Una sentenza della Corte d'Appello ordina la demolizione delle costruzioni abusive

Una sentenza della Corte d'Appello ordina la demolizione delle costruzioni abusive APERTA L'ISTRUTTORIA PENALE SULLE IRREGOLARITÀ' EDILIZIE Una sentenza della Corte d'Appello ordina la demolizione delle costruzioni abusive 1 lettori ricordano che in seguito ad alcune constatate gravi irregolarità nelle costruzioni edilizie, il Consiglio Comunale aveva dato mandato ad una Commissione di procedere ad una accurata inchiesta per accertare le eventuali responsabilità degli Organi e degli Uffici competenti e delle persone, nessuna esclusa, preposte od addette, trattando con criterio di eguaglianza e di giustizia tutti i violatori della disciplina edilizia e normalizzando, senza mezzi termini, l'attività edilizia cittadina. I risultati dell'inchiesta furono piuttosto gravi, e per una parte si concretarono in un memoriale all'Amministrazione civica col quale la si invitava < per' quanto concerne i casi verificatisi sia al lavoro professionale fuori orario d'ufficio, sia alla presentazione di progetti edilizi redatti, direttamente o indirettamente da dipendenti comunali tecnici, e venuti a conoscenza della Commissione stessa, ad assumere gli opportuni provvedimenti >. Non risulta quale sia stato il risultato di queste nuove indagini; consta, tuttavia, che l'inchiesta ebbe un seguito abbastanza significativo attraverso un'azione esercitata dal Pubblico Ministero, in sede penale. La procedura è attualmente in corso, in sede formale, e noi non vogliamo, certo, immetterci meno che delicatamente su questa strada riservata al Magistrato, il quale potrà trarre preziosi elementi di convinzione non solo dai verbali della Commissione d'inchiesta, ma, soprattutto, dalla documentazione, parte della quale non aveva ancora potuto essere esaminata dalla Commissione, ma della cui esistenza abbiamo assoluta certezza. Vien fatto, invece, di preoccuparci delle conseguenze civili determinate dalle irregolarità. C'erano state delle deliberazioni basate su deroghe meramente progettate, e non ratificate come avrebbero dovuto dal Ministero. Dei privati si erano serviti delle deliberazioni comunali per costruire. Altri avevano costruito senza neppure munirsi di alcuna autorizzazione e persino in dispetto di contravvenzioni Nessuna di quelle costruzioni risulta munita della prescritta licenza. E' vero che, quando le deliberazioni erano state assunte, si era espresso la solita clausola di stile < sempre salvi i diritti dei terzi > e anche <a rischio e pericolo del costruttore ». Ma a prescindere dal rilevre che la Pubblica Amministrazione non dovrebbe mai, per fatto proprio, indulgere a un atto contravvenzionale, o, comunque, in pregiudizio dei diritti o anche solo di interessi di privati, c'è da chiedersi come mai si sono tollerati tanti stati contravvenzionali e si siano conciliate delle contravvenzioni che non avrebbero potuto essere conciliate, in quanto violavano leggi e non semplici regolamenti municipali. // Comune avrebbe dovuto procedere alla esemplare sa7izione che era in sua facoltà e, anzi, in suo dovere di applicare, cioè la riduzione in pristino, specialmente là dove la contravvenzione era stata formalmente accertata. Questa non chiara tolleranza dell'Amministrazione fece sì che gli abusi si allargassero, diventassero una vera e proprio piaga e si dovettero constatare dei casi addirittura scandalosi per la loro enormità. Quando noi parliamo di « leggi, non di semplici regolamenti municipali >. non intendiamo soltanto riferirci alla legge urbanistica, sulla cui applicabilità si è voluto, spesso, equivocare, ma più semplicemente alla legge comunale provinciale. Parecchi privati ebbero a dolersi di codesti stati di illegittimità, sostenendo davanti al Magistrato ordinario che si erano violati i loro diritti. Fu ec¬ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIMMIIIIIIIIIIIIII cepito, in qualche caso, dai convenuti, che non si trattava dt violazioni di diritti, bensì solo di semplici interessi tutelati puramente da un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. Ma si sono già avute delle sentenze, e fra queste una recente (12 giugno 19S3), autorevolmente estesa dallo stesso presidente della Corte di Appello, dott. Ferdinando Vetore, colla quale si affermò, ben chiaramente, trattarsi di diritti soggettivi, perfettamente reintegrabili in forma specifica, mediante, cioè, l'abbattimento delle costruzioni irregolari. Fu tentato, in qualche caso, il ricorso alla Suprema Corte, affacciandosi la competenza del Consiglio di Stato ad esclusione del Magistrato ordinario, ma, a quanto consta, la Cassazione respinse codesta tesi. Recentemente, anche il Pretore penale aveva ritenuto, in un caso del genere, che si trattasse di contravvenzione non alla legge, ma solo al regolamento ziiiiiiiiiinimiii iHiiiiiiiiiiniHMUiiiniMiiMM edilizio; ma il Procuratore della Repubblica impugnò questa sentenza. Evidentemente le conseguenze delle lamentate irregolarità sono molto ingenti e sarebbe stato desiderabile che l'Amministrazione comunale del tempo non se ne fosse resa, anche inconsciamente, partecipe. La irregolarità era tanto più evidente e tanto più avrebbe dovuto darsene carico l'Amministrazione, di fronte all'enorme numero delle contravvenzioni elevate (oltre 10.000) e di fronte al rilievo ovvio, che, a prescindere dalla discutibilità della conciliazione, questa avrebbe dovuto, pur sempre, escludersi nel caso in cui perdurasse lo stato irregolare, pregiudizievole ai privati ed alla Pubblica Amministrazione. Essendo chiaro l'enorme beneficio dei contravventori, i quali con l'esiguo onere di un'oblazione, si trovavano ad acquisire il cospicuo guadagno di una grande costruzione illegale. sMiiuniiiuiNniiHiniiniiiHniiiiiiHiiniiMNiiiiiMi Sta bene che le costruzioni si intendano sempre fatte a rischio e pericolo del costruttore, ma vien fatto di ripetere che la Pubblica Amministrazione non avrebbe mai dovuto, per quanto era in lei, agevolare si mili situazioni apportatrici di tanti pregiudizi. Roberto Cravero ■ L'inchiesta del P. M. si richiama alle indagini fatte alcuni anni fa dal Consiglio comunale I verbali della commissione municipale • Una clausola molto usata: «a rischio e pericolo del costruttore» - La violazione dei diritti dei proprietari di case vicine a quelle irregolari

Persone citate: Ferdinando Vetore, Roberto Cravero