-iiii,,11. ebbe a dichiarare che gli incolpati avevano sottoscrino una dichiarazione nella qual, smentivano tutte le accuse. Cambiato l'amministrazione comunale, fu variata anche la composizione del consiglio d'amministrazione della U.I.T.E., pur restando a farne parte il presidente, avv. Valente, e l'amministratore delegato, avv. Lasagna, i quali furono però pregati dal consiglio stesso di rassegnare le dimissioni dalle cariche. Le dimissioni furono rassegnate, '.a l'avv. Lasagna si riservò di -ar valere i propri diritti in sede legale. E cosi fece, citando la U.I.T.E. davanti al tribunale di Genova. L'avv. Lasagna, asseren do che il 14 settembre '51 fu costretto a rassegnare le proprie dimissioni, chiese la condanna della U.I.T.E. al risarcimento dei danni, pari all'ammontare dell'emolumento mensile, di L. 250 mila, oltre alle gratifiche e ad ogni altra Indennità, sino all'aprile del '53. data in cui sarebbe scaduto regolarmente il suo mandato. Dal canto suo, la U.I.T.E. si difese eccependo che-l'ex-presidente e l'ex-amministratore delegato avevano commesso quelle irregolarità a suo tempo denunciate dall'on. Pertusio, irregolarità che comportavano la revoca del mandato, sostenendo fra l'altro,, che irregolarmente l'attore aveva percepito gratifiche e compendi non deliberati daH'cssemblea dei soci. Su questa base chiese pertanto il rigetto di tutte le domande dell'avv. Lasagna ed in riconvenzionale la restituzione delle somme illegalmente percepite a titolo di gratifiche o di altro. Il tribunale di Genova, in ordinanza collegiale del 3 ottobre 1953, stesa dal presidente, prof. Secco, ha cosi deciso: «Ritenuto ohe, attesa l'esistenza dei fatti denunciati dalla difesa della U.I.T.E. e dei chiari presuppoti del delitto di cui al secondo comma dell'art 2630 sia per quanto concerne l'attore, avv. Lasagna, sia per (pianto concerne l'avv. Valente, estraneo al presente giudizio, il collegio non può non sentirsi tenuto al dovere di referto che incombe al giudice in forza dell'art. 3 del C.P.P., perchè, pur astenendosi dalla formulazione di specifiche considerazioni aite alla dimostrazione dall'esistenza del reato in questione, che sono di esclusiva competenza de! pubblico ministero. penale, i fatti, quali risultano dalle stesse ammissioni delle parti e dai documenti di causa, non consentono di non sottoporre al pubblico ministero la fattispecie », ita disposto < l'invio di al quale soltanto compete il do-vere dell'iniziativa dell'azione un rapporto del fatto, di una copia della presente ordinanza e dei fascicoli delle parti in causaal procuratore della Repubblica». L'art. 2630 del codice civile — cui fa riferimento il tribunale — con-tempia le violazioni di obblighi incombenti agli amministratori di società e ne stabilisce le pene detentive e pecuniarie.

Persone citate: Lasagna, Pertusio

Luoghi citati: Genova